Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16396 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 228/2019 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica avv.briganti.pec.iusreporter.it, rappresentato e difeso

dall’avv. Giuseppe Briganti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato l’11/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- M.P., proveniente dalla terra del Bengala, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato;

protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 11 novembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- La pronuncia ha in particolare rilevato che, nella specie, non risultano presenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; che il racconto del richiedente, pur credibile, resta “confinato nei limiti di una vicenda di vita privata e di miglioramento socio economico”; che, dai report disponibili (EASO aggiornato alla fine del 2017) “si evince che il Bangladesh è una democrazia multipartitica” e che non si ha comunque notizia di “persecuzioni generalizzate” da parte dello Stato o di altre entità; che la situazione personale del richiedente non evidenzia una “condizione individuale di elevata vulnerabilità”, nè mostra, inoltre, il “conseguimento di un livello adeguato di integrazione sociale e lavorativa”.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando cinque motivi di cassazione.

Il Ministero, già non costituito nel procedimento del primo grado, non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente assume: (i) col primo motivo, la nullità del decreto impugnato, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, in ragione delle “lacune motivazionali in esso presenti”; (ii) col secondo motivo, per omesso esame di un fatto decisivo, consistente nelle “tragica alluvione del 2013”; (iii) col terzo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32, art. 16 Dir. Europea n. 2013/32, artt. 2, 3 (anche in relazione all’art. 115 c.p.c.) D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7,14 e del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, per non avere il Tribunale preso “in esame tutte le dichiarazioni del ricorrente e valutarne la credibilità”; (iv) col quarto motivo, la violazione degli artt. 6 e 13 Conv. EDU, dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 Dir. Europea n. 2013/32, per il mancato “rispetto del principio di effettività del ricorso in presenza della denunziata violazione del dovere di cooperazione istruttoria”; (v) col quinto motivo, la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6 e anche omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, perchè non è stato tenuto conto dell'”effettivo radicamento del ricorrente in Libia”.

5.- Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

5.1.- I primi due motivi di ricorso riguardano entrambi un’assunta “devastante alluvione che… nel giugno 2013… ebbe a inondare varie zone del Paese”, anche travolgendo l’abitazione del ricorrente “situata sulle rive del fiume (OMISSIS)”.

Ora, l’omessa considerazione di tale assunta circostanza non può essere ritenuta, nel concreto della fattispecie in esame, decisiva nè per il tema del diritto di rifugio, nè per quello della protezione sussidiaria, nè per quello dell’umanitaria.

Sembra in effetti chiaro che un fatto di alluvione non può in ogni caso essere sussunto, in quanto tale, in una vicenda di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento del diritto di rifugio; e che neppure può essere ricondotto a un trattamento inumano e/o degradante o a una condanna a morte o a un conflitto armato o a una violenza generalizzata.

Diversamente potrebbe essere, in linea di principio, per il punto della protezione umanitaria: nel senso – si rende opportuno precisare – dell’astratta possibilità che un fatto alluvionale possa incidere sulla persona del richiedente in termini tali da provocargli una specifica condizione di vulnerabilità.

Tuttavia, il ricorso non va, nella sostanza, oltre la frase sopra riportata (solo riportando la notizia della morte, a seguito dell’alluvione, di un fratello del ricorrente, con connessa responsabilità di questi di dare sostegno agli altri familiari): risolvendosi, dunque, in un enunciato del tutto generico. D’altro canto, secondo il costante orientamento di questa Corte la mera presenza di una motivazione economica non è ragione in sè idonea per il riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

5.2.- Il terzo motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi del decreto impugnato. Questo, infatti, muove dall’assunto della credibilità del narrato del ricorrente; per escludere, poi, la riferibilità dei contenuti del narrato ai presupposti volta a volta richiesti per il riconoscimento delle diverse protezioni considerate dal sistema.

5.3.- Il quarto motivo si esaurisce nel richiamare le norme menzionate in rubrica, per sostenere in termini indeterminati che le argomentazioni svolte nei “precedenti motivi” dimostrerebbero la sussistenza della loro violazione.

Come si vede, si tratta di motivo totalmente generico. Del resto, la ritenuta inammissibilità dei “precedenti motivi” non potrebbe comportare altra sorte per il motivo adesso in esame.

5.4.- Il quinto motivo, relativo a un’assunta permanenza del ricorrente in Libia, pure si nutre di contenuti meramente generici, limitandosi il ricorso a riferire di avere portato nel precedente grado del presente giudizio la notizia dell'”instabile panorama libico” e dell’apprendimento, nel tempo della detta permanenza, la “comprensione dell’idioma arabo” da parte del richiedente.

6.- Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

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