Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16398 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16398 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 23069-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO NAPOLI E
DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA E BASILICATA in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
CASARUBEA MICHELE CRSMHL38TO4G273E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 46, presso lo
studio dell’avvocato MANCINI LUIGI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SABBATINO EDOARDO, giusta procura in calce al
controricorso;

Cf355

Data pubblicazione: 28/06/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 156/51/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 25.6.2010, depositata il 02/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che il 4.3.13, all’esito del deposito della relazione redatta ai sensi
dell’art. 380 bis cpc, è stata fissata alla data dell’8.5.13 l’adunanza in camera
di consiglio per la discussione del ricorso in epigrafe;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, quale procuratrice domiciliataria
dell’Agenzia delle entrate, successore ex lege dell’ Agenzia del territorio, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso con atto del 12.4.13 (questa Corte ha chiarito,
nella sentenza n. 4950/12, che “gli avvocati dello Stato esercitano le loro
funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno
bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il
mandato speciale, bastando che consti della loro qualità”);
che la rinuncia della parte ricorrente, non risultando notificata alla parte contro
ricorrente, non è idonea a produrre il suo effetto legale tipico, ossia l’
estinzione del giudizio;
che, tuttavia, la suddetta rinuncia costituisce inequivocabile manifestazione di
cessazione dell’interesse al ricorso della ricorrente rinunciante;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Che appare equo compensare le spese, derivando la rinuncia dalla presa d’atto
di un mutamento nella giurisprudenza di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma l’ 8 maggio 2013.

dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

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