Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16395 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 175/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di

posta elettronica avv.briganti.pec.iusreporter.it, rappresentato e

difeso dall’avv. Giuseppe Briganti, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.S., proveniente dalla (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 6 novembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- La pronuncia ha in particolare rilevato che, nella specie, non risultavano presenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; che, comunque, il racconto del richiedente appariva affetto da “carente credibilità”, essendo attraversato da “incoerenza interna” e composto di circostanze solo generiche; che, secondo i report Amnesty International 2026 ed EASO, la zona del delta del Niger, dalla cui terra proviene il richiedente, non presentava i tratti del conflitto armato e/o della violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, lett. c; che il richiedente non palesava condizioni di vulnerabilità, specifiche alla sua persona, tali da potere supportare il riconoscimento della protezione umanitaria.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando tre motivi di cassazione.

Il Ministero, già non costituito nel procedimento del primo grado, non ha svolto difese nel presenta grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente assume: (i) col primo motivo, la nullità del decreto impugnato, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, dell’art. 111 Cost., comma 6 e anche omesso esame di fatto decisivo; (ii) col secondo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32, art. 16 Dir. Europea n. 2013/32, degli artt. 2, 3 (anche in relazione all’art. 115 c.p.c.) D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7,14 e T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2; (iii) col terzo motivo, la violazione degli artt. 6 e 13 Conv. EDU, dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 Dir. Europea n. 2013/32.

Nell’esposizione dei motivi così intestati, il ricorso con percorso non sempre del tutto lineare – viene ad assumere che la motivazione del decreto è solo apparente, il Tribunale non spiegando perchè i fatti enunciati nel racconto del richiedente non integrano

i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14, lett. b e lett. c; che non vengono indicate le fonti da cui si desunta la valutazione della situazione politica, economica e sociale della Nigeria; che la tutela della protezione internazionale non può essere esclusa dal fatto che la causa del danno temuto abbia origine non statale, ma privata; che non è stata effettuata una valutazione comparativa della vita in Italia del richiedente con quella avuta in Nigeria; che il non avere considerato la situazione presente in Nigeria integra gli estremi del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5; che non è corretto il giudizio di non credibilità formulato dal Tribunale; che, se le dichiarazioni del richiedente risultano di “incerta valutazione”, il giudice deve comunque provvedere a una compiuta istruttoria, avendo anzi il preciso onere di procedere all’interrogatorio libero del richiedente; che, nella specie, il racconto del richiedente aveva evidenziato una “serie di elementi di vulnerabilità oggettiva”; che il decreto impugnato non ha “rispettato il principio di effettività del ricorso in presenza della denunciata violazione del dovere di cooperazione istruttoria”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, pur invocando – nella intestazione dei motivi – la violazione di una gran messe di norme, non viene a illustrare nè gli specifici contenuti delle norme indicate, nè gli errori di lettura normativa in cui il decreto sarebbe incappato. In realtà, il ricorso continua a sollecitare un nuovo giudizio in relazione agli elementi fattuali della fattispecie: una simile valutazione, tuttavia, risulta preclusa all’esame di questa Corte (cfr. pure in questi termini sostanziali, in relazione a fattispecie particolarmente prossime alla presente, Cass., 1 marzo 2020, n. 7634; Cass., 26 giugno 2010, n. 12952; Cass., 7 maggio 2020, n. 8606; Cass., 4 febbraio 2020, n. 2559).

D’altra parte, il decreto del Tribunale anconetano ha motivato in modo adeguato la valutazione di non credibilità del racconto fornito dal richiedente, senza mostrare alcuna incertezza, o perplessità, al riguardo. E pure ha esaminato la situazione che sotto il profilo politico, economico, sociale presenta oggi la terra del sud della Nigeria, donde proviene il richiedente.

Nel concreto, inoltre, il ricorso non ha indicato specifici tratti di vulnerabilità della persona del richiedente, che il Tribunale avrebbe effettivamente trascurato di prendere in considerazione, anche su questo profilo non andando oltre la soglia di rilievi generici al punto tale risultare oggettivamente inapprezzabili.

6.- Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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