Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16397 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. I, 10/06/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 10/06/2021), n.16397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 15609/2015 proposto da:

Società Progetto Brebemi s.p.a.; Consorzio BBM, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in Roma,

Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Damone Luigi V.,

Sanalitro Jacopo, con procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, in via Emilio Dè

Cavalieri n. 11, presso lo studio dell’avvocato Fontanelli Aldo, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fustinoni Giacomo,

con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Concessioni Autostradali Lombarde – CAL s.p.a., in persona del legale

rappres. p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1465/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha chiesto l’estinzione per

depositata rinuncia delle parti.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Con ricorso D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, depositato il 14.7.12, la Società di Progetto Brebemi s.p.a. – quale concessionario designato dalla C.A.L. s.p.a. per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo collegamento autostradale tra (OMISSIS) e titolare dei poteri espropriativi – e il Consorzio BBM quale General Contractor per la progettazione ed esecuzione dei lavori – premessa l’avvenuta espropriazione di alcuni terreni siti nel Comune di Caravaggio – appartenenti, in ragione della quota del 50%, pro indiviso a Ca.Gi. e F.A. – con del decreto emesso il 23.8.11, con determinazione dell’indennità per Euro 417.690,00, proponevano innanzi alla Corte d’appello di Brescia opposizione alla stima effettuata dal collegio di periti il 4.6.12 nella somma di Euro 1.497.773,25, quale differenza tra il valore del complesso immobiliare stimato prima e dopo l’esproprio.

Al riguardo, i ricorrenti formulavano quattro motivi di opposizione, lamentando l’erronea applicazione dei criteri utilizzati dai periti per la stima.

Resisteva C.L..

Con sentenza emessa il 10.1.214, la Corte distrettuale, in parziale accoglimento dell’opposizione alla stima, rideterminò l’indennità d’espropriazione nella somma di Euro 1.242.011,64 osservando che: la stima era stata effettuata sulla base di esauriente c.t.u., le cui critiche erano infondate; in particolare, il c.t.u. aveva correttamente ritenuto di non applicare il metodo sintetico-comparativo non essendo stati acquisiti elementi appropriati, avendo invece applicato il criterio valutativo-comparativo, con le dovute perequazioni tra i dati acquisiti dalle varie fonti consultate, con i necessari aggiustamenti correlati alla vetustà e allo stato di conservazione dei beni considerati; non era fondata la critica afferente all’asserito calcolo in eccesso delle superfici alle quali applicare i valori unitari di volta in volta appropriati, essendo da apportare una sola correzione al valore attribuito ad un fabbricato (riducendone la stima a Euro 507.329,49); del pari era stata corretta anche la stima della porzione dell’altro fabbricato al piano terreno, riducendola a Euro 852.268,74; non essendo stato espressi altri rilievi, il valore complessivo dei beni prima dell’esproprio ammontava a Euro 2.455.692,19; che circa il valore ei beni dopo l’esproprio, il valore del fabbricato C era interamente computabile, essendo stato interamente demolito; era da rivisitare il calcolo del valore residuo, applicando la percentuale di svalutazione, rispettivamente del 45% e del 20% ai fabbricati A e B; erano tardive, e dunque inammissibili, le critiche sollevate nella comparsa conclusionale, concernenti l’asserita necessità dìindividuare la titolarità dell’azienda agricola (avendo peraltro il c.t.u. calcolato la perdita di valore dei terreni agricoli residuati, in ragione della fattuale drastica separazione dagli immobili abitativi e rurali ove è ubicata la parte centrale di un’azienda agricola) e la presenza del vincolo espropriativo collegato alla TAV.

Avverso tale sentenza ricorrono in cassazione la Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM con otto motivi.

C.L. resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

La prima censura deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, degli art. 195, 62 e 196, c.p.c. – e dei principi giurisprudenziali in materia di preclusioni per le osservazioni critiche alla c.t.u. riferite alla titolarità dell’azienda agricola attiva sui fondi, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inammissibili perchè tardive le suddette osservazioni, non ostante il c.t.p. dei ricorrenti avesse rilevato che l’azienda agricola – della quale era stato stimato il deprezzamento – che conduceva i terreni non era di proprietà di C.L. bensì facente capo ad una società semplice di cui il C. deteneva il 25% delle quote, sicchè non vi era corrispondenza tra la proprietà immobiliare e l’azienda stessa.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32, 33 e 34 e dei principi giurisprudenziali e costituzionali in materia di espropriazione parziale, nonchè omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha compreso nella stima il deprezzamento dell’azienda agricola non proprietaria dei terreni espropriati e di quelli residui, azienda di cui C.L. è divenuto comproprietario successivamente alla dichiarazione di pubblica utilità.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 e dei principi giurisprudenziali e costituzionali in materia di espropriazione parziale, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha stimato il deprezzamento della proprietà residua dei C. per effetto di un vincolo di natura conformativa, come tale non indennizzabile, derivante dalla fascia di rispetto autostradale, prescindendone espressamente.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, artt. 62,195 e 196 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali in materia di preclusioni per le osservazioni critiche alla c.t.u. con riferimento alla mancata valutazione dell’incidenza del vincolo derivante dalla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC sui terreni limitrofi, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili perchè tardive le suddette osservazioni in ordine al vincolo ferroviario TAV incidente sul valore della parte residua all’espropriazione, non considerato dal c.t.u..

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 33 e dei principi giurisprudenziali e costituzionali in materia d’espropriazione parziale, nonchè omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha stimato il deprezzamento della proprietà residua senza considerare che i terreni, che s’assumono deprezzati, sono oggetto del vincolo preesistente per la realizzazione della nuova linea ferroviaria AV/AC e destinati all’esproprio per tale opera; al riguardo, i ricorrenti si dolgono del fatto che, l’omesso esame del suddetto vincolo, comporterebbe la duplicazione degli indennizzi per la stessa area.

Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 38 e dei principi in materia di stima dell’indennità d’esproprio mediante il metodo sintetico-comparativo, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il valore venale degli immobili nel periodo precedente l’esproprio stimato dal ctu, senza adeguata e coerente motivazione e senza tener conto delle censure dei ricorrenti in ordine alla sopravalutazione della stessa stima.

Il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 e dei principi giurisprudenziali e costituzionali in materia di espropriazione parziale, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il deprezzamento della proprietà residua, senza adeguata motivazione e senza tener conto delle analitiche osservazioni critiche dei ricorrenti in ordine all’assenza di un’unità funzionale del complesso immobiliare stimato.

I ricorrenti si dolgono di motivazione apparente, che ha recepito acriticamente la ctu, sull’esproprio parziale e della mancata dimostrazione dell’impossibilità di espansioni future dell’azienda, dell’incidenza dell’esproprio sull’utilizzazione degli immobili, in stato di degrado e del ritenuto aumento dei costi di gestione per la realizzazione dell’autostrada.

L’ottavo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 2 e 4, art. 156 c.p.c., comma 2, deducendo la nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4, della sentenza impugnata per aver erroneamente individuato i beni oggetto di stima, nel riferirsi a proprietari diversi da C.L..

Il giudizio va dichiarato estinto per la rinuncia al ricorso presentata dalle parti ricorrenti, accettata e sottoscritta dal controricorrente C., con patto di compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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