Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16390 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3922-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

VECCHIA 785, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ADORNATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI PORCELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 382/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 382/38/13, depositata il 3 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e, così, integralmente confermato la decisione di prime cure che, su ricorso di S.B., aveva annullato un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione, relativamente al periodo d’imposta 2002, di plusvalenza conseguita ad un contratto di vendita di terreni edificabili registrato in data 7 ottobre 2002;

– il giudice del gravame ha rilevato che:

– a fronte del versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, l’Ufficio conservava il potere di accertare “il maggior ammontare della plusvalenza”;

– detto accertamento, nella fattispecie, si fondava sul maggior valore dei bene qual definito ai fini dell’imposta di registro e rimaneva, quindi, inidoneo ai fini perseguiti posto che, – a fronte della perizia prodotta dal contribuente, – l’amministrazione non aveva fornito alcun ulteriore elemento di prova;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso S.B..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, alla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, ed all’art. 2697 c.c., deducendo, in sintesi, che, – a fronte del valore accertato ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, – rimaneva a carico di controparte, secondo dicta giurisprudenziali, l’onere della prova della non corrispondenza dei corrispettivi conseguiti dalla cessione (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68) al valore di mercato del bene (così) accertato (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2), e che, a tal fine, avrebbe dovuto tenersi conto (quantomeno) del valore (superiore ai corrispettivi di cessione) stimato nella perizia presentata ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7;

– il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento sia alla definizione (con pronuncia di cessazione della materia del contendere) del valore di mercato del bene (quantificato in Euro 500.00,00, a fronte del prezzo pattuito di Euro 253.000,00), qual rideterminato con l’impugnato avviso di rettifica e liquidazione (emesso ai fini dell’imposta di registro), sia al contenuto della perizia di stima dei terreni in questione che, ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7, ne aveva quantificato il valore in Euro 256.679,08 (ancora una volta superiore al pattuito prezzo di vendita);

2. – in via preliminare, non può convenirsi con l’eccezione di inammissibilità del ricorso qual proposta dal controricorrente in relazione alla ratio decidendi esposta dalla gravata sentenza che, pur alludendo alla motivazione dell’avviso di accertamento,

inequivocamente poggia il proprio decisum, – avuto riguardo al complessivo contesto motivazionale e, dunque, allo sviluppo delle ragioni fondative della pronuncia, – sul difetto di prova dei maggiori corrispettivi conseguiti dal contratto di compravendita in contestazione;

3. – tanto premesso, i due motivi di ricorso, – che vanno congiuntamente trattati in quanto afferiscono a distinti profili di censura delle medesime questioni sostanziali che vi sono sottese, sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi;

4. – con riferimento alla violazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, la Corte ha già rilevato che “la scelta del contribuente di aderire al regime speciale agevolativo di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, non impedisce al cedente di alienare il bene ad un prezzo inferiore a quanto dichiarato a tal fine, ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di calcolare la plusvalenza secondo i criteri ordinari previsti dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68.” (cfr., ex plurimis, Cass., 31 gennaio 2019, n. 2894; Cass., 21 marzo 2018, n. 7037; Cass., 21 marzo 2018, n. 7037; Cass., 29 novembre 2016, n. 24310);

– e si è, in particolare, rimarcato che se il valore, oggetto di stima, costituisce quello minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, di registro, ipotecarie e catastali (art. 7 cit., comma 6), – così che l’eventuale cessione ad un prezzo inferiore non dà diritto al recupero di minusvalenze, – l’amministrazione conserva (pur sempre) il potere di accertare, – così come avvenuto nella fattispecie, – se lo stesso corrisponda o meno alla realtà, in quanto il richiamo dell’applicabilità a detta perizia dell’art. 64 c.p.c., non attribuisce a questa la forza di atto pubblico, ma ha l’unico scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla responsabilità penale del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice, nè, del resto, la consulenza tecnica fa pubblica fede dei giudizi e delle valutazioni in essa contenuti (v. Cass., 31 gennaio 2019, n. 2894, cit.);

4.1 – sotto il profilo, invece, dell’accertamento oggetto della gravata sentenza, deve tenersi conto, in via assorbente, dello ius superveniens (cui è conforme il decisum della gravata sentenza) costituito dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il cui art. 5, comma 3, ha disposto nei seguenti termini: “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e gli artt. 5, 5-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.”;

– detta disposizione, secondo un consolidato principio di diritto espresso dalla Corte, ha efficacia retroattiva, in quanto norma di interpretazione autentica, ed esclude che la plusvalenza, tra le parti in contestazione, possa essere determinata (così come nella fattispecie), sulla (sola) base del valore di mercato accertato ai fini dell’imposta di registro, piuttosto che su “ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.” (cfr. Cass., 8 maggio 2019, n. 12131; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2610; Cass., 18 aprile 2018, n. 9513; Cass., 2 agosto 2017, n. 19227; Cass., 17 maggio 2017, n. 12265; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3590; Cass., 6 giugno 2016, n. 11543; Cass., 15 aprile 2016, n. 7488; Cass., 30 marzo 2016, n. 6135).

– non ha più fondamento di legittimità, pertanto, il previgente indirizzo interpretativo (recepito dallo stesso giudice del gravame) alla cui stregua, ai fini della determinazione della plusvalenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, il valore di mercato dell’immobile, qual accertato ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, assumeva ex se rilevanza quale presunzione iuris tantum di corrispondenza del prezzo conseguito dalla vendita (ex art. 68 cit.) con il valore di mercato così accertato, con onere della prova a carico del contribuente quanto al prezzo (inferiore) effettivamente percepito (v., ex plurimis, Cass., 23 luglio 2014, n. 16705; Cass., 10 giugno 2013, n. 14571);

4.2 – alla stregua, dunque, dei principi di diritto appena esposti, nemmeno sussiste il fatto (in tesi diversamente) decisivo che l’Agenzia identifica col (cennato) pregresso orientamento giurisprudenziale, – e, dunque, con la definizione del valore del bene in sede di impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini dell’imposta di registro, – ai fini della determinazione della plusvalenza in contestazione non rilevando, come anticipato, il valore di mercato dei terreni qual accertato ai fini dell’imposta di registro;

5. – in ragione della definizione del giudizio sulla base dello ius superveniens (che ha inciso sul cennato consolidato principio di diritto), le spese di causa vanno integralmente compensate tra le parti;

– alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

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