Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16397 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1041/2019 proposto da:

A.O.C., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di

posta elettronica avv.briganti.pec.iusreporter.it, rappresentato e

difeso dall’avv. Giuseppe Briganti, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.A.C., proveniente dalla (OMISSIS) ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 19 novembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- La pronuncia ha in particolare rilevato che il racconto esposto dal richiedente risulta affetto da “carente credibilità”, perchè composto da affermazioni solo generiche, per nulla circonstanziate, e attraversate da contraddittorietà; che, secondo il report EASO di fine 2017, il sud della Nigeria non risulta nell’attuale afflitto da una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata; che la problematica di salute, attinente a una infezione cronica da HBV, possiede “bassa viralità” e che, comunque, “non vi sono ostacoli a che lo straniero già residente sul territorio nazionale possa beneficiare del T.U. n. 286 del 1998, art. 36, sino al completamento della terapia”; che, di conseguenza, “il diritto alla salute del ricorrente non verrà compromesso” e che, pertanto, la fattispecie concreta non presenta profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente.

3.- Avverso questo provvedimento O.A.C. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi.

Il Ministero non ha solto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume la nullità del decreto impugnato, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, in ragione delle “lacune motivazionali in esso presenti”; nonchè, “in subordine” e “per le ragioni già esposte”, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32, art. 16 Dir. eur. n. 2013/32, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,7,14,16,32, T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2.

Col terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 Dir eur. n. 2013/32.

5.- Il primo motivo di ricorso contiene – con riferimento alla sua prospettazione in via principale – tre distinti ordini di censure.

La prima censura, che sembrerebbe riguardare promiscuamente la protezione sussidiaria e il diritto di rifugio, si condensa nell’affermazione che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui non considera la vicenda narrata espressiva di trattamenti inumani e/o persecutori.

La seconda, da intendere riferita alla sussidiaria, si sostanzia nel rilievo che il Tribunale non ha affrontato il tema delle condizioni politiche, sociali ed economiche del Paese di origine.

La terza è relativa alla protezione umanitaria. Si segnala, in proposito, di avere prodotto opportuna documentazione medica attestante una importante infezione cronica da HBV; si lamenta che il Tribunale non ha sostanzialmente motivato in relazione alla compromissione della salute che segue alla sussistenza di tale infezione cornica e, di conseguenza, in relazione alla correlata condizione di peculiare vulnerabilità che si manifesta propria della persona del richiedente.

6.- Il motivo deve ritenersi fondato, con riguardo alla censura da ultimo esposta, come pertinente al tema della protezione umanitaria.

7.- Con articolata motivazione, il Tribunale marchigiano ha ritenuto la non credibilità della narrazione dei fatti di espatrio compiuta dal richiedente. Tale valutazione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, preclude in sè stessa ogni ulteriore valutazione in punto di diritto di diritto di rifugio e di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b (cfr., per tutte, Cass., n. 15794/2019; Cass., n. 4892/2019).

8.- Quanto all’esame della situazione del sud Nigeria, il decreto impugnato vi ha dedicato tre fittissime pagine di motivazione, anche con aggiornati richiami alle fonti compulsate. Sì che, da questo punto di vista, la formulazione del ricorso appare propriamente dissociata dai contenuti della pronuncia che pure risulta avere impugnato.

9.- E’ invece da accogliere, come già detto, la censura portata dal ricorrente alla decisione del giudice del merito di escludere la presenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Tribunale non ha sostanzialmente considerato, infatti, la pur riconosciuta circostanza che il richiedente risulta cronicamente affetto da HBV e pertanto risulta malato di epatite B. Il decreto si è limitato, in proposito, ad affermare che trattasi di infezione di “bassa viralità” e che, comunque, potrebbe rimediarsi al problema a mezzo del permesso di soggiorno di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 36, comma 2.

