Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16398 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.04/07/2017),  n. 16398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20522/2012 proposto da:

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL

PRESIDENTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 24, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO CECI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO e MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), in

persona dei rispettivi legali rapp.tt p.t., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2393/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Impellizzeri Alberto con delega deposita in udienza

dell’avv. Ceci Paolo difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’Istituto regionale ville venete ha convenuto innanzi al tribunale di Venezia con citazione notificata il 14 agosto 2007 il Ministero dell’economia e delle finanze nonchè l’Agenzia del demanio, richiedendo accertarsi il proprio diritto a mantenere la propria sede all’ammezzato dell’ex palazzo reale in (OMISSIS), disapplicandosi atti della pubblica amministrazione di contrario tenore, e in subordine sollecitando la determinazione giudiziale dell’indennità di occupazione senza titolo, con dichiarazione di prescrizione di quanto anteriore al 2001. Hanno resistito le amministrazioni, agendo in riconvenzionale per il rilascio e il risarcimento.

2. – Il tribunale con sentenza non definitiva depositata il 14 gennaio 2009 ha condannato al rilascio, ritenendo l’occupazione senza titolo, disponendo la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell’indennità.

3. – La corte d’appello di Venezia, adita con appello immediato dell’Istituto, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 gennaio 2012, ha respinto il gravame.

3.1. – Esaminando le doglianze svolte dall’appellante, la corte d’appello ha ritenuto l’Istituto – costituito dalla Regione Veneto con L.R. 24 agosto 1979, n. 63 – non succeduto nel patrimonio del soppresso Ente per le Ville Venete, posto che la L. 26 maggio 1978, n. 222, art. 1, ha devoluto il patrimonio di detto ente statale soppresso alla Regione e che la predetta Legge Regionale a sua volta non prevede la devoluzione dalla regione all’istituto del patrimonio stesso, meramente gestito dall’istituto, prevedendo esplicitamente l’art. 26 della Legge Regionale che “i beni mobili nonchè gli immobili già appartenenti al cessato Ente Ville Venete… sono gestiti dall’Istituto…”.

3.2. – La corte d’appello ha ritenuto, poi, che la previsione della legge istitutiva dell’ente soppresso (L. 6 marzo 1958, n. 243, art. 1) che stabiliva che esso avesse “sede in (OMISSIS) presso la Soprintendenza ai monumenti” non attribuisse a tale ente alcun diritto reale o di godimento su alcun immobile, ma ponesse una norma organizzativa che al massimo imponeva alla Soprintendenza (non più con locali nel palazzo reale) di dotare l’ente di una sede, con ampia discrezionalità; ciò cui peraltro non risultava che la Soprintendenza avesse mai provveduto se non in via fattuale, non avendo rilasciato una concessione.

3.3. – La corte d’appello ha infine, dichiarando inammissibili le relative doglianze, ritenuto l’Istituto carente di interesse attuale a impugnare le modalità di determinazione dell’indennità, avendo il tribunale disposto la prosecuzione del giudizio sul punto, senza pronunciare condanna generica ed essendo le statuizioni sul preteso riconoscimento dell’illecito un obiter dictum, finalizzato all’istruttoria.

4. – Per la cassazione della sentenza della corte d’appello ha proposto ricorso l’Istituto affidandolo a tre motivi illustrati da memoria. Il Ministero e l’Agenzia hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con un primo mezzo (“violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 243 del 1958, art. 1, comma 2 e art. 24, L. n. 222 del 1978, art. 24 e L.R. n. 63 del 1979, art. 26”) l’Istituto ricorrente denuncia come erronea la ricostruzione operata dalla corte d’appello in ordine al quadro normativo secondo cui nella titolarità del patrimonio del soppresso Ente Ville Venete – in cui in tesi sarebbe ricompreso un diritto soggettivo alla sede nell’ex palazzo reale di (OMISSIS) – sarebbe succeduta la Regione e non esso stesso, mero gestore. A tal fine deduce che:

