Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16392 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ALFREDO CASELLA 16, presso io studio dell’avvocato PAGGETTI ANNA

RITA, rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO SALVATORE con delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/l/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Seconda Sezione Civile, emessa il 10/12/2004; depositata il

22/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2010 da1 Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.M., sia in proprio che quale erede di R.R. e gli altri eredi da quest’ultima, R.S., B. R. e R.A. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, S.G.B., le societa’ di assicurazioni SIAD S.p.a. ed Uniass S.p.a., nonche’ M.C., vedova ed erede di G.G., per sentirne dichiarare la responsabilita’ e pronunciarne la condanna in merito ai danni loro derivati da un sinistro stradale con conseguenze mortali.

Si costituivano in giudizio entrambe le societa’ convenute nonche’ lo S., contestando le domande di controparte.

Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario liquidatore della Transatlantica Assicurazioni S.p.a..

Con sentenza del 28.1/5.5.2000 il G.O.A. rigetto’ tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della Uniass Assicurazioni s.p.a., di M.C. e del Commissario Liquidatore della Transatlantica Assicurazioni s.p.a. Dichiaro’ che il sinistro si era verificato per fatto e colpa di S.G.B. che condanno’, in solido alla SIAD Assicurazioni S.p.a. al pagamento dei danni.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Aurora Assicurazioni.

Si costituivano R.M., R.S., B. R., R.A. e la Uniass s.p.a. I primi i quattro proponevano appello incidentale.

Veniva acquisita la scrittura privata di transazione stipulata fra la societa’ appellante e gli attori del giudizio di primo grado.

La Corte d’Appello dichiarava la contumacia di M.C. vedova G., di S.G.B. e della Transatlantica Assicurazioni s.p.a. in l.c.a.

Definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 3.11.1999 – 28.1.2000, appellata da Aurora Assicurazioni s.p.a. societa’ incorporante la SIA) s.p.a.-, nei confronti di R.M., in proprio e nella qualita’ di erede di R.R. e R.S., di R.A. e B.R. nella qualita’ di eredi di R.R. e di R.S., nonche’ nei confronti di M.C. vedova G., S.G.B., Transatlantica Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., Uniass s.p.a. in nome dell’I.N.A. – Gestione Autonoma dei Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ed in via incidentale dai predetti R.M., R.A. e B.R., rispettivamente in proprio e nella qualita’, dichiarava cessata la materia del contendere nei rapporti tra la Aurora Assicurazioni s.p.a. da una parte e R.M., R.A. e B.R. rispettivamente in proprio e nella qualita’.

Confermava nel resto la sentenza impugnata e condannava l’appellante Aurora Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore della Uniass s.p.a. delle spese del giudizio di appello. Compensava interamente le spese nei rapporti tra gli appellanti incidentali e la Uniass s.p.a.

Proponeva ricorso per cassazione R.M..

Parte intimata non svolgeva attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico mezzo di impugnazione parte ricorrente denuncia “VIOLAZIONE DI LEGGE art. 360 c.p.c., n. 3 – in combinato disposto alla L. 03 dicembre 1999, n. 493, nonche’ agli artt. 4 e 37 Cost.”.

Parte ricorrente critica in particolare il capo della pronuncia relativo al motivo dell’appello incidentale con il quale ella si duole che il primo giudice abbia escluso la risarcibilita’ del danno patrimoniale da lei stessa riportato in relazione alla sua attivita’ di casalinga.

Il motivo e’ infondato.

Chi svolge attivita’ domestica, benche’ non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un’attivita’ suscettibile di valutazione economica; ne consegue che quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacita’ lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto – che compete a chi svolge lavori domestici sia nell’ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso – e’ difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi ai cui agli artt. 4, 36 e 37 Cost. (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice). (Cass., 11.12.2000, n. 15580; Cass., 20324/2005; Cass., 26080/2005).

Nella fattispecie per cui e’ causa non e’ stato provato da parte della R.M., sulla quale incombeva il relativo onere, che la menomazione subita, consistente in una deviazione del setto nasale e comunque di lieve entita’, possa aver comportato un danno patrimoniale.

In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.

In assenza di attivita’ difensiva di parte intimata nulla deve di sporsi per le spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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