Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16399 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 05/08/2016), n.16399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.G., N.A., P.A., rappresentati e

difesi, per procure speciali in calce al ricorso, dall’Avvocato

Giovanni Romano, presso lo studio del quale in Roma, via Valadier n.

43, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 32/14,

depositato il 10 gennaio 2014 (R.G. n. 4534/10);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

gennaio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Giovanni Romano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia in data 30 novembre 2010, F.G., N.A., P.A. chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la irragionevole durata del giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Lazio nel novembre 1993, ancora pendente alla data della domanda, e poi dichiarato perento con decreto del 16 febbraio 2011;

che la Corte d’appello dichiarava improponibile la domanda in quanto nel giudizio presupposto, pendente alla data del 16 settembre 2010, non era stata presentata alcuna istanza di prelievo;

che per la cassazione di questo decreto F.G., N.A., P.A. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 6, par. I, e art. 13 della CEDU, violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in conseguenza delle modifiche apportate dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito dalla L. n. 133 del 2008, e dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, Allegato 4, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicare la citata disposizione pur se alla data della domanda (novembre 2010) il testo dell’art. 54, comma 2, conteneva un riferimento normativo errato, corretto solo con decreto legislativo n. 195 del 2011, con efficacia dall’8 dicembre 2011;

che i ricorrenti richiamano quindi la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla portata non retroattiva della disposizione di cui all’art. 54, comma 2; giurisprudenza, coerente del resto con quella Europea, in base alla quale deve ritenersi che almeno fino alla data di entrata in vigore di quella disposizione la domanda di equa riparazione relativa a giudizio amministrativo sia proponibile pure in assenza di istanza di prelievo;

che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ancora violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 6, par. I, e art. 13 della CEDU, violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in conseguenza delle modifiche apportate dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito dalla L. n. 133 del 2008, e dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4, al D.Lgs. n. 104 del 2010, eccependo la illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, per contrasto con l’art. 117 Cost., in riferimento all’art. 6, par. I, e art. 13 della CEDU, come interpretati dalla Corte EDU;

che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato;

che, quanto al quadro normativo di riferimento, si deve precisare quanto segue: a) il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, – in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 ter, lett. b)”; b) in sede di conversione in legge, sono state apportate all’art. 54, le seguenti modifiche: “al comma 2, dopo le parole “art. 2, comma 1”, sono inserite le seguenti: “della L. 24 marzo 2001, n. 89”, e le parole “nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 ter, lett. b)” sono soppresse”; c) conseguentemente, il testo definitivo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il seguente: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; d) successivamente, l’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4, al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, “le parole “un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; e) ancora successivamente, il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto che: “al comma 23, le parole “81, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “71, comma 2″”; f) la disposizione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, – in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta del seguente testuale tenore: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”; g) per effetto delle modificazioni introdotte dalla L. n. 208 del 2015, nel testo della L. n. 89 del 2001 (art. 6, comma 2 ter, introdotto dalla L. del 2015, in vigore dal l gennaio 2016), “il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis”;

che, questo essendo il quadro normativo di riferimento, è del tutto evidente che in base al principio teripus regit actum: 1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; 2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – lo stesso D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”; 3) non rileva nel presente giudizio la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 ter, applicandosi essa ai soli giudizi amministrativi per i quali il termine di ragionevole durata sia violato alla data del 31 ottobre 2016;

che nel caso di specie la disposizione deve essere applicata nella formulazione di cui sub 2), trattandosi di domanda di equa riparazione proposta dopo il 16 settembre 2010;

che il giudice a quo si è, quindi, attenuto al principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass. n. 3740 del 2013);

che, dunque, deve escludersi la possibilità di ritenere comunque indennizzabile la durata del giudizio presupposto sino al 25 giugno 2008, atteso che la domanda di equa riparazione è stata proposta dopo il 16 settembre e il giudizio amministrativo presupposto era a quella data ancora pendente;

che non vale ad indurre a conclusioni differenti il rilievo secondo cui, posto che il testo dell’art. 54, comma 2, come vigente alla data del 16 settembre conteneva un errore nella individuazione della disposizione normativa richiamata e posto che tale errore è stato corretto dal citato d.lgs. n. 195 del 2011, pubblicato nella G.U. del 23 novembre 2011, prima della entrata in vigore di tale ultima disposizione correttiva non si sarebbe potuto verificare l’effetto previsto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’All. 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, con la conseguenza che avrebbe errato la Corte d’appello nel dichiarare improponibile il ricorso;

che, invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, sull’applicazione della condizione di proponibilità di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4, al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, non incide la disposizione correttiva di cui al D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6, dovendosi ritenere, fin dall’inizio chiara e tale da non generare dubbi la volontà del legislatore di fare dipendere comunque dalla presentazione dell’istanza di prelievo la proponibilità della domanda di equa riparazione” (Cass. n. 19476 del 2014);

che, dunque, deve escludersi che, nella specie, la Corte d’appello abbia applicato retroattivamente la disposizione correttiva, avendo invece valorizzato, quale condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, la esplicita previsione della necessaria presentazione della istanza di prelievo, come disposto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 4;

che non può neanche dubitarsi della legittimità costituzionale della detta disposizione, avendo questa Corte già avuto modo di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che, per i giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010, qualifica la presentazione dell’istanza di prelievo come condizione di proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione, dal momento che l’istanza medesima manifesta l’interesse della parte ad una rapida definizione della domanda di giustizia e la norma in questione non determina irragionevoli disparità di trattamento, nè lesione alcuna dei principi del giusto processo e del diritto di difesa (Cass. n. 26262 del 2013);

che del pari manifestamente infondata appare la questione con riferimento all’art. 3 Cost., atteso che il criterio di discrimine nella applicazione di diverse discipline normative basato su dati cronologici non può dirsi, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di ingiustificata disparità di trattamento, poichè lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche (Corte cost. ord. n. 49 del 2012; sent. n. 273 del 2011);

che neanche può ritenersi non manifestamente infondata la questione con riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, atteso che non è la previsione normativa della necessaria manifestazione di interesse alla prosecuzione del giudizio amministrativo, nella specifica forma della istanza di prelievo, quale condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione della irragionevole durata di un giudizio amministrativo, a determinare il diniego di accesso alla tutela indennitaria – trattandosi di prescrizione del tutto coerente con la finalità di far sì che la allegata sofferenza per la irragionevole durata di un giudizio trovi un proprio sicuro riscontro nell’attivazione degli strumenti sollecitatori ai quali l’ordinamento processuale amministrativo consente di fare ricorso – ma la mancata attivazione di detti strumenti, come delineati, non irragionevolmente, dal legislatore (Cass. n. 19476 del 2014, cit.);

che, in conclusione, poichè il processo amministrativo era ancora in corso alla data del 16 settembre 2010, non si è verificata alcuna applicazione retroattiva della nuova disciplina che prevede, per i processi amministrativi pendenti, la presentazione dell’istanza di prelievo, manifestante l’interesse della parte ad una rapida definizione della domanda di giustizia, come condizione di procedibilità della richiesta di equa riparazione per il ritardo occorso nel processo presupposto;

che il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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