Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16395 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 05/08/2016), n.16395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.F., L.M., P.F., L.A.,

rappresentati e difesi, per procure speciali in calce al ricorso,

dall’Avvocato Anna Rita Moscioni, elettivamente domiciliati in Roma,

via Acquedotto Paolo n. 22, presso Biagio Marinelli;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 440/2014,

depositato in data 4 marzo 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

novembre 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Anna Rita Moscioni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia in data 1 settembre 2010, M.F., L.M., P.F., L.A., sottufficiali delle Forze Armate, chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata di un giudizio, iniziato dinanzi al TAR Lazio con ricorso depositato nel luglio 1995 e definito con sentenza depositata il 20 marzo 2012, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto all’adeguamento al trattamento economico riservato al personale dell’Arma dei Carabinieri;

che la Corte d’appello rigettava la domanda rilevando che il giudizio presupposto aveva natura collettiva e che la pretesa ivi azionata era stata proposta dai ricorrenti nella consapevolezza della sua infondatezza, atteso che la stessa dipendeva da un’ipotesi di incostituzionalità della normativa applicabile, già esclusa dalla Corte costituzionale nel 1993 e nel 1999; il che comportava che si era in presenza di una pretesa manifestamente infondata e temeraria;

che avverso questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza in forma semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg. e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che la erroneità del decreto impugnato, atteso che nel giudizio presupposto erano state presentate istanze di fissazione e di prelievo nel corso degli anni e che la domanda di equa riparazione è indipendente dall’esito della lite;

che il ricorso è fondato;

che il decreto impugnato si fonda sulla ratio decidendi secondo cui la domanda proposta nel giudizio presupposto dai ricorrenti era non solo manifestamente infondata, ma addirittura temeraria;

che, tuttavia, nel caso di specie, dal decreto impugnato emerge che la Corte d’appello ha desunto la consapevolezza della infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto facendo riferimento ad un elemento – la pronuncia della Corte costituzionale n. 455 del 1993 – che non risulta decisivo, atteso che la questione posta nel giudizio presupposto concerneva l’estensione del trattamento retributivo già riconosciuto al personale dell’Arma dei Carabinieri ai sottufficiali dell’esercito, con la medesima decorrenza del primo;

che in relazione a tale tipologia di controversia, nello scrutinare analoghi ricorsi aventi ad oggetto decreti della Corte d’appello di Perugia concernenti domande di equa riparazione proposte con riferimento a giudizi amministrativi nei quali si poneva la questione della estensione ai militari del trattamento economico previsto – per il periodo 1986-1991 – per i Carabinieri e altri corpi di polizia, questa Corte (Cass. n. 19478 del 2014) ha avuto modo di ritenere immune dalle proposte censure la decisione della Corte d’appello secondo cui la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, che la loro domanda, la quale postulava la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, fosse manifestamente infondata e insuscettibile, in quanto tale, di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite della ragionevole durata, poteva considerarsi maturata solo nell’anno 1999, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 331;

che, d’altra parte, non può non rilevarsi che la pronuncia della Corte costituzionale del 1993, citata nel decreto impugnato, non poteva costituire precedente idoneo a fondare la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della manifesta infondatezza della domanda da loro proposta, anche perchè tale domanda postulava la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 23 del 1993, non direttamente scrutinate dalla citata decisione;

che appaiono quindi fondate le censure volte ad evidenziare la erroneità della affermazione che la consapevolezza della manifesta infondatezza della domanda – con conseguente temerarietà della domanda stessa – potesse essere insorta in capo ai ricorrenti prima ancora della proposizione della domanda, potendo la stessa essere ragionevolmente fatta risalire al 1999, e cioè alla decisione della Corte costituzionale n. 331, la cui motivazione, secondo quanto già ritenuto dalla Corte d’appello di Perugia con decreti risultati immuni dalle censure proposte con il relativo ricorso per cassazione, rendeva evidente la impossibilità di pervenire ad una soluzione favorevole rispetto alle pretese azionate dai ricorrenti anche nei giudizi aventi ad oggetto la decorrenza del disposto adeguamento;

che la identità della questione sottoposta a scrutinio in questa sede e quella oggetto di esame nella sentenza n. 19478 del 2014, impone di accogliere (così come del resto già avvenuto con le sentenze n. 27567 del 2014 e n. 22169 del 2015) entrambi i ricorsi;

che il decreto impugnato va quindi cassato;

che, tuttavia, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;

che, invero, posto che il giudizio presupposto è iniziato con ricorso depositato il 10 luglio 1995 e che il momento in cui deve ritenersi cessato il patema d’animo in capo ai ricorrenti deve essere individuato nella pubblicazione della citata ordinanza n. 331 del 1999 della Corte costituzionale (luglio 1999), la durata irragionevole indennizzabile è di un anno;

che, in applicazione dei criteri ordinariamente seguiti da questa Corte con riferimento ai giudizi amministrativi, il criterio di indennizzo è pari a Euro 500,00 per anno di ritardo;

che, dunque, il Ministero dell’economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 500,00, oltre

agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;

che, quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, quanto al giudizio di merito, in Euro 564,00, per compensi, oltre accessori di legge e, quanto al giudizio di cassazione, in Euro 700,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie;

che le spese del giudizio di merito devono essere distratte in favore del difensore dei ricorrenti, Avvocato Laura Crucianelli, e quelle del giudizio di cassazione in favore del difensore dei ricorrenti Avvocato Anna Rita Moscioni, per dichiarato anticipo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna, inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al grado di merito, in Euro 564,00 per compensi, oltre accessori di legge e, quanto al giudizio di cassazione, in Euro 700,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore del difensore dei ricorrenti, Avvocato Laura Crucianelli, e di quelle del giudizio di cassazione in favore del difensore dei ricorrenti, Avvocato Anna Rita Moscioni, per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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