Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16398 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12869/2006 proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato D’ANTONIO Mauro

Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale, Dott. A.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato

CAROLEO Emma, che la rappresenta o difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

MA.BR., P.M.F., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17 35/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 10/03/2005, depositata il

19/04/2005; R.G.N. 3398/1998;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo e l’assorbimento de secondo motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C. agiva in giudizio per il risarcimento dei danni alla persona ed all’autoveicolo da lui guidato, subiti a seguito di sinistro stradale, nei confronti di B.M. e dell’Assitalia spa, rispettivamente proprietario-conducente e istituto assicuratore r.c.a. dell’altro autoveicolo coinvolto nello scontro.

L’adito Tribunale di Roma, affermata la sussistenza della situazione presunta di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 1, liquidava in proporzione a M.C. il danno con riferimento sia alla persona che all’autoveicolo Alfasud; analogamente provvedeva a favore di altri soggetti agenti nei confronti degli stessi convenuti in rapporto al medesimo sinistro in cui essi pure avevano subito danni.

La sentenza del Tribunale era gravata, nei confronti di B.M. e dell’Assitalia s.p.a., sia da M.C. che dagli altri soggetti ( Ma. e P.), che pure agivano per il risarcimento dei danni che assumevano di avere subito, con censura relativa anche all’incongruità del danno all’autovettura.

La Corte d’Appello di Roma, cui nessuna censura avverso la sentenza di primo grado era stata proposta da B.M. e dall’Assitalia spa, in riforma della sentenza del Tribunale, così decideva:

a) dichiarava che il sinistro era da attribuire alla responsabilità esclusiva di B.M.;

b) condannava lo stesso e l’Assitalia s.p.a. in solido a risarcire interamente, oltre che i danni reclamati da Ma. e P., i danni alla persona di M.C.;

c) rigettava la domanda dello stesso M.C. quanto alla pretesa dei danni arrecati all’autoveicolo da lui guidato, poichè di esso il M. non era il proprietario, onde il difetto di legittimazione attiva al riguardo.

d) compensava interamente tra le parti le spese del grado.

Proponeva ricorso per cassazione M.C.; resisteva con controricorso la società Assitalia.

Non svolgevano attività difensiva B.M., Ma.Br. e P.M.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

M.C. ha affidato l’impugnazione a due motivi:

1^ motivo: violazione dell’art. 2043 c.c., in riferimento agli artt. 81, 99 e 100 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione sul punto, per non avere la Corte territoriale considerato che esso ricorrente, ancorchè non proprietario del veicolo, quale soggetto che aveva la disponibilità dell’autovettura, per la quale aveva sostenuto la spesa per le riparazioni occorrenti, era legittimato all’azione risarcitoria nella qualità di titolare attivo del rapporto sostanziale.

Il motivo deve essere accolto giacchè sul punto della titolarità attiva del rapporto si è formato il giudicato interno (rilevabile d’ufficio), non avendo i convenuti nulla in proposito eccepito in primo grado e non avendo essi proposto al riguardo appello, dopo che il Tribunale aveva riconosciuto dovuto il risarcimento per i danni all’autovettura, così implicitamente riconoscendo al ricorrente la titolarità del relativo diritto.

E’ appena il caso di richiamare al riguardo la pacifica giurisprudenza di questa Corte a mente della quale la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento.

Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata, con la conseguenza che, relativamente ad azione risarcitoria da sinistro stradale, deve essere cassata con rinvio la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello abbia proceduto – malgrado la questione non avesse formato oggetto di contestazione in primo grado e non gli fosse stata devoluta con il proposto gravame – al rilievo officioso del difetto, dal lato attivo, della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, costituito dall’essere l’attore proprietaria o meno dell’autovettura coinvolta nel sinistro.

Il secondo motivo del ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’ingiusta compensazione totale delle spese del giudizio di secondo grado resta assorbito.

Questa Corte, pertanto, accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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