Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16392 del 05/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 05/08/2016), n.16392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.M.T., ((OMISSIS)), rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Antonino

Pellicanò, presso lo studio del quale in Roma, Piazzale delle Belle

Arti n. 8, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Salerno n. 1270/2013,

depositato in data 6 dicembre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

ottobre 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Antonino Pellicanò.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Salerno in data 13 marzo 2013, M.M.T. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Calabria – Catanzaro, con ricorso depositato in data 20 giugno 1998 deciso in primo grado con sentenza depositata il 26 ottobre 2001, proseguito in appello con ricorso notificato in data 8 marzo 2002, e deciso dal Consiglio di Stato con sentenza depositata il in data 9 agosto 2012;

che il consigliere delegato, con decreto depositato il 22 aprile 2013, accoglieva il ricorso e condannava il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo liquidato in Euro 4.500,00, oltre interessi dalla data della domanda e alle spese processuali;

che avverso questo decreto la M. proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione ritenendo infondati i motivi attinenti al quantum dell’indennizzo (500,00 Euro per anno di ritardo), rilevando che lo stesso era del tutto in linea con le previsioni legislative, anche tenendo conto che il valore del giudizio presupposto era modesto;

che la Corte d’appello rilevava altresì che nel giudizio di appello (quello protrattosi più a lungo) solo la controparte della ricorrente aveva presentato istanza di prelievo e ciò concorreva alla individuazione di un indennizzo riduttivo;

che la Corte d’appello rigettava poi il motivo volto ad ottenere la corresponsione degli interessi anatocistici, trattandosi di pretesa contrastante con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5975 del 2005);

che, da ultimo, la Corte rigettava il motivo di opposizione concernente il quantum delle spese liquidate, rilevando che ben poteva il giudice applicare la riduzione del 50% e risultando comunque l’importo liquidato equo;

che per la cassazione di questo decreto M.M.T. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, illustrati da successiva memoria;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo di ricorso la ricorrente, dopo avere ricordato le vicende riguardanti le domande di equa riparazione relative a giudizi presupposti identici e il diverso esito che, presso la Corte d’appello di Salerno, le stesse avevano avuto, e dopo avere complessivamente denunciato la illegittimità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis degli artt. 6, comma 1, 13 e 41 della CEDU e degli artt. 2056 e 1226 c.c., nonchè vizio assoluto di motivazione, deduce violazione dell’art. 3 Cost. per illegittima ed illogica disparità di trattamento in relazione a numerose altre pronunce rese dalla Corte d’appello di Salerno su identici ricorsi;

che il motivo è inammissibile, atteso che la disparità di decisioni dei giudici di merito in ordine a controversie che si suppongono identiche non costituisce un vizio ascrivibile ad alcuna delle violazioni deducibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo neanche prospettabile una diretta violazione dell’art. 3 Cost., potendo la stessa essere valutata da questa Corte, nell’ambito del giudizio ad essa devoluto, solo con riferimento alla ipotizzata disparità di trattamento derivante dalla disciplina posta dal legislatore, non anche con riguardo a differenze di mero fatto, quali sono le possibili diverse decisioni dei giudici di merito su vicende che si assumono identiche;

che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 6, comma 1, 13 e 41 della CEDU, artt. 2056 e 1226 c.c., violazione dei parametri indennitari fissati dalla Corte EDU e da questa Corte, nonchè carenza di motivazione, dolendosi della esiguità dell’indennizzo, che avrebbe dovuto essere liquidato quanto meno secondo gli ordinari criteri di 750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che con il terzo motivo la ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta modestia della posta in gioco, rilevando che il giudizio presupposto, avente ad oggetto rivalutazione monetaria e interessi sulla somma tardivamente corrispostale dalla controparte, rivestiva invece importanza per essa ricorrente e non era comunque in termini monetari oggettivamente inconsistente (Euro 232,53);

che con il quarto motivo la ricorrente denuncia ulteriore difetto assoluto di motivazione quanto alla errata valutazione in ordine alla carenza di interesse che ella avrebbe dimostrato nel giudizio presupposto, atteso che nel giudizio di primo grado era stata proposta istanza di prelievo mentre nel giudizio d’appello la presentazione della istanza da parte della USL la esonerava dall’onere della presentazione di un’autonoma istanza di prelievo;

che il secondo, il terzo e il quarto motivo, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati;

che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato il principio per cui, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass. 17922 del 2010);

che in successive pronunce di questa Corte si è poi affermato che tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di “soglia minima” là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto” (Cass. n. 12937 del 2012); e si è pervenuti a ritenere che, già prima delle modificazioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, il criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo costituisse un adeguato ristoro del pregiudizio sofferto nei giudizi amministrativi (Cass. n. 20617 del 2014) e nei procedimenti fallimentari (Cass. n. 16311 del 2014);

che sulla base di tale orientamento, e tenuto conto delle caratteristiche del giudizio amministrativo, si è poi affermato che, per tale tipologia di giudizio, il criterio di 500,00 Euro per anno costituisca l’adeguato indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo e che da esso il giudice del merito possa discostarsi con adeguata motivazione, evidenziando le specificità del caso, con riguardo sia alla natura e alla rilevanza dell’oggetto del giudizio, sia al comportamento processuale delle parti (Cass. n. 20617 del 2014);

che la Corte d’appello, nel liquidare un indennizzo rapportato a 500,00 Euro per anno di ritardo, non è quindi incorsa nella denunciata violazione di legge;

che con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 9 e difetto assoluto di motivazione sul punto, dolendosi che la Corte d’appello abbia ritenuto che il giudice dell’equa riparazione abbia un potere di riduzione del 50% dell’importo dei compensi dovuti esercitabile ad libitum, senza alcuna motivazione;

che il motivo è infondato, atteso che il citato D.M. n. 140 del 2012, art. 9 dispone che “nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà”, attribuendo così al giudice una facoltà che ben può essere esercitata anche con riferimento alla tipologia della controversia e senza alcuna specifica esigenza motivazionale, sempre che, ovviamente, non risultino violati gli importi minimi: evenienza, questa, che nella specie non è neanche stata ipotizzata dalla ricorrente;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA