Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16396 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10673/2006 proposto da:

B.S., (OMISSIS), D.S.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI

11, presso lo studio dell’avvocato DURANTI STEFANO, rappresentati e

difesi dall’avvocato LANZARONI Paolo giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

NUOVA TIRRENA ASSIC SPA, (OMISSIS), in persona del suo

Procuratore Speciale Sig. Avv. T.B., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. M. POGGIOLI 1, presso le studio

dell’avvocato ROGANI Raffaele, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SFERRUZZA PAOLO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.M.G., DI.MA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1597/200b della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Terza Civile, emessa il 04/11/2005, depositala il 27/12/2005;

R.G.N. 344/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato Raffaele ROGANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo D.M.G., Di.Ma.Gi. e la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. esponendo che mentre si trovava alla guida della sua autovettura, che procedeva a velocità moderata e tenendo regolarmente la destra, era stato investito da altra autovettura condotta da M.G., proveniente dalla direzione contraria a velocità sostenuta, la quale, sbandando, invadeva la corsia opposta, urtava il muretto sito alla destra della corsia percorsa da esso attore e di rimbalzo con la parte posteriore collideva violentemente con il mezzo da lui guidato.

Con separato atto di citazione B.G. e G. M., anche nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore B.S., che aveva subito gravi lesioni a causa del predetto incidente l’incidente stradale, convenivano in giudizio Gi. e D.M.G. e la Nuova Tirrena Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni patiti dal minore.

La Nuova Tirrena s.p.a. si costituiva in entrambi i giudizi e contestava sia l’esclusiva attribuzione della responsabilità del sinistro in oggetto a D.M.G., sia il quantum delle domande attrici.

Disposta la riunione dei due giudizi si costituiva personalmente il minore al raggiungimento della maggiore età, era espletata l’istruzione probatoria e la causa era decisa con la sentenza dell’adito tribunale, nella contumacia di D.M.G. e Gi., la quale, in accoglimento della domanda avanzata da D.S., condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 239.653.210, oltre accessori; in accoglimento delle domande avanzate da B.S. nei confronti di D.M.G., Di.Ma.Gi. e Nuova Tirrena S.p.A., condannava gli stessi convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore della somma di L. 200.681.250, oltre accessori; rigettava le domande avanzate da B.G. e G.M.; condannava i convenuti in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore degli attori D. e B.; compensava le spese del giudizio tra le altre parti.

Avverso la predetta sentenza D.S. e B. S. proponevano appello ed affermavano che il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di risarcimento del danno estetico e di quello alla vita di relazione; rilevavano che in ogni caso di detti danni si doveva tenere conto almeno nella determinazione del danno biologico complessivo adeguando la sua quantificazione al caso concreto in considerazione della gravità e natura dei postumi permanenti dagli stessi riportati a causa del sinistro. Chiedevano che, tenuto conto della rideterminazione del danno biologico, fosse anche rideterminato il danno morale;

affermavano che aveva errato il primo giudice a ritenere non richiesto il danno da incapacità lavorativa specifica, in quanto nelle voci di danno richieste in atto di citazione (biologico, patrimoniale e morale) andava anche compresa la lesione della capacità lavorativa specifica; reclamavano, altresì, il risarcimento per i danni futuri derivanti da spese mediche e sostituzione di protesi.

La Tirrena Assicurazioni s.p.a. si costituiva in giudizio e rilevava innanzitutto che l’appello proposto era nullo, in quanto gli appellanti avevano formulato la domanda in lire invece che in Euro.

Nel merito rilevava l’infondatezza del gravame, sia con riferimento alla liquidazione del danno biologico e morale, sia con riferimento al danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.

La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinava l’ammontare del danno biologico per il D. in Euro 96.708,02 e per il B. in Euro 79.228,33 oltre accessori; determinava l’ammontare del danno morale per il D. in Euro 36.474,65 e per il B. in Euro 21.221,25 oltre accessori.

Condannava gli appellati in solido a corrispondere agli appellanti le predette somme, detratti gli importi già corrisposti per le medesime voci, rivalutate, oltre accessori.

Condannava gli appellati in solido al pagamento delle seguenti, ulteriori somme:

al B. Euro 7.750,00 più Euro 512,19 oltre accessori;

al D. Euro 4.338,00 oltre Euro 341,46 con accessori.

Condannava gli appellati in solido al pagamento in favore degli appellanti delle spese del grado.

Proponevano ricorso per cassazione D.S. e B.S..

Resisteva con controricorso la Nuova Tirrena s.p.a..

Non svolgevano attività difensiva gli intimati D.M.G. e Gi..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Eccepisce parte controricorrente che il ricorso sarebbe inammissibile perchè non conterrebbe la appropriata descrizione dei fatti che hanno dato origine alla controversia e perchè farebbe riferimento solo al processo di secondo grado, non risultando richiamato il sinistro dal quale aveva tratto origine il processo.

L’eccezione è infondata.

Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4, è infatti inammissibile ove dalla sua lettura non sia possibile desumere una sufficiente conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, al fine di comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, come nell’ipotesi in cui non vengano adeguatamente riportate nè la ratio decidendi della pronuncia del giudice, nè le ragioni di fatto e di diritto esposte a sostegno delle rispettive posizioni delle parti nel giudizio di merito (Cass., 5.2.2009, n. 2831).

Nel caso di specie, alle pp. 2-3 del ricorso, i fatti sono invece esposti, seppure in maniera sintetica, e non ricorrono, pertanto, le condizioni alle quali la giurisprudenza ricollega l’inammissibilità del ricorso.

Con l’unico motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano: “Erronea e contraddittoria motivazione; violazione del principio del giusto risarcimento”.

Sostengono che la Corte d’appello avrebbe fondato la sua decisione sulla erronea interpretazione del contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva escluso l’incidenza dei postumi sofferti dagli appellanti sulla loro capacità lavorativa.

Il motivo è fondato.

Nella fattispecie per cui è causa, infatti, occorre considerare che i danneggiati, pur non svolgendo attualmente attività lavorativa, avrebbero comunque potuto in seguito accedere ad attività manuali, che la gravità dei postumi invalidanti avrebbe inevitabilmente limitato.

Ha al riguardo ritenuto questa Corte che in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all’invalidità permanente che – proiettandosi per il futuro – verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salva l’ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell’attività lavorativa.

E’ stato, quindi, precisato che, in tema di risarcimento del danno alla persona, la riduzione della capacità lavorativa di un soggetto, che svolge vari e saltuari lavori non qualificati, o dell’operaio non specializzato, non è assimilabile alla incapacità lavorativa generica, liquidabile solo nell’ambito del danno biologico, ma è pur sempre fonte di danno patrimoniale, da valutarsi considerando quale sia stata in concreto la riduzione della capacità lavorativa specifica del soggetto leso, che può determinarsi tenendo conto della varietà di attività o di lavorazioni che il soggetto stesso può essere chiamato a compiere, in riferimento alla situazione lavorativa specifica, ambientale e personale (Cass., 11.12.2003 n. 18945).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione e l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà in aderenza al principio di diritto innanzi enunciato e stabilirà anche in ordine alle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del processo di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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