Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16394 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15936/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.R.L. s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 166/08/2012, depositata in data 18 dicembre 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio

2020 dal consigliere Dott. Cataldi Michele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla D.R.L. s.r.l. avviso d’accertamento in materia di Irpeg, Irap ed Iva, relative all’anno d’imposta 2004.

2. La D.R.L. s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso avverso tale atto dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Genova, che lo ha dichiarato tardivo e quindi inammissibile.

3. La contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado dinnanzi la Commissione tributaria regionale della Liguria che, con la sentenza n. 166/08/2012, depositata in data 18 dicembre 2012, ha accolto l’appello e, in riforma della decisione impugnata, ha accolto il ricorso della contribuente.

4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza d’appello, affidato a due motivi.

5. La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ufficio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 1 e 4.

2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Ufficio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21.

2.1. I due motivi, per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente.

L’Ufficio ricorrente lamenta che la sentenza d’appello, dato atto che il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’accertamento controverso era stato notificato il 21 settembre 2009, ne ha escluso la tardività, rilevata invece dal giudice di prime cure, sul presupposto che il dies a quo del termine di decadenza di 60 giorni, dettato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, non decorresse dalla data di consegna apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’Agenzia delle Entrate ha notificato, a mezzo posta, l’atto impositivo alla D.R.L. s.r.l. in liquidazione, in quanto “non si può non dare atto al difensore del contribuente che le date apposte sulla ricevuta della raccomandata, date che tenderebbero a dimostrare l’identità temporale della spedizione e della notifica, siano stata smentite successivamente dalle stesse Poste italiane.” (così la motivazione, nella terza pagina della sentenza impugnata).

Appare opportuno premettere all’ulteriore trattazione della questione che l’imprecisione lessicale della motivazione della CTR – che tratta la questione dell’ammissibilità e della tempestività riferendola all'”appello” ed all'”appello di parte introduttivo del giudizio” – non compromette l’individuazione univoca (emergente dalla lettura complessiva del provvedimento d’appello) del ricorso di primo grado della contribuente, quale atto della cui tardività si è discusso nei gradi di merito.

Tanto premesso, l’ufficio ricorrente ha riprodotto nel ricorso l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale il messo incaricato ha notificato, a mezzo posta, l’accertamento alla contribuente.

In tale avviso (la cui produzione nei gradi di merito è confermata dal riferimento, per quanto impreciso, alla ” ricevuta della raccomandata”, contenuto nella sentenza impugnata; oltre che da quello, più puntuale, menzionato nella sentenza di primo grado, in parte qua pure trascritta nel ricorso) si legge che l’atto è stato consegnato al portiere dello stabile in data 4 giugno 2009, con la sottoscrizione dello stesso consegnatario e dell’agente postale addetto al recapito e l’apposizione di timbro datario che indica la medesima data.

E’ stata inoltre annotata dall’agente postale, sullo stesso avviso, con data 6 giugno 2009, la spedizione della raccomandata informativa di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, u.c..

Essendo pertanto la notifica a mezzo posta avvenuta non tramite invio diretto da parte dell’Amministrazione, ma ai sensi della L. n. 890 del 1982, la relativa fattispecie si è perfezionata con la spedizione della raccomandata (senza ricevuta di ritorno) di cui alla predetta legge, art. 7, u.c., (Cass. 03/10/2016, n. 19730; Cass. 16/06/2016, n. 12438), che costituisce altresì il dies a quo del termine di 60 giorni entro il quale il contribuente, destinatario della notifica dell’accertamento, poteva impugnare quest’ultimo.

Il termine scadeva quindi domenica 20 settembre 2009, con conseguente proroga legale al successivo lunedì 21 settembre 2009, data nella quale è indiscusso che – come deduce la stessa ricorrente (a pag. 3 del ricorso) e come rilevato nella sentenza impugnata – il ricorso introduttivo del la contribuente è stato notificato all’Ufficio.

Pertanto, il ricorso di primo grado era tempestivo e quindi ammissibile, come ha ritenuto la CTR (sebbene sulla base di una non meglio specificata “smentita” successiva proveniente ” dalle stesse Poste italiane”, dato comunque irrilevante in questa sede, attesa la sufficienza dell’avviso di ricevimento prodotto nel merito e riprodotto nel ricorso).

Il ricorso va quindi rigettato, senza che si debba provvedere sulle spese, essendo rimasta intimata la contribuente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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