Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16398 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1328/2019 proposto da:

A.B.C., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo

di posta elettronica avv.briganti.pec.iusreporter.it, rappresentato

e difeso dall’avv. Giuseppe Briganti, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato l’21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.B.C., proveniente dalla terra del Gambia, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 21 novembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- La pronuncia ha in particolare rilevato che, nella specie, non si presentano i presupposti per il riconoscimento del diritto di rifugio e della protezione sussidiaria, avendo il richiedente “commesso un reato grave di diritto comune”, secondo quanto desumibile dallo stesso racconto del richiedente, che pure sottolinea come per questa ragione fosse stato richiuso in carcere, riuscendone poi fortunosamente a fuggire. Il decreto ha poi aggiunto che, in ogni caso, il sistema giudiziario gambiano assicura il rispetto degli “standard minimi”, come risulta anche dal report EASO del dicembre 2017 e dal report Amnesty International dell’aprile 2017.

Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato che, se la situazione attuale del Paese gambiano non denuncia compromissioni di diritti umani, il ricorrente non ha dato indici di avvenuta integrazione in Italia, nè mostra di possedere una condizione di vulnerabilità specifica alla propria persona.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando tre motivi di cassazione. Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio, nessun rilievo potendosi ascrivere a un atto di costituzione depositato al fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume, prima di tutto, la nullità del decreto impugnato, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, in ragione delle “lacune motivazionali in esso presenti”. Assume altresì, “per le medesime ragioni sopra esposte”, la violazione dell’art. 3 CEDU, art. 10 Cost., comma 4 e art. 27 Cost., comma 2, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32, art. 16 Dir. eur. n. 2013/32, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,7,10,14,16.

Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32, art. 16 Dir. eur. n. 2013/32, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,7,14,16,32, T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2.

Col terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 Dir eur. n. 2013/32.

5.- Il primo motivo di ricorso si compone di due censure, che vengono tenute distinte, ma che comunque gravitano sul rilievo del giudice del merito di ritenere “condizione” in sè “ostativa” all’eventuale riscontro di un diritto di rifugio, ovvero dei presupposti di riconoscimento della protezione sussidiaria, la sussistenza di un grave reato di diritto comune (nella specie, omicidio colposo) compiuto dal richiedente.

La prima censura è mossa sotto il profilo dell’assente o apparente motivazione. La seconda sotto quello della violazione di legge.

6.- Il motivo è da dichiarare inammissibile, con riferimento a entrambe le ragioni in cui si articola.

6.1.- Sotto il primo profilo, va rilevato che il giudice del merito ha provveduto a motivare la propria decisione, richiamandosi proprio al racconto svolto dal richiedente e, dunque, all'”omicidio “stradale” verificatosi a seguito di un incidente stradale mentre il richiedente era alla guida di un minibus con cui avrebbe investito la persona”. Che è quanto corrisponde al narrato del richiedente, come pure riportato ancora in sede di ricorso (cfr. p. 4).

E’ noto, del resto, che nel sistema in oggi vigente il sindacato di legittimità della motivazione è ristretto secondo il consolidato orientamento di questa Corte ai casi di inesistenza in quanto tale della stessa, di sua manifestazione propriamente apparente, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di motivazione perplessa od obiettivamente non comprensibile (cfr., da ultimo, Cass., 31 marzo 2020, n. 7634).

6.2.- Quanto all’altro profilo, il ricorrente assume – in sede di intestazione del motivo – la violazione di una gran messe di disposizioni; lo svolgimento del motivo trascura, tuttavia, di dare conto, o anche solo far cenno, delle ragioni che presiedono a tali richiami: dell’eventuale pertinenza loro con le specifiche caratteristiche della fattispecie concreta, cioè, prima ancora dell’assunta decisività delle medesime.

Nei fatti, tutto si riduce all’affermazione secondo cui “il Tribunale, travisando il narrato del richiedente ha violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c, atteso che non compiutamente ha valutato la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente”.

Il giudice del merito ha però espressamente fondato la propria decisione sull’art. 12 (“reato grave di diritto comune”, per il diritto di rifugio) e art. 17 (“reato grave o comunque punibile con la reclusione”, per la protezione sussidiaria) della Direttiva Europea n. 2011/95 UE, c.d. direttiva “qualifiche”. Ora, il ricorrente non ha in alcun modo considerato tali disposizioni, nè le fattispecie tipo che ivi vengono descritte e definite. E neppure ha contestato, di conseguenza, l’ascrizione a tali disposizioni della fattispecie dell’omicidio colposo, nella specie dal giudice del merito.

7.- Al di là del fatto di essere stato intestato nella violazione di una ventina di disposizioni di legge (di diritto italiano e di diritto Europeo), il secondo motivo di ricorso si ferma sulla critica che il decreto impugnato non ha fatto buon uso del dovere di cooperazione istruttoria: nella specie “rilevanti sono le conseguenze derivanti dal rischio di trovarsi a processo e condannato a fronte della incapacità delle istituzioni gambiane di offrire idonea protezione”.

8.- Il motivo è inammissibile.

A prescindere dalla forte genericità del suo assunto, esso, infatti, non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato. Questo, infatti, non ha mancato di esaminare il grado di efficienza e di rispetto dei diritti umani del sistema giudiziario e della polizia del Gambia (cfr. sopra, nel n. 2).

Sullo schema tipo adottato dal presente motivo si vedano pure, in relazione fattispecie concrete per più versi prossime a quella qui in esame, per una non dissimile valutazione di inammissibilità le pronunce di Cass., 1 marzo 2020, n. 7634; Cass., 26 giugno 2010, n. 12952; Cass., 7 maggio 2020, n. 8606; Cass., 4 febbraio 2020, n. 2559.

9.- Il terzo motivo si esaurisce nel richiamare le norme menzionate in rubrica, per sostenere in termini indeterminati che le argomentazioni svolte nei “precedenti motivi” dimostrerebbero la sussistenza della loro violazione.

Come si vede, si tratta di motivo totalmente generico. Del resto, la ritenuta inammissibilità dei “precedenti motivi” non potrebbe comportare altra sorte per il motivo adesso in esame.

10.- In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA