Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16393 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. un., 27/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 27/07/2011), n.16393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMITERNO

3, presso lo studio dell’avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA, rappresentata

e difesa dall’avvocato CHIOSI AUGUSTO, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5265/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 30.6.2003 M.A. adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ed esponeva che, in qualità di dipendente della Regione Campania, con decreto n. 24902 del 9.12.1992 era stata inquadrata nel livello 7, Direttivo Funzionano, con decorrenza 1.3.1977 e con riconoscimento al 28.2.1977 dell’anzianità di anni 3, mesi 1 e giorni 24; che, ai sensi dell’art. 51 della tabella “C” della L.R. n. 121 del 1981, come modificato dalla legge regionale n. 29 del 1990. avendo maturato al 30.9.1978 l’anzianità di servizio effettivo di anni 4, mesi 8 e giorni 24 nel 7 livello funzionale, aveva diritto ad essere inquadrata nell’8 livello a far data dall’1.10.1978; che, in sede di reinquadramento operato dalla Regione ai sensi della L. n. 12 del 1981, e L. n. 41 del 1981, era stata invece inquadrata con decreto n. 10215 del 14.7.1993 nel 7 livello con decorrenza 1.9.1 982 e con coevo decreto nell’80 livello con decorrenza 1.1.1983.

Tanto premesso, deduceva la violazione delle leggi regionali applicabili alla fattispecie e la illegittimità degli inquadramenti assegnatile dall’Ente, che invano aveva sollecitato a dare corretta attuazione alla normativa invocata.

Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi il grave pregiudizio derivato per essere stata inquadrata, del tutto illegittimamente, nel 7^ e nell’8^ livello funzionale, rispettivamente fatti decorrere dall’1.9.1982 e dall’1.1.1983, con tutte le conseguenze giuridiche ed economi che che ne derivavano, prima fra tutte il mancato inquadramento nella qualifica dirigenziale ex L.R. n. 27 del 1984, con conseguente condanna della Regione Campania all’immissione di essa ricorrente in detta qualifica con decorrenza 1.1.1993 e alla ricostruzione della carriera della medesima.

Costituitasi, la Regione Campania eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’AGO, trattandosi di controversia relativa a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro ben anteriore al 30 giugno 1998; nel merito, contestava la fondatezza della domanda.

2. Con sentenza resa all’udienza del 13.1.2005 il Tribunale adito dichiarava, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, rilevando che nel caso di specie l’atto direttamente lesivo della posizione soggettiva della ricorrente era il decreto n. 10215 del 14.7.1993, con cui la stessa, in sede di reinquadramento, era stata immessa al 7 livello con decorrenza dall’1.9.1992, sicchè la fattispecie lesiva de diritto soggettivo dedotto in giudizio si era compiutamente perfezionata in data anteriore al 30.6.1998, essendo irrilevante che gli effetti pregiudizievoli scaturenti da tale decreto si fossero protratti anche in epoca successiva.

3. Avverso tale pronuncia proponeva tempestivo appello M. A., con ricorso depositato in data 23.2.2006.

Si costituiva la Regione Campania, ribadendo il difetto di giurisdizione dell1 AGO già eccepito in prime cure.

La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 5265 del 26 settembre 2008 rigettava l’appello.

4. Avverso questa pronuncia la M. propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Regione intimata non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente – censurando l’impugnata sentenza per avere erroneamente confermato la pronuncia di primo grado di declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario ed affermativa della giurisdizione del giudice amministrativo – ha formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se la giurisdizione del Giudice Ordinario sussista nel caso di comportamento illecito del datore di lavoro, la cui cessazione della permanenza sia successiva al 30 giugno 1998 e, in ogni caso, e se, con riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come posti a base della pretesa avanzala, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, qualora la lesione del diritti del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimeli tale o negoziale, debba farsi riferimento all’epoca della sua emanazione”.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il sopra trascritto quesito di diritto è inidoneo a soddisfare la condizione di ammissibilità prevista dall’art. 366 bis c.p.c. (disposizione abrogata, ma tuttora vigente ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta il 4 luglio 2009) essendo, all’evidenza, generico ed astratto perche ipotizza un illecito a carattere permanente dell’Amministrazione datrice di lavoro e quindi predica in tesi una situazione di fatto disancorata dalla fattispecie, che è invece quella di un inquadramento della ricorrente, risalente nel tempo (ben prima del 1 luglio 1998), nei ruoli della Regione Campania; inquadramento di cui la ricorrente predica l’illegittimità, Cfr. ex pluris Cass., sez. un., 29 aprile 2011, n. 9509, secondo cui il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, che trasferisce al giudice ordinario le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia; ne consegue che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l’amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente.

La ricorrente invece, nel sopra trascritto quesito di diritto, predica in tesi una situazione di fatto diversa (i.e. illecito permamente della pubblica amministrazione) e ne fa discendere la ritenuta giurisdizione del giudice ordinario; ciò che svela il carattere astratto e generico del quesito. In proposito questa Corte (Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26020) ha affermato e qui ulteriormente ribadisce – che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regala iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal cit.

art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie. Sicchè il ricorso in esame appare inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

3. Il ricorso è quindi inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione in mancanza di difesa della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA