Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16390 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16390 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 14374-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SACCO ROSA, FENELLI PAOLO PIETRO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato APRILE GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato
PIZZOLLA PROSPERO, giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 28/06/2013

- controricorrenti avverso la sentenza n. 82/49/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 14.4.2011, depositata il 16/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

CARACCIOLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Pio Marrone (dell’Avvocatura) che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 14374 sez. MT – ud. 18-04-2013
-2-

18/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

Svolgimento del processo

E’ stato notificato a Sacco Rosa un ricorso dell’Agenzia del Territorio per la
cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dalla stessa
Agenzia proposto contro la sentenza n.685/40/2008 della CTP di Napoli che aveva a
sua volta integralmente accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso
avviso di riclassamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento della
rendita catastale.
La parte contribuente si è difesa con controricorso e successiva memoria illustrativa.
La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 18.4.2013, in cui il PG ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
2. La motivazione della sentenza impugnata.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di (oltre al resto) ritenere viziato
l’atto di classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati esplicitati
gli elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che
giustifichino i citati mutamenti, ma considerazioni generiche non idonee a consentire
un’efficace difesa da parte del destinatario.
4. 11 ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo e si conclude -previa
indicazione del valore indeterminabile della lite- con la richiesta che sia cassata la
sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di
lite.
Motivi della decisione
Va preliminarmente evidenziato che la parte ricorrente, con atto di data 28.3.2013 ha
comunicato di voler “rinunciare” al ricorso iscritto come introduttivo della presente
causa, chiedendo —ai sensi dell’art.390 cpc- che venga dichiarata cessata la materia
del contendere.
Occorre perciò ritenere che l’anzidetta dichiarazione di rinuncia, se pure non risulta
notificata alle altre parti del processo a mente del comma 3 dell’art.390 cpc, implica
comunque una dichiarazione di disinteresse all’esame dell’impugnazione proposta
con il ricorso per cassazione, sicchè il ricorso deve comunque dichiararsi estinto per
sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere comunque improntate alla compensazione, alla luce
della peculiare materia controversa, che ha trovato regolazione solo attraverso le
pronunce di questa Corte.

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

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2 8 61U 2013

IL CANCEWERE

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P.Q.M.
e dichiara es to il ri orso per carenza di interesse.
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