a) al di là del tenore testuale della L.R. n. 63 del 1979, art. 26, che affida all’Istituto la gestione del patrimonio, la titolarità di esso sarebbe comunque in capo all’Istituto, per effetto di un vincolo di destinazione creatosi allorchè il legislatore nazionale, con la L. 26 maggio 1978, n. 222, art. 1, ha devoluto il patrimonio di detto ente statale soppresso alla Regione anzichè allo Stato, e allorchè la Regione ha dato corpo e spessore concreto, in chiave di perfetta consequenzialità, a tale vincolo mediante la creazione dell’Istituto;

b) la non abrogazione della L. n. 243 del 1958, art. 1, comma 2, che fissa la sede dell’ente presso la Soprintendenza in Venezia, avrebbe dovuto convincere il giudice del gravame, se del caso superando il portato letterale delle singole disposizioni.

1.1. – Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha – procedendo alla ricostruzione delle norme applicabili nel significato loro proprio e considerandole anche nel quadro del sistema costituzionale e amministrativo italiano – dato conto del fatto che l’Istituto è stato costituito dalla Regione Veneto con L.R. 24 agosto 1979, n. 63, allorchè si era già perfezionato, giusta la L. 26 maggio 1978, n. 222, art. 1, il fenomeno di devoluzione del patrimonio del soppresso Ente per le Ville Venete alla Regione Veneto, di cui l’Istituto rappresenta mero ente strumentale, esplicitamente incaricato dall’art. 26 della Legge Regionale della mera gestione de “i beni mobili nonchè gli immobili già appartenenti al cessato Ente Ville Venete” (espressione, quest’ultima, che evidenzia un fenomeno successorio a favore della Regione considerato come già realizzatosi). La tesi, poi, per cui il legislatore nazionale avrebbe creato un vincolo di destinazione (fenomeno peraltro diverso dalla titolarità) sui beni del disciolto ente, oltre che priva di addentellati in testi di legge (presenti invece in fattispecie esaminate da questa corte che sono meramente riecheggiati nelle difese – cfr. ad es. i casi concernenti le unità sanitarie locali, ad es. sez. 1 n. 21241 del 2011 e sez. 3 n. 15761 del 2006), comunque non potrebbe sortire il risultato, in assenza di ulteriori elementi, per far individuare nell’Istituto regionale (venuto successivamente a esistenza) il destinatario.

2. – Con un secondo mezzo (“violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 324 c.p.c.”) l’Istituto ricorrente, richiamando come la sentenza del tribunale prodotta agli atti, alla p. 9, avesse riconosciuto che il legislatore del 1958 aveva rilevato la necessità che la sede legale dell’ente soppresso fosse ubicata presso la Soprintendenza, ha lamentato che la sentenza della corte d’appello – non investita di appello sul punto – abbia pronunciato in ultrapetizione e violando il giudicato oramai formatosi – in tesi dell’Istituto – sul diritto soggettivo alla sede presso detta Soprintendenza.

2.1. – L’esame del motivo è assorbito, in quanto già il rigetto del motivo precedente determina l’accertamento – anche ufficioso (cfr. sez. un. n. 2951 del 2016) – dell’assenza in capo al ricorrente (per mancata successione) della titolarità del presunto diritto controverso, che in virtù dell’ulteriore motivo si tenderebbe a discutere sotto il profilo della spettanza al (presunto) antecessore.

3. – Con il terzo motivo (violazione dell’art. 100 c.p.c.) l’Istituto ricorrente critica la sentenza della corte d’appello nella parte in cui, dichiarando l’inammissibilità delle relative doglianze, ha ritenuto l’Istituto stesso carente di interesse attuale a impugnare statuizioni del tribunale in ordine alla determinazione dell’indennità da occupazione senza titolo, avendo il tribunale stesso disposto la prosecuzione del giudizio per l’istruzione sul punto, senza pronunciare condanna generica e, quindi, emanando provvedimento solo ordinatorio.

3.1. – Il motivo è infondato. La decisione della corte d’appello sfugge alla mossa censura, essendo essa conforme a consolidati principi in tema di impugnazioni per i quali i provvedimenti aventi natura tipicamente ordinatoria, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privi come tali di qualunque efficacia decisoria, non sono impugnabili con appello se non unitamente alla sentenza che definisce il relativo giudizio.

4. – Le spese seguono la soccombenza a favore delle controricorrenti amministrazioni e sono liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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