Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16399 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.04/07/2017),  n. 16399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7961-2013 proposto da:

F.G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE ANICIO GALLO 194, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO LA GATTUTA, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO

CARBONI, ANTONIO GAVINO MAMELI;

– ricorrente –

contro

D.M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI PASSINO;

– controricorrente –

nonchè contro

PM C/O TRIBUNALE SASSARI, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE APPELLO

SASSARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 331/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO.

Fatto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

è stata impugnata la sentenza n. 331/2012 della Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata;

il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

E’ stata depositata, da parte del F., memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo motivo del ricorso, espressamente definito come “basato, in massima parte su di una analisi critica delle operazione peritali” si censura il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4.

Il motivo, al di là della sua rubricazione, si riferisce -in buona sostanza ed esaminando il suo contenuto – a doglianze inerenti aspetti tutti in punto di valutazione dì fatto (criteri operativi e comparazioni, metodologia delle svolte operazioni peritali in tema di accertamento della grafia, connotati e contrassegni delle scritture, tremore evidenziato nella scheda testamentaria, riproducibilità dei grafismi, gestualità identificative, ecc..).

Il motivo evidenzia, quindi, attraverso l’impropria utilizzazione di canoni normativi, l’innegabile scopo, malaccortamente perseguito, di eludere la ratio del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile, ratione temporis (la sentenza impugnata risulta depositata nel novembre 2012). Al riguardo la Corte ritiene di dover affermare il principio per cui è deve ritenersi del tutto inammissibile il ricorso per cassazione, col quale -pur invocando strumentalmente altri commi dell’art. 360 c.p.c., si intende -nella sostanza-perseguire un riesame in punto di fatto non più possibile per le controversie cui – ratione temporis – va applicato il nuovo comma 5 del medesimo art. 360 c.p.c..

Il motivo è quindi inammissibile.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di legge per la liquidazione delle spese come effettuata con l’impugnata sentenza.

Nella sostanza parte ricorrente si duole del fatto che sia stata eluso, col provvedimento oggi impugnato, il principio – secondo la prospettazione del ricorrente- secondo cui ” i nuovi parametri per la liquidazione andavano comunque applicati…. (per la determinazione)… del compenso spettante al professionista”.

Nella concreta fattispecie per cui è controversia – è bene evidenziare- si verte in tema di attività comunque già svolta.

L’assunto, pertanto, è infondato fin quanto, una volta esaurita l’attività professionale, non è configurabile una applicazione di nuovi e successivi criteri di liquidazione.

3. – Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

4. – Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.

5. – Sussistono nella fattispecie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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