In realtà, quest’ultima affermazione si pone in radicale contrasto con un consolidato orientamento di questa Corte, che distingue in modo netto tra permesso per ragioni umanitarie e permesso di soggiorno per cure mediche. Come ha rilevato da ultimo la pronuncia di Cass. 2020, n. 13257 (ivi pure altri riferimenti), mentre la ratio della protezione umanitaria è quella di “non esporre le persone straniere al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità”, il permesso per cure mediche ha struttura e finalità esclusivamente medico-terapeutiche: a quest’ultimo resta estranea, pertanto, ogni funzione concernente il diritto costituzionale di asilo e, ancor prima, ogni finalità di taglio solidaristico.

Sembra poi appena il caso di rilevare l’estraneità al tema presente l’assunto relativo alla “bassa viralità” dell’epatite B, che pure è stato speso dal giudice del merito: l’essere a “bassa” o per contro “alta” viralità tale malattia è questione che non interessa la persona di chi è già affetto dal virus, secondo quanto appunto accaduto nel caso al richiedente.

10.- Infondata si palesa, invece, la prospettazione subordinata del primo motivo (che viene in considerazione, naturalmente, solo in relazione ai temi del diritto di rifugio e della protezione sussidiaria).

In effetti, il vizio di omesso esame di fatto decisivo riguarda, nel sistema vigente, solo i fatti propriamente materiali, così come effettivamente accaduti nella loro storicità. E tale non può essere considerata la valutazione della situazione economica, sociale e politica che presenta oggi la Nigeria. Il ricorrente chiede, in altri termini, un nuovo riscontro degli elementi materiali della fattispecie, che è giudizio per contro precluso all’attività di questa Corte.

11.- Il secondo motivo di ricorso dichiara – nella sua intestazione – la violazione di una ventina di disposizioni di legge (di diritto italiano e di diritto Europeo). Lo svolgimento del motivo trascura, tuttavia, di dare conto, o anche solo far cenno, delle ragioni che presiedono a tali richiami: dell’eventuale pertinenza loro con le specifiche caratteristiche della fattispecie concreta, cioè, prima ancora dell’assunta decisività delle medesime (cfr., in specie, la p. 46 del ricorso).

Nei fatti, il motivo viene a svolgere una serie di considerazioni di ordine generale sul tema della cooperazione istruttoria. Per poi convergere sull’affermazione che, “se le dichiarazioni dell’interessato risultano di incerta valutazione, prima di poterle ritenere non credibili sussiste comunque per il giudice l’obbligo di attivarsi, eventualmente disponendo l’audizione del ricorrente”; questi, anzi, ha il preciso dovere di procedere all’interrogatorio libero del richiedente.

12.- Il motivo è inammissibile.

Di là da ogni rilievo sulla fondatezza della tesi affermata dal motivo – che, per la verità, non sembra basarsi su norme di diritto positivo -, è invero da osservare che questa non si confronta comunque con il contenuto motivazionale esposto dal decreto. Che non ha mostrato alcuna perplessità o incertezza nel valutare la non credibilità del racconto del richiedente.

13.- Il terzo motivo si esaurisce nel richiamare le norme menzionate in rubrica, per sostenere in termini indeterminati che le argomentazioni svolte nei “precedenti motivi” dimostrerebbero la sussistenza della loro violazione.

Come si vede, si tratta di motivo totalmente generico. Del resto, la ritenuta inammissibilità dei “precedenti motivi” (in punto di diritto di rifugio e di protezione sussidiaria) non potrebbe comportare altra sorte per il motivo adesso in esame.

14.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, limitatamente al punto della protezione umanitaria, respinti tutti gli altri.

Negli indicati limiti il ricorso va dunque accolto e il decreto correlativamente cassato. Con rinvio della controversia al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvederà a una nuova valutazione della domanda di protezione umanitaria, in conformità ai parametri e criteri sopra indicati. In sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso con riferimento limitato al punto della protezione umanitaria, respinti tutti gli altri. Cassa per la relativa parte il decreto impugnato e in via correlata rinvia la controversia al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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