Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16398 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 05/08/2016), n.16398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11229-2014 proposto da:

RDM SRL, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRENESTINA 246, presso lo studio

dell’avvocato CARMELA LAURENZANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO SOMMARIO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA di BOLOGNA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA BARONE,

PATRIZIA ONORATO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 12538/2013 R.G. del TRIBUNALE di BOLOGNA del

28/01/2014, depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Francesca Giuffrè (delega avvocato Barone)

difensore della controricorrente che insiste per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza adottata all’udienza del 17 marzo 2010, nell’assenza della parte ricorrente, il giudice di Pace di Bologna convalidava, nei confronti dell’opponente RDM s.r.l. il provvedimento sanzionatorio impugnato (con ricorso depositato il 18 marzo 2009) costituito dal verbale di accertamento della Polizia provinciale di Bologna del (OMISSIS).

Interposto appello da parte della medesima RDM s.r.l. e nella costituzione dell’ente provinciale appellato, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 238 del 2011 (depositata il 27 gennaio 2011), rigettava il gravame con la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Avverso la richiamata sentenza di appello (non notificata) la RDM s.r.l., proponeva ricorso per cassazione (consegnato per la notifica il 19 ottobre 2011, notificato il 20 ottobre 2011 e depositato il 27 ottobre 2011) per tre motivi. Resisteva con controricorso l’intimata Provincia di Bologna, che ha instato per l’inammissibilità del ricorso o, in ogni caso, per il suo rigetto.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9096 del 2013 accoglieva il primo motivo del ricorso e dichiarava assorbiti gli altri; cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante. Secondo la Cassazione, la notifica relativa al decreto di fissazione dell’udienza davanti al Giudice avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio ritualmente eletto dalla società ricorrente e non presso la cancelleria dello stesso Giudice di pace procedente, il quale, perciò, non avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti per convalidare il provvedimento opposto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, avuto riguardo alla necessaria valutazione preventiva della legittima instaurazione del contraddittorio.

Riassunto il processo, il Tribunale di Bologna dichiarava nulla l’ordinanza di convalida emessa dal Giudice di pace di Bologna in data 17 marzo 2010, per nullità assoluta della notificazione dell’atto di evocazione in giudizio, rimettendo nuovamente la causa al Giudice di Pace di Bologna, compensava le spese del giudizio nei confronti della Provincia di Bologna.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per cassazione la società RDM srl, per un motivo relativo al profilo della compensazione delle spese del giudizio, la Provincia di Bologna ha resisto con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso la società R.D.M srl lamenta l’inosservanza di norme processuali, erroneità, carenza e/o difetto di motivazione della decisione, vizio di motivazione, Violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c.. E degli altri artt. 24 e 111 Cost. nonchè omessa, insufficiente motivazione dell’ordinanza del 28 gennaio 2014 emessa dal Got del Tribunale di Bologna in sede di rinvio. Malgoverno nei poteri decisori del Giudice. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Bologna ha compensato tra le parti le spese di lite senza indicare le ragioni che dovrebbero giustificare la suddetta compensazione. Nel caso di specie, secondo la ricorrente, non ricorrerebbero gravi ed eccezionali ragioni che legittimerebbero la compensazione totale. La compensazione si traduce per la parte vittoriosa in una soccombenza di fatto, proprio laddove, come nel caso di specie, l’importo delle spese sostenute sia tale da superare di gran lunga quello del pregiudizio economico che la ricorrente abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto conseguendone una sostanziale soccombenza.

1.1.- Il motivo è fondato.

L’art. 92 c.p.c, comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre “gravi ed eccezionali ragioni”, esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è, dunque, subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta, quando il giudice abbia compensato le spese perchè la compensazione sarebbe “congrua” e/o “appropriata”, Cass. n. 21521 del 20/10/2010-. Peraltro, si è chiarito che l’art. 92 cit. costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche – Cass. n. 2883/2014-, pure aggiungendosi che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa – cfr. Cass. n. 16037/2014.

Ora, nel caso di specie, il Tribunale di Bologna ha giustificato la compensazione delle spese processuali per ragioni di congruità, disattendendo i criteri normativi sopra evocati.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Bologna in persona di altro magistrato, che, pure, provvederà sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bologna nella persona di altro magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta civile – 2, della Corte di cassazione, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 56 agosto 2016

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