Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16397 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 05/08/2016), n.16397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., in proprio e quale erede di Ci.Sa.,

CI.Gi., CI.Gu.An., rappresentati e difesi, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Maurizio Spinella e

Antonino Ciavola elettivamente domiciliati presso lo studio del

primo in Roma, via Dardanelli n. 46;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Messina n. 16/2014,

depositato in data 8 gennaio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

dicembre 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Messina il 20 agosto 2012, C.A., CI.Gi. e CI.Gu.An. chiedevano la condanna del Ministero della giustizia per la irragionevole durata di un giudizio civile di scioglimento di comunione ereditaria e la susseguente divisione iniziati, rispettivamente, nel 1976 e nel 1979, ancora pendenti alla data della domanda;

che l’adita Corte d’appello, rilevato che i due giudizi presupposti erano stati riuniti nel 1980 ed avevano avuto come primo epilogo una sentenza parziale del Tribunale di Catania depositata il 3 settembre 2002 e una seconda sentenza depositata il 5 luglio 2005, passata in giudicato, in relazione alla quale nessuno e segnatamente C.A., che aveva agito quale erede di C.G., deceduto il (OMISSIS), parte processuale del procedimento presupposto – aveva proposto domanda di equa riparazione nei sei mesi dal passaggio in giudicato, riteneva che ogni questione fosse preclusa sino alla indicata data;

che, quanto alla posizione di Ci.Gi. e Ci.Gu.An., che avevano mantenuto la posizione di parti e la cui domanda era scrutinabile solo in relazione al segmento processuale successivo al 5 luglio 2005, la Corte d’appello, accertata una durata di sette anni, un mese e quindici giorni, riteneva che la durata indennizzabile, detratta quella ragionevole, fosse di quattro anni, un mese e quindici giorni, e liquidava un indennizzo di Euro 2.060,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti;

che per la cassazione di questo decreto C.A., in proprio e quale erede di Ci.Sa., CI.Gi., CI.Gu.An. hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e art. 2056 c.c., in relazione alla L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 sostenendo che la Corte d’appello, nel ritenere non indennizzabile il periodo precedente alle sentenze del 2002 e del 2005, sul rilievo che le stesse sarebbero passate in giudicato, avrebbe omesso di considerare che nessuna eccezione al riguardo era stata sollevata dall’amministrazione convenuta e che, comunque, le dette sentenze non avevano definito il giudizio presupposto, ma solo alcune questioni dell’unico processo;

che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 110 c.p.c., in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2 con riferimento alla posizione di C.A. dopo la morte di Ci.Sa., dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia considerato che C.A. aveva acquisito la qualità di parte per effetto della successione di Ci.Sa., deceduto il (OMISSIS), e che aveva agito anche iure proprio;

che con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e art. 2056 c.c., in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2 censurando il decreto impugnato per avere liquidato l’indennizzo sulla base di 500,00 Euro per anno di ritardo, in considerazione della entità della posta in gioco e della mancata presentazione della istanza di prelievo;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che sulla base della descrizione del giudizio presupposto contenuta nel decreto impugnato, dalla quale emerge che il giudizio di scioglimento della comunione e quello di divisione ereditaria sono stati riuniti, deve ritenersi che correttamente i ricorrenti lamentino l’errore nel quale è incorsa la Corte d’appello nel considerare preclusa la valutazione del periodo antecedente alla sentenza del 2005, passata in giudicato, atteso che il giudizio divisionale è proseguito per la concreta attribuzione delle quote ai condividenti;

che, dunque, attesa la unitarietà dei giudizi, deve escludersi che possa configurarsi uno iato tra gli stessi per effetto della pronuncia della sentenza del 2005, che, pur se non impugnata, non ha comunque definito il giudizio presupposto;

che il primo motivo di ricorso va quindi accolto;

che il secondo motivo è infondato;

