Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16397 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16397 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 22430-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA E BASILICATA – UFFICIO PROVINCIALE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
DE FEO MARIA PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CARDINAL DE LUCA, 10, presso lo studio dell’avvocato
ELEFANTE TULLIO, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/06/2013

i

nonché contro
MAZZEO LIVIA;
– intimata avverso la sentenza n. 134/41/2010 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che il 4.3.13, all’esito del deposito della relazione redatta ai sensi
dell’art. 380 bis cpc, è stata fissata alla data dell’8.5.13 l’adunanza in camera
di consiglio per la discussione del ricorso in epigrafe;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, quale procuratrice domiciliataria
dell’Agenzia delle entrate, successore ex lege dell’ Agenzia del territorio, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso con atto del 12.4.13 (questa Corte ha chiarito,
nella sentenza n. 4950/12, che “gli avvocati dello Stato esercitano le loro
funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno
bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il
mandato speciale, bastando che consti della loro qualità”);
che la rinuncia della parte ricorrente, non risultando notificata alla parte contro
ricorrente, non è idonea a produrre il suo effetto legale tipico, ossia l’
estinzione del giudizio;
che, tuttavia, la suddetta rinuncia costituisce inequivocabile manifestazione di
cessazione dell’interesse al ricorso della ricorrente rinunciante;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Che appare equo compensare le spese, derivando la rinuncia dalla presa d’atto
di un mutamento nella giurisprudenza di questa Corte.
P.Q.M.

Ric. 2011 n. 22430 sez. MT – ud. 08-05-2013
-2-

Regionale di NAPOLI del 18.6.2010, depositata il 25/06/2010;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di
cassazione.

Così deciso in Roma l’ 8 maggio 2013.

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