Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16391 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.L. (OMISSIS), R.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presse lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentati e difesi, dall’avvocato LUPERTO COSIMO con delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

LLOYD ADRIATICO SPA, S.G.;

– intimati –

e sul ricorso n. 17145/2006 proposto da:

LLOYD ADRIATICO SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato MORLACCHINI FILIPPO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO con

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

S.G., B.M.L., R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4 4/2005 de: TRIBUNALE di LECCE Sezione

Distaccata di MAGLIE, emessa il 15/12/2005; depositata il 18/02/2005;

R.G.N. 452/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Lloyd Adriatico > proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Maglie con la quale era stata condannata, in solido con S.G., al risarcimento dei danni in favore di R.A. e B.M.L..

A sostegno del gravame l’appellante deduceva l’errata valutazione dei fatti e della prova effettuata dal primo giudice in merito alla dinamica di un incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti i danneggiati R. e B. nonche’ in merito alla esclusiva responsabilita’ del convenuto S.. Deduceva altresi’ la compagnia assicuratrice l’errata valutazione dei danni subiti dagli attori.

Chiedeva in conclusione l’appellante che, in riforma dell’impugnata sentenza, venisse dichiarata la responsabilita’ esclusiva o, in subordine, prevalente del conducente R. nella causazione del sinistro.

Gli appellati B. e R. sostenevano l’esattezza delle conclusioni del primo giudice e spiegavano appello incidentale in ordine al quantum dei danni.

Il Tribunale di Lecce accoglieva l’atto di appello dichiarando l’esclusiva responsabilita’ di R.A. nella causazione del sinistro o condannava quest’ultimo, in solido con B.M. L. alla restituzione, in favore della Lloyd Assicurazione s.p.a., delle somme ricevute “in esecuzione della sentenza impugnata.

Rigettava l’appello incidentale.

Proponevano ricorso per cassazione R.A. e B.M. L..

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale la Lloyd Adriatico s.p.a..

Non svolgeva attivita’ difensiva S.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Deve preliminarmente disattendersi il rilievo di parte controricorrente secondo il quale il ricorso sarebbe inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto. La tesi e’ infondata perche’ ai fini della individuazione della necessita’ o no dei quesiti stessi occorre far riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata, che nella specie e’ quella del 18.2.2005 (dunque anteriore al 2.3.2006) e non alla data del ricorso.

Con i primi quattro motivi del ricorso principale, che per la loro stretta connessione e’ opportuno esaminare contestualmente, parte ricorrente rispettivamente denuncia “1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285, ARTT. 145 E 154 IN RELAZIONE ALL’ART. 360 C.P.C., N. 3“; “2) OMESSA MOTIVAZIONE IN RELZIONE ALL’ART. 360 C.P.C., N. 5, CIRCA UN FATTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO”; “3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2054 C.C., COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 360 C.P.C., N. 3”;

“4) OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN FATTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 C.P.C., N. 5”.

I motivi, seppur lamentano violazione di legge o difetto di motivazione, fanno pur sempre riferimento ad elementi di fatto: cio’ vale anche per il terzo motivo che, pur denunciando violazione dell’art. 2054 c.p.c., comma 2, si riferisce soprattutto alla individuazione del punto d’urto, della velocita’, nonche’ alla valutazione degli elementi probatori quali le testimonianze ed il rapporto della P.S..

I motivi devono essere, per le suddette ragioni, rigettati mentre risulta correttamente motivata la sentenza impugnata che ha congruamente giustificato le scelte impugnate senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico.

Con il quinto motivo si denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 360 C.P.C., N. 3 QUANTO ALLA PRONUNCIATA CONDANNA IN SOLIDO DEGLI ODIERNI RICORRENTI”.

Secondo i ricorrenti il Giudice di secondo grado ha errato nei considerare solidale un’obbligazione che non e’ tale, trattandosi due distinti rapporti risarcitori.

Il motivo deve essere rigettato.

L’art. 1292 c.c. non identifica infatti l’obbligazione solidale con un’obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di piu’ soggetti, bensi’ nell’esistenza di piu’ soggetti obbligati alla medesima prestazione, cosicche’ l’adempimento dell’uno libera gli altri, restando irrilevante la unicita’ o pluralita’ dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali e’ nato l’obbligo ad adempiere quella medesima prestazione ed essendo essenziale che tutti i debitori non siano obbligati a piu’ prestazioni identiche, ma ad un’unica prestazione (Cass., 14.3.1996, n. 2120).

Nella specie il pagamento da parte dell’assicurazione fu effettuato con un unico assegno contestato a R. e B. e deve di conseguenza ritenersi che questi ultimi erano entrambi obbligati alla restituzione nei confronti della medesima assicurazione.

Con il ricorso incidentale, avente ad oggetto “Violazione da parte del giudice d’appello dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la Lloyd Adriatico chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce nel punto in quest’ultima dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Il motivo e’ infondato.

Con riferimento al regolamento delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione e’ infatti limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite (Cass., 11.1.2008, n. 406).

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, entrambi i ricorsi devono essere rigettati mentre, tenuto conto del rigetto nell’appello incidentale, le spese del processo di cassazione devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta con compensazione delle spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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