che la ricorrente C.A. non deduce di essersi costituta nel giudizio presupposto, sicchè correttamente la Corte d’appello ha escluso che ella potesse agire iure proprio per l’indennizzo per il periodo successivo al decesso del proprio dante causa;

che, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che, in linea di principio, “in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio dovuto al superamento del predetto termine, soltanto a decorrere dalla sua costituzione in giudizio; ne consegue che qualora l’erede agisca sia iure haereditatis che iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l’intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel processo, non ravvisandosi incompatibilità tra il pregiudizio patito iure proprio e quello che lo stesso soggetto può far valere pro quota e iure successionis, ove già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa” (Cass. n. 21646 del 2011);

che è certo, quindi, che “qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente una durata irragionevole, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione” (Cass. n. 13083 del 2011; Cass. n. 23416 del 2009);

che, infine, una volta escluso che la sofferenza derivante dalla irragionevole protrazione del processo presupposto possa trasferirsi in capo all’erede puramente e semplicemente ai sensi dell’art. 110 c.p.c., non vi è ragione di ipotizzare che l’erede che non abbia in alcun modo manifestato alla procedura la propria posizione, debba comunque soffrire in sostituzione del de cuius, in assenza di ogni prova in ordine alla stessa consapevolezza dell’erede della esistenza della posizione creditoria in capo al de cuius (Cass. n. 716 del 2014);

che non giova all’assunto della ricorrente la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 585 del 2014, la quale, dirimendo un contrasto tra sezioni semplici in merito alla possibilità che il contumace nel processo presupposto possa far valere il diritto all’equa riparazione per la non congrua durata dello stesso, ha statuito la equiparazione ai fini della possibile insorgenza del diritto al ristoro del danno non patrimoniale – tra parti costitute e parti chiamate a partecipare a quel giudizio, ma in esso non intervenute;

che, infatti, si è osservato (Cass. n. 4004 del 2014; Cass. n. 1537 del 2015) che, al di là di una mera analogia ricavabile dall’assenza nel processo presupposto sia del contumace sia del chiamato all’eredità della parte originaria, le situazioni sono sostanzialmente differenti in quanto il ribadito principio, per cui presupposto ineliminabile per la legittimazione a far valere l’equa riparazione è l’incidenza che la non congrua durata del giudizio abbia su chi di quel giudizio sia chiamato a far parte, non può trovare applicazione sin tanto che il chiamato all’eredità non sia, quanto meno, evocato in riassunzione, atteso che fino a quel momento può mancare addirittura la prova dell’assunzione – per accettazione espressa o per fatta concludentia – della stessa qualità di erede;

che, del resto, anche la citata decisione n. 585 del 2014 pone l’accento più sulla legittimazione del contumace alla proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001 che sull’applicabilità allo stesso di quella che costituisce la caratteristica qualificante del diritto all’equo indennizzo – vale a dire l’automatismo probatorio relativo alla presunzione della sussistenza del danno per indebita durata del processo – allorquando riconosce che la mancata costituzione in giudizio del contumace possa influire anche sull’an debeatur;

che non può neanche sottacersi che nella recente sentenza – di irricevibilità – della Seconda Sezione della CEDU del 18 giugno 2013, in causa Fazio e altri c. Italia, si è affermato che la qualità di erede di una parte nel procedimento presupposto non conferisce, di per sè, il diritto a considerarsi vittima della, eventualmente maturata, durata eccessiva del medesimo e che l’interesse dell’erede alla conclusione rapida della causa difficilmente conciliabile con la sua mancata costituzione nello stesso, dato che solo attraverso l’intervento nel procedimento l’avente diritto ha l’opportunità di partecipare e di influire sull’esito dello stesso;

che l’esame del terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, atteso che la Corte d’appello, all’esito della rinnovata valutazione della durata irragionevole del giudizio presupposto dovrà procedere a nuova determinazione dell’indennizzo;

che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il terzo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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