Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16393 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M. (OMISSIS), F.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati, in ROMA, VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio

dell’avvocato DE RUGGIERI PIETRO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NEGRINI LUCA giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. (OMISSIS) TORINO (OMISSIS) in persona

del Commissario pro tempore Dott. F.G., elettivamente

domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIGLIOTTI PIER FRANCO con

studio in 10138 TORINO, VIA CIALDINI 19 giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 323/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 26/1/2005, depositata il

01/03/2005, R.G.N. 613/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato LUCA NEGRINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.I. e V.M. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la ASL n. (OMISSIS) chiedendo l’accertamento della sua responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento dei danni morali in ordine al decesso del loro congiunto V.L. (rispettivamente marito e padre degli attori) avvenuto presso l’Ospedale (OMISSIS).

Sostenevano gli attori che tale decesso si era verificato in conseguenza del ritardo con cui i sanitari del suddetto ospedale avevano effettuatò la diagnosi di infarto intestinale procrastinando l’intervento chirurgico volto a risolvere favorevolmente il quadro clinico, così riducendo le possibilità di esito positivo dell’intervento stesso.

Gli attori fondavano le loro domande sugli artt. 2049 c.c. e 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p..

Parte convenuta contestava le tesi avversario.

Il Tribunale di Torino rigettava le domande di F.I. e V.M. nei confronti, della Asl (OMISSIS) e condannava gli attori alla metà delle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponevano appello il V. e la F. sostenendo la responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura il loro congiunto.

L’appellata faceva valere l’infondatezza del gravame e l’esattezza della decisione di primo grado concludendo per il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello proposto da F.I. e V.M. e confermava integralmente la sentenza impugnata compensando le spese processuali del grado.

Proponevano ricorso per cassazione F.I. e V.M..

Resisteva con controricorso la ASL (OMISSIS) di Torino.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due mezzi d’impugnazione, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, i ricorrenti rispettivamente denunciano: 1) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2043 E 2236 C.C. NONCHE’ OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RESPONSABILITA’”; 2) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7043 C.C. ED ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SUL NESSO DI CAUSALITA’”.

Parte ricorrente critica in particolare l’impugnata sentenza per aver questa erroneamente applicato l’art. 2236 c.c. ad una fattispecie nella quale la diagnosi, della patologia che affliggeva il paziente non implicava “..a soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e nella quale si riscontrava invece un comportamento del personale sanitario imprudente e negligente.

Sostengono in specie F.I. o V.M. che se a V.L. fosse stata correttamente diagnosticata l’ischemia mesenterica acuta entro il pomeriggio del 24.1.1999 e fosse stata praticata una terapia adeguata, lo stesso avrebbe avuto il 71% di probabilità di sopravvivere: è perciò evidente, a loro avviso, che sussiste un nesso di causalità tra il comportamento colposo dei sanitari dell’Ospedale ed il decesso del V..

I motivi non possono essere accolti.

Premesso che l’accertamento dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2236 c.c. compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass., 28.5.2004, n. 10297), deve rilevarsi come l’Impugnata sentenza, ad esito ai un approfondito esame della fattispecie concreta, della decisione di primo grado e della C.t.u., abbia accertato come fosse particolarmente difficile la diagnosi di ischemia mesenterica di origine arteriosa. Infatti, anche in caso d’infarto acuto il dolore addominale è causato da trombo – embolia arteriosa solo nello 0,9% dei casi ospedalizzati.

La rarità statistica della patologia, unitamente alla presenza di calcoli nella colecisti di V.L. (ai quali ben potevano ricollegarsi i sintomi da lui lamentati) rendevano, secondo la Corte d’Appello, assai ardua la corretta diagnosi della malattia: e proprio alla luce di tali elementi dove perciò escludersi che un miglior coordinamento fra i sanitari avrebbe potuto consentire una tempestiva, corretta diagnosi.

In questo quadro, tenuto conto delle evidenziate difficoltà diagnostiche, deve ritenersi allora corretta l’applicazione dell’art. 2236 c.c. alla fattispecie per cui è causa. E deve escludersi che nel comportamento dei personale sanitario possa riscontrarsi negligenze, imprudenza o imperizia.

Le medesime considerazioni valgono per il nesso eziologico.

La Corte ha individuato la causa del decesso nell’Ischemia mesenterica acuta ed una mera concausa dello stesso nel ritardo con cui i sanitari intervennero. Ha comunque accertato che anche nel caso in cui il ritardo stesso si fosse mantenuto entro limiti fisiologici, era altamente probabile che il decesso si verificasse. Era in particolare irrealistico ipotizzare, secondo l’impugnata sentenza, che l’intervento chirurgico potesse essere effettuato nelle prime dodici ore, richiedendo tale tempestività “una eccezionale capacità professionale ed organizzativa”.

In conclusione, la Corte d’Appello ha correttamente esaminato la fattispecie concreta e fatto corretto uso della C.t.u. secondo un iter logico giuridico immune da vizi. Ciò non consente perciò a questa Corte di legittimità di sindacare l’accertamento del giudico di merito che ha escluso sia la presenza di un comportamento colposo dei sanitari, sia il nesso di causalità fra tale comportamento e il decesso di V.L..

Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere dunque rigettato mentre, in considerazione della particolare difficoltà della fattispecie, si ritiene che debbano essere compensate le spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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