Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16396 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. I, 10/06/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 10/06/2021), n.16396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17211/2016 proposto da:

E.R.R.I.P.A. Ente Regionale per la Ricerca, l’Istruzione

Professionale e l’Assistenza – (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell’avvocato Alifano

Nicola Maria, rappresentato e difeso dall’avvocato Menallo

Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.N.A.I.P. – Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Pavia n. 30, presso lo studio dell’avvocato Proietti

Fabrizio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Mammarella Tosè Olivia, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – ACLI – Sede Nazionale,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliate in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61, presso lo studio

dell’avvocato De Angelis Rossella, che le rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

A.C.L.I. – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – Sede

Provinciale di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Ippolito Nievo n.

61, presso lo studio dell’avvocato D’Alisera Simona, rappresentate e

difese dall’avvocato Pipia Maria Stefania, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 554/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Menallo che ha chiesto

l’accoglimento;

uditi, per le controricorrenti, gli Avvocati Pipia, De Angelis e

Proietti che si riportano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 24 marzo 2003, A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, Sede Nazionale – (di seguito, ACLI nazionale) aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, A.C.L.I. – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, Sede provinciale di (OMISSIS) – (di seguito, ACLI provinciale) ed E.R.R.I.P.A Ente Regionale per la Ricerca, l’Istruzione Professionale e l’Assistenza – (OMISSIS) – (di seguito, ERRIPA) chiedendo dichiararsi nulla o annullabile la donazione dell’immobile sito in (OMISSIS), stipulata il 10 dicembre 2002 tra la prima convenuta ACLI provinciale in favore della seconda convenuta ERRIPA.

A.C.L.I. provinciale, costituitasi in giudizio dopo la rinnovazione della citazione (disposta dall’istruttore previa rimessione della causa sul ruolo) a seguito del commissariamento disposto da A.C.L.I. nazionale, aveva chiesto “previa declaratoria e accertamento della nullità, annullabilità, inefficacia della deliberazione del Consiglio Provinciale ACLI sede di (OMISSIS) del 19 settembre 2002 e/o della inesistenza di una volontà validamente manifestata dal donans e/o dall’accipiens, (accertare) la nullità, annullabilità, inefficacia dell’atto di donazione del 10 dicembre 2002” e condannare ERRIPA alla restituzione dell’immobile ad ACLI provinciale.

Nel giudizio era intervenuta anche E.N.A.I.P. – Ente Nazionale ACLI per l’istruzione professionale (di seguito ENAIP), che aveva rivendicato la proprietà dell’immobile.

Il Tribunale aveva accolto la domanda ed annullato la donazione, ravvisando il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., assorbita ogni altra questione, e, per l’effetto, aveva ordinato ad ERRIPA di restituire il bene all’ente donante, condannandolo altresì alle spese del giudizio; aveva dichiarato inammissibili le domande di rivendica proposte dall’interveniente ENAIP.

Segnatamente il Tribunale aveva affermato la ricorrenza del conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., tra ACLI provinciale, in qualità di rappresentata, ed il suo rappresentante, considerata l’identità tra alcuni dei componenti dell’organo consiliare di detta ACLI che aveva deliberato all’unanimità, il 19/9/2002, di stipulare la donazione in questione, e alcuni dei soci partecipanti all’assemblea di ERRIPA che, in data 25/10/2002, anch’essa all’unanimità, aveva deciso di accettare questa liberalità.

2. Il gravame proposto da ERRIPA è stato respinto dalla Corte di appello di Palermo, assorbiti i gravami incidentali proposti da ACLI Nazionale e da ACLI Provinciale, con conseguente condanna alle spese dell’appellante; l’appello incidentale proposto da ENAIP è stato reputato inammissibile.

La Corte distrettuale, nel confermare la prima decisione, ha dichiarato per quanto ancora rileva:

– infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di ACLI nazionale, sollevata “sotto il profilo dell’interesse ad agire”, perchè tale interesse era invece sussistente, attesi i collegamenti strutturali e patrimoniali tra ACLI nazionale e ACLI provinciale ed i poteri di controllo spettanti alla prima sulla seconda, anche con riguardo alla qualità e quantità dei beni patrimoniali facenti capo all’associazione provinciale, destinati a confluire, in casi specifici, nel patrimonio dell’associazione nazionale ai sensi dell’art. 65 dello statuto;

– infondata l’eccezione di tardività della domanda formulata da ACLI provinciale, proposta con la memoria di costituzione davanti al Tribunale a seguito all’ordinanza con cui quest’ultimo aveva disposto la regolarizzazione del contraddittorio per effetto dell’intervenuto commissariamento dell’associazione provinciale da parte di quella nazionale;

– sussistente la legittimazione attiva di ACLI provinciale all’azione di annullamento della donazione, ai sensi dell’art. 1441 c.c., sostanziandosi tale azione nella denuncia di un vizio di irregolare formazione – relativamente alla Delib. del Consiglio Provinciale ACLI di autorizzazione della donazione – e manifestazione relativamente alla stipula dell’atto di donazione – della volontà dell’ente rappresentato, che ben poteva essere formulata da ACLI provinciale;

– sussistente un conflitto di interesse, rilevante ai sensi dell’art. 2373 c.c., applicato analogicamente, quanto alla deliberazione del Consiglio di ACLI provinciale, con cui era stata disposta la donazione, che era stata presieduto dall’allora presidente di ACLI provinciale, C.A., con la partecipazione dal segretario provinciale G.G., il quale era anche presidente di ERRIPA ed aveva sottoscritto in tale qualità l’atto di donazione, ed era stata approvata con il voto determinante di otto consiglieri portatori di interessi potenzialmente in conflitto in quanto avevano partecipato anche alla deliberazione di accettazione dell’ente donatario. In particolare la Corte distrettuale- disattendendo le contestazione dell’appellante ERRIPA – ha escluso che la Delib. 19 settembre 2002, potesse ritenersi valida ed efficace perchè assunta all’unanimità dei presenti, avendo accertato, tra l’altro, che la riunione si era svolta sotto la presidenza C. e con la presenza di G., che aveva assunto il ruolo di segretario verbalizzante;

– sussistente anche il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., in ragione della obiettiva, intrinseca gravità del tipo di atto posto in essere, diretto ad un impoverimento di ACLI provinciale senza alcuna contropartita e della già sottolineata comunanza di vincoli tra rappresentante e terzo (sempre considerando che l’allora presidente provinciale ACLI, C.A., che aveva stipulato la donazione, era anche associato all’ente donatario ERRIPA e aveva partecipato all’assemblea di quest’ultimo che aveva deliberato di accettare la donazione) che valevano quali concreti e significativi indici del denunciato conflitto di interessi.

3. ERRIPA propone ricorso per cassazione con cinque mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in epigrafe indicata; replicano con separati controricorsi ACLI nazionale, ACLI provinciale ed ENAIP.

ENAIP ha depositato memoria.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.1. Con il primo motivo il ricorrente ERRIPA lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella circostanza che gli artt. 62, 63 e art. 64, commi 4 e 5, dello Statuto di ACLI in vigore nel periodo in cui era stata stipulata la donazione (non trascritti in ricorso) stabilivano l’autonomia di ogni Associazione, di qualsiasi livello, in ordine ai beni patrimoniali di proprietà, oltre che di pertinenza patrimoniale, rispetto ai quali dovevano agire in proprio nell’assunzione diretta di obbligazioni e nella stipula di contratti, mentre la norma statutaria di ACLI che prevedeva la possibilità del passaggio dei beni dalle associazioni provinciali a quella nazionale era stata introdotta dopo il 4/4/2004, successivamente alla donazione in esame, di guisa che dalla stessa non potevano trarsi argomenti a sostegno della legittimazione di ACLI nazionale.

1.2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., art. 1421 c.c. e art. 23 c.c..

Il ricorrente sostiene il difetto di legittimazione attiva di ACLI nazionale per carenza dell’interesse ad agire.

1.2.2. Sotto un primo profilo, evidenzia che – a suo parere- la carenza dell’interesse ad agire discendeva dal fatto che Acli nazionale – soggetto diverso ed autonomo rispetto ad Acli provinciale, la quale ultima aveva svolto “mere difese” – non era legittimata ad esercitare l’azione ex art. 23 c.c., volta all’annullamento della Delib. che aveva autorizzato la donazione in questione, adottata all’unanimità da Acli provinciale.

1.2.3. Sotto altro profilo, evidenzia che – a suo parere- la carenza di interesse ad agire conseguiva al fatto che ACLI nazionale, avendo esercitato la rivendica del bene immobile, non aveva dimostrato di esserne proprietaria o di averlo acquisito a titolo originario ovvero per usucapione, di guisa che non aveva alcun interesse ad agire che legittimasse l’azione di nullità, come si palesava dalla circostanza che il giudice di primo grado aveva disposto la riconsegna dell’immobile a favore di ACLI Provinciale.

1.3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c. e dell’art. 2373 c.c..

1.3.2. Sotto un primo aspetto il ricorrente sostiene il difetto di legittimazione di ACLI nazionale a promuovere l’azione ex art. 1394 c.c., intesa a far valere un eventuale conflitto di interessi tra il rappresentato (ACLI provinciale) ed il rappresentante (il Presidente di ACLI provinciale pro tempore, all’epoca della Delib., in persona di C.A.) riferito al momento della stipula della donazione, in quanto essa era un soggetto diverso ed autonomo rispetto ad ACLI provinciale, che aveva stipulato la donazione.

1.3.3. Sotto un secondo aspetto il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale non ha correttamente applicati gli artt. 1394 e 2373 c.c., perchè, nel caso di specie, la Delib. che aveva autorizzato la donazione non era stata impugnata dai soggetti eventualmente legittimati a farlo ex art. 23 c.c. (fol. 15 del ric.) e “non vi era conflitto di interessi neanche potenziale in quanto le attività dei due delegati a stipulare l’atto erano integralmente delegate dai due organismi assembleari la cui composizione… non era in alcun modo conflittuale e, comunque, come specificamente prevede l’art. 2373 c.c., il voto suddetto non era determinante.” (fol. 17 del ric.) all’uopo rimarcando che questa era stata approvata all’unanimità dal Consiglio di ACLI provinciale di Palermo, composto da quarantuno componenti, di cui solo otto – pertanto, non determinanti – erano anche soci in possesso della tessera ERRIPA, parte donataria che all’epoca contava seicento aderenti.

1.4.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1441 c.c. e sostiene che ACLI provinciale, quale parte donante, non era legittimata a chiedere l’annullamento ex art. 1441 c.c., che poteva essere richiesto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge e, quindi, non da parte del donante che quell’atto aveva voluto attraverso i suoi legittimi organi.

Ribadisce che tale richiesta era stata proposta da ACLI nazionale, che non aveva nè titolo ex art. 1394 c.c., ed ex art. 23 c.c., nè interesse ex art. 100 c.p.c., per chiedere l’annullamento della donazione.

1.5.1. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la mancata applicazione degli artt. 782 e 23 c.c.. La censura risulta articolata su tre punti.

1.5.2. Il ricorrente, innanzi tutto, sostiene che ACLI provinciale non aveva proposto alcuna domanda, e si era limitata “ad appiattirsi” sulle richieste, svolte da ACLI nazionale, mentre l’eventuale domanda avrebbe dovuto necessariamente transitare attraverso una riconvenzionale.

