Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16394 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3606/2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 6,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO TREZZA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLE MARCHE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 549/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/08/2014 R.G.N. 221/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Ancona, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente proposta da P.M. ed aveva condannato il MIUR al pagamento della somma di Euro 120.000;

2. l’originario ricorrente negli anni scolastici dal 2004/2005 al 2008/2009 aveva svolto l’attività di assistente tecnico sulla base di supplenze conferite sino al 30 giugno, ed aveva poi promosso nei confronti del MIUR un primo giudizio, definito dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 241/2010, passata in giudicato, con la quale era stata accertata la violazione della L. n. 124 del 1999, art. 4, perchè le supplenze dovevano essere annuali e non sino al termine delle attività didattiche, ed il Ministero era stato condannato a riconoscere i benefici economici e giuridici che sarebbero derivati al P. dalla prestazione di lavoro anche nei mesi estivi;

3. la successiva iniziativa giudiziaria era stata da quest’ultimo intrapresa perchè il MIUR aveva provveduto a liquidare le differenze retributive, ma non aveva rettificato il punteggio riconosciuto in graduatoria, punteggio che, ove maggiorato, gli avrebbe consentito di essere assunto a tempo indeterminato in qualità di assistente tecnico edile, posizione, questa, non più disponibile negli organici dell’amministrazione a far tempo dall’anno scolastico 2009/2010;

4. il P. aveva, quindi, domandato in via principale l’inquadramento come assistente ATA nell’area AR/10 edile, anche in soprannumero, ed in subordine il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da quantificare in relazione alla differenza fra il trattamento retributivo previsto per la qualifica alla quale avrebbe avuto diritto e quello percepito in qualità di bidello, differenza che andava apprezzata e liquidata per l’intero arco della vita lavorativa;

5. la Corte d’appello, nell’accogliere il gravame del Ministero, ha osservato che:

a) la domanda principale di inquadramento nel profilo di assistente tecnico edile era stata implicitamente rigettata dal Tribunale e sul rigetto si era formato giudicato interno perchè il P. non aveva proposto impugnazione incidentale;

b) aveva errato il primo giudice nel ritenere che dovesse essere riconosciuto il risarcimento del danno per equivalente perchè, da un lato, era ancora possibile la ricostruzione della carriera e dall’altro non risultava dagli atti che l’interessato avesse “ritualmente compulsato l’Amministrazione scolastica per conseguire lo specifico posto di ruolo ad altri assegnato”;

c) il risarcimento del danno per equivalente, che ha natura residuale, può essere riconosciuto solo qualora non sia obiettivamente possibile la tutela reale o ripristinatoria ed inoltre presuppone la prova, non emersa nel giudizio, del diritto all’assunzione in ruolo;

5. per la cassazione della sentenza P.M. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese il Ministero, che ha depositato solo atto di costituzione chiedendo di poter partecipare all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorso denuncia con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alle risultanze documentali” e addebita alla Corte territoriale di avere contraddittoriamente, da un lato, affermato che si era formato giudicato interno sul rigetto della domanda principale di ricostruzione della carriera, dall’altro che doveva essere escluso il risarcimento per equivalente in quanto aveva errato il Tribunale nel ritenere che la ricostruzione stessa non fosse più possibile;

1.1. sostiene che il diritto ad essere immesso in ruolo quale assistente tecnico doveva essere desunto dalle stesse affermazioni del Ministero il quale, nel costituirsi in giudizio, aveva riconosciuto che due concorrenti erano stati assunti a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 settembre 2008, sebbene avessero un punteggio inferiore a quello che gli doveva essere attribuito;

2. il ricorso è inammissibile;

con la sentenza n. 34476/2019 le Sezioni Unite di questa Corte hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012 e, rinviando a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018, hanno evidenziato che:

a) il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione;

2.2. quest’ultimo vizio, non riconducibile dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va denunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 360 c.p.c., n. 4, ed è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione;

3. è evidente che nella fattispecie, anche a voler ritenere non vincolante la formulazione della rubrica, la critica mossa alla sentenza impugnata non è sussumibile in alcuno dei due vizi in rilievo, perchè i fatti storici sono stati esaminati dalla Corte territoriale, che ha ritenuto non provato l’asserito diritto all’assunzione in ruolo (punto 4.3. della motivazione), e le affermazioni che si leggono nella sentenza impugnata, riassunte nello storico di lite, lungi dall’essere inconciliabili fra loro, seguono un percorso argomentativo coerente che, ove ritenuto erroneo, doveva essere censurato in questa sede mediante la denuncia degli errores in procedendo o in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice d’appello;

4. la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che si fosse formato giudicato sul rigetto implicito della domanda principale di risarcimento in forma specifica e che ciò impedisse anche l’accoglimento della subordinata, perchè il risarcimento per equivalente ha “connotazione residuale” e può essere riconosciuto solo qualora la “tutela reale o ripristinatoria”, non sia “obiettivamente” possibile, evenienza, quest’ultima, esclusa perchè l’accoglimento della domanda principale non coltivata sarebbe stata idonea ad elidere ogni danno retributivo o contributivo;

5. il ricorso non coglie la ratio decidendi della pronuncia, non individua le norme che così ragionando il giudice d’appello avrebbe violato e svolge argomentazioni che prescindono del tutto dalle ragioni poste a fondamento del rigetto della domanda e sollecitano un giudizio di merito sulla documentazione versata in atti, che, a detta del ricorrente, sarebbe stata sufficiente a dimostrare il diritto all’assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di assistente tecnico edile;

6. la censura, inoltre, è formulata senza il necessario rispetto dell’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6;

6.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., perseguono la finalità di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti rilevanti, precisando, inoltre, in quale sede e con quali modalità gli stessi siano stati acquisiti al processo;

6.2. non è sufficiente che la parte assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, perchè l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5, riguarda le condizioni di ammissibilità del ricorso mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento, sempre che lo stesso sia stato specificamente indicato nell’impugnazione (Cass. n. 19048/2016);

6.3. i richiamati principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite in recente decisione con la quale si è affermato che “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. S.U. n. 34469/2019);

7. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perchè il Ministero ha solo depositato atto di costituzione e non ha svolto alcuna attività difensiva;

8. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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