Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16397 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12622/2006 proposto da:

SITRAC SRL (OMISSIS), in persona del coamministratore con potere

di delega alla rappresentanza della società Sig. D.G.

D., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI 113, presso

lo studio dell’avvocato COCOLA Claudio Marco, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSERVATORIO 91, presso

lo studio dell’avvocato ALIBERTI Giuliana, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

G.G. (OMISSIS), M.R., elettivamente

considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. DI DIO

PIETRO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24 009/2005 del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE 13^

CIVILE, emessa il 07/11/2305, depositata il 10/11/2005 R.G.N.

5579/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato COCOLA CLAUDIO MARCO;

udito l’Avvocato ALIBERTI GIULIANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine, il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SITRAC srl interponeva appello innanzi al tribunale di Roma avverso la sentenza del giudice di pace della stessa città, che – decidendo sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla società nei confronti di M.R., G.G. e Assitalia spa, nonchè sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla stessa M. con la chiamata in causa della SIS Assicurazioni spa – aveva rigettato sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale, con la compensazione delle spese tra le parti.

Rilevava l’appellante che dalla lettura degli atti di causa non erano emersi elementi tali da avvalorare la tesi del tamponamento, la quale era, anzi, smentita dalla localizzazione dei danni sui veicoli coinvolti e dalla mancanza di tracce di frenata.

Con il secondo motivo di gravame lamentava l’appellante che ingiustamente era stata ritenuta ininfluente la testimonianza di P.R..

La SITRAC srl citava pertanto G.G., M.R., l’Assitalia spa e la SIS Assicurazioni spa chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna degli appellati, in solido, al risarcimento di tutti i danni nella misura richiesta in primo grado.

Costituitisi in giudizio, gli appellati M., G. ed Assitalia spa chiedevano il rigetto dell’appello, con vittoria di spese.

Il tribunale rigettava il gravame della SITRAC srl ritenendo che gli elementi probatori acquisiti, sulla scorta del rapporto e dell’allegata planimetria, inducevano ad escludere il verificarsi dell’incidente in prossimità dello sbocco della rampa di accesso e che non era possibile ipotizzare una dinamica diversa da quella del tamponamento.

Il tribunale giudicava, altresì, inattendibile la deposizione del teste P. e condannava l’appellante alle spese del grado.

Proponeva ricorso per cassazione la SITRAC srl.

Resistevano con controricorso M.R., G.G. e l’Assitalia spa..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denuncia “Omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il tribunale adottato una motivazione illogica, inadeguata, incoerente e incongrua alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati per la valutazione dei danni”.

Con il secondo motivo denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il tribunale adottato una motivazione illogica, inadeguata incoerente e incongrua alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati per la valutazione del rapporto”.

Con il terzo mezzo denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale adottato una motivazione illogica, inadeguata incoerente e incongrua alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati per la valutazione delle dichiarazioni del B.”.

Con il quarto mezzo si denuncia, infine, “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale adottato una motivazione illogica, inadeguata incoerente e incongrua alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati per la valutazione della prova testimoniale”.

I motivi – strettamente connessi perchè tutti diretti a contrastare la ricostruita dinamica del sinistro e, perciò, congiuntamente esaminati – non possono essere accolti.

Le censure, invero, vertono esclusivamente su profili di merito relativi alla valutazione dei danni ed alla ricostruzione della dinamica del sinistro, anche attraverso le testimonianze assunte in istruttoria.

Questa Corte ripete ormai in indirizzo del tutto consolidato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito: il controllo di logicità del giudizio di merito non equivale infatti ad una revisione del ragionamento decisorio, dovendo il giudice di legittimità limitarsi a verificare l’esistenza di eventuali vizi della motivazione in fatto della sentenza di appello.

Tali vizi non sono riscontrabili nell’impugnata sentenza, che ha correttamente ricostruito la fattispecie concreta e congruamente motivato la soluzione adottata, dimostrando come gli elementi probatori acquisiti non consentano di ipotizzare una dinamica del sinistro diversa da quella del tamponamento.

Il ricorso deve, perciò, essere rigettato con la condanna della società soccombente alle spese del processo di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione, che si liquidano a favore di ciascuna parte resistente in Euro 1.700,00 (millesettecento/00), di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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