1.5.3. Quindi, insiste sul difetto di legittimazione attiva di ACLI nazionale.

1.5.4. Sostiene, infine, l’irrevocabilità della donazione, una volta che questa sia stata perfezionata mediante atto pubblico ex art. 782 c.c., ed esclude che si possa attribuire il carattere di presunto provvedimento di revoca della donazione, alla risoluzione adottata dal XXIII Congresso provinciale di ACLI di Palermo svoltosi il 14/15 aprile 2007 – cinque anni dopo la donazione.

2.1. Ritiene la Corte che l’articolata varietà delle questioni affrontate a più riprese nei diversi motivi renda opportuno l’esame delle stesse previo accorpamento, ove più volte riproposte.

2.2.1. Va esaminata con priorità la questione della carenza di legittimazione attiva di ACLI Nazionale.

2.2.2. La Corte di appello, nel respingere l’appello proposto da ERRIPA, confermando la prima decisione, ha ritenuto legittimate attive rispetto alla domanda di annullamento della donazione sia ACLI nazionale, che ACLI provinciale (fol. 6/8 della sent. imp.).

La statuizione concernente la legittimazione attiva di ACLI nazionale è stata attinta da plurime censure da parte di ERRIPA.

2.2.3. Sul piano logico giuridico risulta preliminare in tema l’esame del secondo motivo, che, sul punto, è fondato e va accolto.

La decisione impugnata risulta erronea, laddove ha riconosciuto la legittimazione attiva di ACLI nazionale, poichè l’autonomia esistente tra i due soggetti non consente di ipotizzare, anche in presenza di un collegamento tra le due associazioni e di identità di obiettivi, una legittimazione concorrente che dia titolo alla prima per agire in luogo della seconda per atti giuridici compiuti da questa.

2.2.4. All’accoglimento del secondo motivo in parte qua, consegue l’assorbimento del primo motivo e della questione ove riproposta negli altri motivi.

2.2.5. Va quindi dichiarato di difetto di legittimazione attiva di ACLI nazionale e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata nella parte relativa alla sua domanda di annullamento della donazione.

2.3.1. Vanno, al contrario, disattese le doglianze che, sotto molteplici profili, assumono la mancata proposizione della domanda di annullamento della donazione per conflitto di interessi da parte di ACLI provinciale e la sua mancanza di legittimazione attiva ex art. 1441 c.c..

2.3.2. Va puntualizzato, innanzitutto che l’accoglimento delle censure concernenti il difetto di legittimazione attiva di ACLI nazionale non comporta alcuna adesione di questa Corte a quanto sostenuto dal ricorrente, in più passaggi del ricorso, laddove assume che le uniche domande oggetto del giudizio sarebbero quelle poste da ACLI nazionale, “essendo, quelle delle altre parti, in esse comprese quelle di ACLI provinciale post commissariamento, mere difese” (secondo motivo fol. 13 del ric.) e dove prospetta che ACLI provinciale, essendo stata convenuta in giudizio da ACLI nazionale, avrebbe dovuto agire in via riconvenzionale.

Tale assunto per un verso è smentita dalla decisione impugnata e per l’altro è inammissibile.

2.3.3. E’ decisivo osservare che la Corte di appello, con espressa statuizione, al contrario, ha affermato che ACLI provinciale aveva proposto domanda di annullamento della donazione con memoria di costituzione “tempestivamente depositata dopo la “regolarizzazione del contraddittorio” disposta dal Tribunale con ordinanza del 27 ottobre 2006 – non impugnata dall’appellante (ERRIPA)” (fol. 7 della sent. imp.).

Orbene, tale statuizione, che ha disatteso l’eccezione di tardività sollevata da ERRIPA con il gravame, non è stata specificamente impugnata in sede di ricorso per cassazione, risultando così indubitabilmente accertata la tempestiva proposizione della domanda di annullamento della donazione da parte di ACLI provinciale.

