Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16391 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10429-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADIGE 43,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CAPO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE MANGIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 375/2014 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 375/01/14, depositata il 6 febbraio 2014, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello proposto da D.C.A. e, in integrale riforma della decisione di prime cure, ha annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione, relativamente al periodo di imposta 2004, della plusvalenza conseguita da contratto di vendita di terreno edificabile;

– a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– destituite di fondamento rimanevano le eccezioni pregiudiziali di rito sulla cui base il primo giudice aveva definito la controversia, posto che era stato rilasciato (in calce al ricorso) rituale incarico al difensore nominato e che, – come emergeva “dal carteggio processuale”, – il ricorso introduttivo del giudizio era stato ritualmente notificato nel rispetto del termine perentorio di legge;

– alcuna plusvalenza era conseguita, quanto al periodo di imposta 2004, dalla cessione dei terreni in quanto: a) – all’indomani della stipula contrattuale, la parte acquirente (Edison S.r.l.) era stata sottoposta alla misura di prevenzione del sequestro giudiziario; b) nel 2007, a seguito del dissequestro, l’impresa aveva ripreso i lavori e ricontrattato il prezzo di cessione che, pertanto, era stato “ridimensionato e poi versato con dilazione in più riprese”; c) secondo il principio di cassa, applicabile nella fattispecie, la plusvalenza non era, pertanto, riferibile all’anno 2004; d) l’amministrazione non aveva offerto “agli atti del processo alcuna probazione a contrariis sul punto”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– D.C.A. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, artt. 21 e 22, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, deducendo, in sintesi, che, – a fronte della rilevata inammissibilità del ricorso per omesso deposito della copia notificata dello stesso e del relativo avviso di ricevimento, – il giudice del gravame aveva dato rilievo (solo) all’indice degli atti prodotti (non anche alla loro effettiva produzione), nella fattispecie, oltretutto, rilevando che la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale era stata eseguita in busta chiusa, così che, in difetto di “timbro di accettazione postale sul ricorso”, non poteva nemmeno operare il principio di scissione degli effetti della notificazione (con esclusiva rilevanza della data di ricezione dell’atto, piuttosto che di quella di spedizione);

– il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle clausole (sul prezzo) del contratto di compravendita del 22 aprile 2004, clausole, queste, alla cui stregua risultava “quietanzato e ricevuto l’importo di Euro 1.312.400,00”, per il residuo importo di Euro 1.480.000,00 “previsto il pagamento dilazionato da completare entro il 31.12.2004”;

2. – i due motivi di ricorso sono inammissibili;

3. – il ricorso difetta, innanzitutto, della (almeno sintetica) esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) che costituisce requisito di ammissibilità del ricorso stesso;

– detto requisito, difatti, – in quanto complementare alla esposizione dei motivi di ricorso (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31787; Cass., 24 aprile 2018, n. 10072; Cass., 11 marzo 2011, n. 5836; Cass., 22 settembre 2003, n. 14001), – deve consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti (anche processuali) che hanno originato la controversia, e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata; e, nella fattispecie, la ricorrente non individua nè i tratti essenziali della pretesa impositiva, – avuto, quindi, riguardo, ai presupposti, ed al contenuto, dell’avviso di accertamento in contestazione tra le parti, nè le questioni poste nel giudizio di merito con riferimento tanto alle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate quanto alle difese svolte in punto di elementi costitutivi, e conseguenti dati probatori, della ripresa a tassazione;

4. – la ricorrente, nel censurare, col primo motivo, la rilevata ritualità del ricorso introduttivo, – qual, in tesi, fondata sulla mera valorizzazione dell’indice degli atti prodotti, – non censura specificamente l’accertamento del giudice del gravame, – che, come anticipato, ha dato conto della tempestiva proposizione del ricorso introduttivo desumendola “dal carteggio processuale”, – nè riproduce, nemmeno in sintesi, il contenuto dell’atto in questione, e le relative modalità di notificazione, del tutto apoditticamente evocando la notifica in busta chiusa (piuttosto che secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, alla cui stregua “La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.”);

– laddove, peraltro, pur si è rilevato, – ad integrazione dell’orientamento interpretativo evocato dalla ricorrente, – che la spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale, e in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anzichè in plico senza busta come richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati (v., ex plurimis, Cass., 5 ottobre 2016, n. 19864; Cass., 4 luglio 2014, n. 15309; Cass., 12 giugno 2009, n. 13666); e, ancora una volta, il completo silenzio che emerge a riguardo della esposizione dei fatti di causa preclude ogni concreto riscontro quanto ai motivi di contestazione della notifica del ricorso introduttivo del giudizio ed alla loro introduzione nel giudizio;

5. – l’omesso esame di fatto decisivo, come pur si è precisato, presuppone, poi, che, “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2 n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”” (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881); e, anche qui, la ricorrente omette ogni indicazione, non solo a riguardo, come si è detto, dei contenuti della pretesa impositiva, – cui correlare, dunque, la decisività del fatto denunciato, – ma anche quanto ai modi di introduzione nel giudizio del documento cui detto fatto storico si correla, in quanto oggetto di discussione tra le parti;

6. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti, però, non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.000,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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