Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16396 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 03/12/2015, dep. 05/08/2016), n.16396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO GIOVANNI, quale difensore di C.N. e di
P.A., in virtù di procura speciale in calce al ricorso
iscritto al R.G. 28796/2011, con domicilio eletto presso il proprio
studio in Roma, via Valadier, n. 43;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –
per la correzione dell’errore materiale occorso nella redazione della
sentenza della Corte di cassazione n. 1360 del 2013, depositata il
21 gennaio 2013;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3
dicembre 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 1360 del 2013, ha accolto il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra i quali, indicati in rubrica, C.N. e P.A.;
che il difensore di C.N. e P.A., Avvocato Giovanni Romano, ha proposto istanza di correzione di errore materiale, lamentando che il nominativo dei due ricorrenti non sia stato riportato nella epigrafe della sentenza in modo corretto, risultando la sentenza emessa nei confronti di C.N. e P.A.;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti.
Considerato che l’istanza di correzione può essere accolta, atteso che dal ricorso iscritto al R.G. n. 28796 del 2011, emerge che ricorrenti erano P.A. e C.N., mentre nella epigrafe della sentenza di questa Corte n. 1360 del 2013, che quel ricorso ha deciso, le dette parti sono, per mero errore materiale, indicate come P.A. e C.N.;
che, dunque, in accoglimento della istanza, deve disporsi che nella intestazione della sentenza di questa Corte n. 1360 del 2013 siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: dove è scritto P.A. deve leggersi P.A. e dove è scritto C.N. deve leggersi C.N.;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
PQM
La Corte dispone che nella sentenza n. 1360 del 2013 siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella epigrafe, ove è scritto P.A. deve leggersi ” P.A.” e ove è scritto C.N., deve leggersi ” C.N.”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016