2.3.4. Di contro il ricorso appare del tutto carente laddove definisce “mere difese” gli atti di ACLI provinciale e/o denuncia la mancata proposizione di domanda riconvenzionale da parte di questa perchè, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: non viene infatti precisato se, quando ed in che termini tali questioni siano state sollevate in sede di gravame, nè dalla sentenza se ne evince la tempestiva proposizione di guisa che le stesse appaiono sostanzialmente nuove (Cass. n. 15430 del 13/06/2018; Cass. n. 2038 del 24/01/2019).

Ne discende l’inammissibilità del secondo motivo, in parte qua, laddove viene sostenuto che ACLI provinciale non aveva proposto la domanda di annullamento della donazione e che ACLI provinciale avrebbe dovuto agire in via riconvenzionale.

2.4.1. Va quindi esaminato il terzo motivo che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c. e dell’art. 2373 c.c..

2.4.2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.4.3. La Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha statuito “deve poi affermarsi la legittimazione attiva di ACLI provinciale, con riguardo alla domanda di annullamento, ex art. 1441 c.c., accolta dal Tribunale, traducendosi, essa, nella denuncia di un vizio relativo alla irregolare formazione (relativamente alla Delib. 19 settembre 2020) e manifestazione (relativamente alla stipulazione dell’atto di donazione) della volontà dell’ente rappresentato, che ben può essere formulata da quest’ultimo – nella specie ACLI provinciale – nei confronti dei suoi rappresentanti” (fol. 8 della sent. imp.).

2.4.4. Questa statuizione, se appare ineccepibile laddove ha riconosciuto la legittimazione attiva di ACLI provinciale, quale titolare del rapporto dedotto in giudizio rispetto alla domanda di annullamento della donazione dell’immobile di sua proprietà per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., tra rappresentante e rappresentato, risulta palesemente errata laddove ha riconosciuto anche la legittimazione attiva di ACLI provinciale a far valere il vizio relativo alla irregolare formazione della Delib. del Consiglio.

2.4.5. La questione attiene al profilo della legitimatio ad causam, in quanto si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data, comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 29505 del 24/12/2020; Cass. n. 14243 del 08/08/2012); essa risulta decisa dalla Corte distrettuale in violazioni delle norme che disciplinano la materia dell’impugnazione delle delibere delle associazioni e societarie.

2.4.6. Va rammentato che l’art. 23 c.c., comma 1, in tema di associazioni, attribuisce la legitimatio ad causam ad impugnare ad un numero limitato di soggetti, tra i quali non rientra l’associazione stessa.

Esso infatti prevede: “Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.” stabilendo altresì un regime di annullabilità.

Ne consegue che ACLI provinciale non aveva alcuna legittimazione a far valere i vizi attinenti alla formazione della volontà dell’ente, confluita nella Delib. 19 settembre 2002.

2.4.7. Sotto questo profilo, la disciplina risulta sostanzialmente analoga a quanto era previsto dall’art. 2377 c.c. – nel testo vigente all’epoca dei fatti, anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – che prevedeva in ambito societario al comma 1 “Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.”, disciplina che non risulta mutata a seguito della novella del 2003.

2.4.8. In relazione all’ambito societario, è stato chiarito che “L’art. 2377 c.c. (anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 6 del 2003) non annovera tra i soggetti legittimati all’impugnazione di una Delib. assembleare la società dalla quale tale deliberazione promana, attribuendo tale norma la legittimazione, oltre che ai soci assenti o dissenzienti, agli amministratori o ai sindaci della società stessa. La società è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perchè da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà” (Cass. n. 17060 del 05/10/2012).

2.4.9. Tale principio trova applicazione anche in tema di associazioni perchè l’art. 23 c.c., non annovera tra i soggetti legittimati all’impugnazione di una Delib. assembleare l’associazione dalla quale tale deliberazione promana, attribuendo tale norma la legittimazione, oltre che a qualunque associato, agli organi dell’ente stesso ed al pubblico ministero. Ciò perchè l’associazione è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perchè da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà.

2.4.10. Risulta pertanto privo di rilievo l’assunto della controricorrente ACLI provinciale, a parere della quale “La questione dell’asserita violazione dell’art. 23 c.c., non ha mai fatto parte del thema decidendum del giudizio di primo grado perchè la parte ERRIPA nulla ha argomentato, eccepito e rilevato in merito in prime cure. L’argomentazione è stata introdotta in appello, ma sul punto non c’è stata alcuna accettazione del contraddittorio. Ad ogni buon conto in ragione del giudicato interno di cui sopra (fol. 12 del controricorso) la questione non può più avere rilevanza innanzi a questa Corte” (fol. 14 del controricorso ACLI Provinciale).

Nè coglie nel segno la considerazione svolta dal PG in merito alla tardiva proposizione, solo in sede di ricorso per cassazione, della questione della violazione dell’art. 23 c.c..

Come già si è osservato, la questione concernente i possibili vizi della delibera del 19/9/2002 sin dal primo grado rientrava nel thema decidendum, come definito proprio dalle attrici ACLI nazionale e provinciale; inoltre la questione della legitimatio ad causam di ACLI provinciale non risulta coperta da alcun giudicato interno, non essendovi in questo processo alcuna pronuncia passata in giudicato che possa ritenersi incompatibile con la negazione della legittimazione ad agire di ACLI provinciale in sede di impugnazione della Delib. della stessa associazione ed avendo la questione costituito per ERRIPA motivo di appello, come si evince dalla sentenza, e di ricorso per cassazione.

2.4.11. Va dunque dichiarato il difetto di legitimatio ad causam di ACLI provinciale ad impugnare la Delib. 19 settembre 2002, con conseguente cassazione della sentenza della Corte d’appello, con riguardo a tale impugnazione, in accoglimento della censura in esame.

2.4.12. Questa pronuncia è destinata a riverberare i suoi effetti anche in relazione all’accertata ricorrenza della violazione dell’art. 1394 c.c., per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

In tema, va ricordato che, come più volte ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 14481 del 30/5/2008; Cass. n. 2529 del 31/01/2017) il conflitto d’interessi idoneo, ai sensi dell’art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro (Cass. n. 8879de1 3/7/2000). Si è altresì precisato che (cfr. Cass. n. 23300 dell’8/11/2007) il conflitto d’interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, deve essere comunque riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d’interessi (conf. Cass. n. 3385 del 20/2/2004).

Orbene, nel caso in cui il contratto risulti stipulato tra due enti, risulta decisivo osservare che l’accertamento del conflitto di interessi non può prescindere dal considerare che la volontà dell’ente da prendere in considerazione per le valutazioni del caso è quella che si è formata e si espressa secondo il procedimento normativamente previsto che ne disciplina, in modo stringente, anche a tutela dei terzi, la possibilità di annullamento, sospensione o revoca.

2.4.13. Ne consegue, nel caso di specie, che una volta accolta la censura di difetto di legittimazione di ACLI provinciale all’azione di annullamento della Delib. di autorizzazione della donazione, in assenza di una rituale impugnazione ed annullamento o revoca di tale delibera, anche il conflitto d’interesse dello stipulante (il presidente pro tempore di ACLI provinciale), accertato dai giudici di merito, resta sanato dalla espressa autorizzazione a stipulare rilasciata dal competente organo dell’associazione, non validamente impugnata.

La sentenza impugnata risulta pertanto viziata anche in merito all’accertamento del conflitto di interessi ex art. 1394 c.c..

3.1. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento dei motivi quarto e quinto.

3.2. La sentenza impugnata va pertanto cassata anche con riferimento alla domanda di annullamento della donazione proposta da ACLI provinciale.

4. In conclusione il ricorso va accolto nei sensi sopra indicati e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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