Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16395 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31644/2006 proposto da:

P.L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato GRIECO ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORDINE Gianfranco con delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S. (OMISSIS), M.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati, in ROMA, VIA ANTENE 14, presso lo studio dell’avvocato

PASCULLI SALVATORE C/O ST SCIUME’, rappresentati e difesi

dall’avvocato DELL’AERE Domenico con delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 86/2006 del TRIBUNALE di TRANI Sezione di

CAMOSA DI PUGLIA, emessa il 03/07/2006; depositata il 19/08/2006;

R.G.N. 16244/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2010 dai Consigliere Doti. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ORDINE GIANFRANCO;

udito l’Avvocato VALERI GIANNA (per delega Avvocato DELL’AERE

DOMENICO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.L.R. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Canosa di Puglia, M.S. ed M.A. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito delle lesioni riportate nel corso di una aggressione perpetrata dai convenuti nei suoi confronti.

Questi ultimi si costituivano in giudizio opponendosi alla domanda attrice.

Nel corso del giudizio veniva acquisita la sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti del P. dal Tribunale di Canosa di Puglia.

Con sentenza del 2003, n. 858 il Giudice di Pace rigettava la domanda dell’attore che proponeva appello.

Gli appellati chiedevano il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Trani, sezione di Canosa di Puglia, rigettava l’appello condannando P.L.R. alle spese processuali.

Proponeva ricorso per cassazione P.L.R..

Resistevano con controricorso S. e M.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 82 c.p.c., comma 2, e dell’art. 156 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, contraddittorietà del La motivazione”.

Sostiene parte ricorrerle di aver eccepito la nullità del procedimento di primo grado per la mancata pronuncia da parte del Giudice di Pace adito del decreto di autorizzazione a stare in giudizio di persona ex art. 82 c.p.c., comma 2; ed aggiunge che la motivazione dell’impugnata sentenza è contraddittoria in quanto, pur riconoscendo che egli non propose nessuna istanza al fine di ottenere la prescritta autorizzazione e pur precisando che il Giudice di primo grado “correttamente” , in assenza di una domanda in tal senso, non ritenne di autorizzarlo a stare in giudizio personalmente, non ne ha fatto discendere la nullità del procedimento e della sentenza, ma il rigetto dell’eccezione.

Il motivo è infondato.

Nei giudizi davanti al Giudice di Pace, infatti, l’art. 82 c.p.c., consente alla parte di stare in giudizio personalmente qualora il valore della causa non superi Euro 516,46 oppure dietro autorizzazione del giudice negli altri casi considerazione della natura ed entità del giudizio stesso; tale autorizzazione non deve essere preventiva, nè formale, potendo essere implicita e deducibile “per facta concludentia” (Cass., 28.8.2007, n. 18159). Il suddetto provvedimento può quindi risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice provveda su una determinata istanza senza rilevarne l’avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente (Cass., 18.7.2001, n. 9767).

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., art. 2727 c.c. e art. 2987 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Difetto ed illogicità di motivazione – omesso esame di fatti, documenti e punti decisivi della controversia”.

Sostiene parte ricorrente che la sentenza impugnata è del tutto sprovvista di motivazione sa ha omesso, o comunque lacunosamente esaminato, punti decisivi della controversia. In particolare, secondo P., il Giudice d’appello ha omesso ogni motivazione in punto di nesso di causalità (tra la colluttazione nella quale si è trovato coinvolto e le lesioni fisiche da lui stesso riportate); ha altresì omesso di valutare il suo referto medico; ha erroneamente valutato le prove orali e documentali espletate ed acquisite nella fase istruttoria.

Il motivo è infondato perchè, al di là della enunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sviluppa essenzialmente rilievi di merito, limitandosi a proporre una diversa ricostruzione della fattispecie concreta più consona alla tutela delle ragioni da lui stesso fatte valere e diversa rispetto a quella formulata dal Tribunale di Trani che rimane tuttavia insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivata e priva di errori logici o giuridici.

Sostiene del resto l’impugnala sentenza che sulla base degli atti processuali non è stata fornirà la prova rigorosa della responsabilità degli appellati nella causazione delle lesioni di cui si è lamentato il P., mentre non e possibile affermare la responsabilità degli stessi appellati solo sulla base di presunzioni non di mostrate e sulle dichiarazioni del solo appellante.

Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia infine “Violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostiene parte ricorrente che è stato violato il disposto dell’art. 651 c.p.p., in quanto ai sensi di questa disposizione la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato – quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso – nel solo giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile.

In questo processo invece, si afferma, il P., condannato nel processo penale, non subisce l’azione civile per il risarcimento del danno e per le restituzioni, ma la promuove nei confronti della parte offesa del processo penale. La sentenza penale irrevocabile di condanna del ricorrente non può quindi far stato nel diverso e distinto procedimento civile promosso dal condannato nei confronti della persona offesa da un determinato reato.

Anche quest’ultimo motivo è inondato.

Il Giudice d’Appello, infatti, in aderenza al principio del libero- convincimento, ha discrezionalmente valutato le risultanze del processo penale ed ha ritenuto che in quella sede sia emersa l’esclusiva responsabilità del P.. Si tratta esclusivamente di profili di merito insindacabili in sede di legittimità m presenza di motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso o condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali od accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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