Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16394 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 05/08/2016), n.16394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8525-2014 proposto da:
G.A., G.N.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MIRANDOLA 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO
RANUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA LAURA PASSANTE
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 115/2014 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, del 20/01/2014, depositato il 30/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2012, presso la Corte d’appello di Caltanissetta, A. e G.N.A. chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata della procedura concernente il loro fallimento, iniziata con dichiarazione di fallimento da pane del Tribunale di Marsala in data 22 febbraio 1990 e non ancora conclusasi alla data della domanda, sebbene lo stato passivo fosse stato già dichiarato esecutivo, precisando di essere stati già indennizzati per la medesima procedura con decreto della stessa Corte di merito n. 143 del 2008, per cui la domanda riguardava il periodo successivo.
L’adita Corte d’appello, respingeva la domanda per non avere i ricorrenti assolto l’onere di dimostrare la perdurante pendenza della procedura fallimentare.
Avverso detto decreto i G. hanno proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.
L’intimato Ministero non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Il Collegio ritiene superfluo riferire i motivi del ricorso, in quanto esso appare inammissibile.
I ricorrenti non hanno prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione a mezzo posta del ricorso, e d’altro canto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un temine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affami di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. SSUU n. 627 del 2008).
Nella specie nessuno è comparso peri ricorrenti per offrire detta prova e perciò il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto del compimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016