Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16391 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 24/09/2015, dep. 05/08/2016), n.16391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

B.A., ((OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso dall’avvocato ANTONINO PELLICANO’,

presso lo studio del quale in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 8,

è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, depositato in

data 18 novembre 2013 (R.G.V.G. n. 458/13);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

settembre 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Antonino Pellicanò.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Catanzaro in data 19 febbraio 2013, B.A. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata di un giudizio civile iniziato dinnanzi al Pretore di Palmi, giudice del lavoro, con ricorso depositato in data 11 aprile 1997, deciso in primo grado con sentenza depositata il 25 gennaio 2005, proseguito in appello con ricorso del 23 gennaio 2006 e deciso dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza depositata in data 11 luglio 2011;

che il consigliere delegato accoglieva la domanda e condannava il Ministero della giustizia al pagamento della somma di Euro 677,70, oltre interessi legali e spese del procedimento;

che avverso questo decreto la B. proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter sostenendo che il consigliere delegato aveva erroneamente omesso di tenere conto del numero di anni di durata irragionevole del giudizio presupposto, dovendosi riferire l’indicazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, non già all’importo complessivo liquidabile, ma al parametro annuale di liquidazione;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione;

che per la cassazione di questo decreto B.A. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa pronuncia in ordine al primo motivo di opposizione, con il quale era stata dedotta la illegittimità del provvedimento opposto in quanto il consigliere delegato, pur avendo accertato la violazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, aveva tuttavia mancato di determinare il numero di anni di irragionevole durata, il che precludeva la possibilità di determinare l’indennizzo annuale a lei spettante;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione ed errata interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, e difetto assoluto di motivazione, dolendosi della liquidazione di un indennizzo assolutamente inidoneo a compensare il pregiudizio sofferto per la irragionevole durata del giudizio presupposto, accertata in sette anni;

che ad avviso della ricorrente sarebbe altresì illogica l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, atteso che la stessa dovrebbe essere intesa nel senso che il parametro annuale non può essere superiore al valore della controversia e non già che l’indennizzo di tutti gli anni di irragionevole durata del giudizio presupposto non superi il valore della controversia accertato in tale giudizio;

che con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in combinato disposto con gli artt. 6, par. 1, artt. 13 e 41 CEDU e con gli artt. 2056 e 1226 c.c., nonchè carenza assoluta di motivazione, sostenendo che il decreto impugnato sovvertirebbe il funzionamento e l’impostazione teorica dei fondamenti e della natura dell’equa riparazione;

che, osserva la ricorrente, se il parametro fissato dalla Corte EDU quale criterio di liquidazione dell’indennizzo integra un criterio subcostituzionale al quale il giudice nazionale è tenuto ad attenersi, potendosene discostare solo attribuendo al danneggiato un indennizzo comunque ragionevole, e se tale parametro è stato individuato nella somma di Euro 750,00 per i primi tre anni e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi, risulterebbe evidente lo scostamento del decreto impugnato dal detto parametro e, quindi, la sua illegittimità;

che la ricorrente prospetta, poi, la violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’eguaglianza sostanziale e concreta, sia con riguardo al principio di ragionevolezza, in relazione all’art. 6 CEDU, rilevando che la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra chi è risultato vincitore nel giudizio presupposto e chi è risultato soccombente ovvero si è visto riconoscere una somma modesta in quel giudizio; evenienze, queste, che verrebbero evitate ove si avesse riguardo al ritardo effettivo subito dal processo;

che, sotto altro profilo, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale della citata disposizione per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU, in quanto, dovendosi riconoscere all’art. 6, par. 1 CEDU un indubbio valore costituzionale, la disposizione interna si porrebbe in insanabile contrasto con il diritto di ogni persona alla ragionevole durata del processo;

che il primo motivo è infondato, atteso che dalla lettura del decreto impugnato emerge chiaramente che la Corte d’appello ha escluso la rilevanza della individuazione del numero di anni di irragionevole ritardo, avendo focalizzato la propria attenzione sul problema dirimente della interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, essendo evidente che la valutazione per la quale l’indennizzo del pregiudizio da irragionevole durata del processo non può mai essere superiore al valore della controversia o a quello accertato dal giudice assorbe in sè ogni considerazione in ordine alla rilevanza del parametro annuale di indennizzo;

che il secondo motivo di ricorso è infondato;

che, invero, l’interpretazione prospettata dalla ricorrente, secondo cui la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, (“La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”) dovrebbe essere intesa nel senso che la stessa sia limitata alla previsione che il criterio annuale di liquidazione non possa essere superiore al valore della controversia, contrasta sia con la lettera che con la ratio della legge;

che, quanto al primo aspetto, deve ritenersi che il riferimento all’indennizzo di cui al comma 1, al quale può derogarsi facendo applicazione del criterio del valore della controversia o del diritto accertato dal giudice altro non possa essere che all’indennizzo quale risultante dall’applicazione dei criteri di cui al comma 1 (“Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 Euro e non superiore a 1.500 Euro, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo”), atteso che i parametri di cui al comma 1 non assumono un’autonoma rilevanza, ma valgono a determinare l’indennizzo complessivo spettante alla parte;

che, quanto al secondo aspetto, appare evidente dalla impostazione complessiva delle modificazioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, che l’intenzione del legislatore, desumibile anche dalla relazione al disegno di legge di conversione, sia stata proprio quella di evitare, soprattutto con riguardo alle controversie bagatellari, il rischio di sovracompensazioni (sul punto, vedi già Cass. n. 12937 del 2012);

che il primo motivo di ricorso è quindi infondato;

che infondato è altresì il secondo motivo e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente con riferimento alla disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3;

che le censure della ricorrente sul quantum della liquidazione appaiono formulate con riferimento alla previgente normativa interna e alla elaborazione giurisprudenziale che su detta normativa, e su quella convenzionale, è stata fatta da questa Corte e dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo;

che è quindi necessario prendere subito in esame le censure che la ricorrente formula sul piano della legittimità costituzionale della citata disposizione;

che, come già rilevato, con l’introduzione dell’art. 2-bis, comma 3, il legislatore del 2012 ha recepito l’esigenza, evidenziata da questa Corte (Cass. n. 12937 del 2012), di evitare il rischio di sovracompensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti;

che, infatti, già in epoca antecedente alla introduzione della norma in oggetto, la monetizzazione del patema d’animo avveniva, sulla base di una valutazione complessa, tenendo conto della consistenza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, della probabilità di accoglimento in ragione dei precedenti consolidati, del comportamento sollecitatorio delle parti;

che, nel contesto di una complessiva rivisitazione dei criteri di riconoscimento e liquidazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, il legislatore del 2012 ha quindi individuato i casi nei quali non è dovuto alcun indennizzo (art. 2, comma 2-quinquies), e, con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo, ha introdotto il limite massimo ancorato al valore economico della pretesa azionata nel giudizio presupposto;

che in questo modo è garantita, sulla base di un giudizio ex ante, una più stretta relazione tra il significato economico della domanda giudiziale e il patema d’animo che la parte subisce fino a quando quella domanda non sia stata evasa, e ciò non appare irragionevole nella prospettiva già indicata da questa Corte con la più volte richiamata sentenza n. 12937 del 2012;

che nemmeno si apprezza, nel caso in esame, la violazione del principio di uguaglianza dedotta dalla ricorrente;

che, sul punto, si devono richiamare le ordinanze della Corte costituzionale nn. 240, 204 e 124 del 2014, che hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento all’art. 6 della Convenzione EDU;

che la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, era censurato “nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo al valore del diritto accertato, senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente”;

che, nelle citate pronunce, la Corte costituzionale ha rilevato l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muovevano i giudici rimettenti, ed ha quindi affermato che il limite del “diritto accertato” si riferisce “ai soli casi” in cui vi sia stato un accertamento dell’esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall’attore, e che il valore così accertato costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l’indennizzo aveva nel processo presupposto;

che tale affermazione sancisce l’uguaglianza delle parti del giudizio presupposto ai fini dell’equo indennizzo, da valere per qualsiasi esito;

che, infatti, non v’è ragione di dubitare che anche nel caso in cui il giudizio presupposto si concluda con l’accertamento negativo della pretesa azionata dall’attore, sussista il diritto all’indennizzo con il limite massimo costituito dal diverso parametro del “valore della causa”, indicato dal legislatore nello stesso art. 2-bis, comma 3;

che, in conclusione, deve ritenersi manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità formulata dalla ricorrente, secondo cui il citato art. 2-bis, comma 3 sarebbe norma irragionevole perchè “chi ha subito una irragionevole durata del processo ed è risultato vincitore, ha diritto all’equa riparazione, mentre chi ha avuto una irragionevole durata del processo ed è risultato soccombente non ha diritto all’equa riparazione” (ricorso, pag. 19); senza dire che, con riferimento al caso di specie, la questione, per la parte in cui si ipotizza una qualche disparità di trattamento rispetto ad una parte che sia risultata interamente soccombente nel giudizio presupposto presenta evidenti profili di inammissibilità, non avendo la ricorrente alcun interesse a prospettare una questione di legittimità costituzionale sulla base di un’interpretazione della norma che, se esatta, condurrebbe a negare l’indennizzo alla parte risultata soccombente nel giudizio presupposto, atteso che, nella specie, la domanda di equa riparazione è stata accolta dalla Corte territoriale, e che è solo dell’ammontare dell’indennizzo che si discute in questa sede;

che l’eccezione, per la rimanente parte in cui assume, l’irragionevolezza della norma in quanto “chi ha avuto liquidata una somma modesta nel giudizio in verifica ha diritto all’equa riparazione in misura non superiore a quanto liquidato nel giudizio presupposto” (ricorso, ibidem), è manifestamente infondata alla luce delle considerazioni già svolte con riferimento alla ratio della norma, di evitare sovracompensazioni;

che, quanto al merito della decisione impugnata, la Corte d’appello ha argomentato la liquidazione dell’indennizzo in misura coincidente con la somma riconosciuta a favore della ricorrente nel giudizio presupposto, in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3;

che risulta di conseguenza superata la questione dello scostamento dallo standard annuo, peraltro ammesso dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, con il solo limite della non irrisorietà dell’importo liquidato (Cass. n. 12937 del 2012), là dove non può essere ritenuto irrisorio l’importo corrispondente alla somma riconosciuta nel giudizio presupposto, a pena di abrogazione implicita del limite massimo fissato dal richiamato art. 2-bis, comma 3;

che tale considerazione consente di ritenere altresì insussistente il denunciato profilo di contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della CEDU;

che deve ulteriormente rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, per contrasto del “valore soglia” da tale disposizione imposto con la giurisprudenza della Corte EDU, che tale limite con conosce, sul rilievo che il rinvio alla giurisprudenza della Corte EDU, cui il giudice nazionale è tenuto ad uniformarsi, è per sua natura di tipo mobile o dinamico, sicchè questi non può limitarsi a recepire un dato indirizzo modellatosi in determinate circostanze di tempo, ma deve seguirne l’evoluzione pretoria (Cass. n. 8947 del 2015);

che, si è precisato in tale decisione, “la stessa Corte di Strasburgo, nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009, ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla L. n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che non è decisivo che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana non corrisponda in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili. E sebbene tali precedenti siano riferiti alla Legge Pinto nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, tra le quali l’introduzione dell’art. 2-bis, l’affermazione di principio ivi formulata è chiara nel consentire, alla condizione anzi detta, tecniche di ristoro del danno non patrimoniale diverse da quelle adottate dal giudice della Convenzione”;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, per la parziale novità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, possono essere compensate tra le parti;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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