Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16390 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIETRO MASCAGNI 7, presso lo studio dell’avvocato FERRI FERDINANDO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CEINO

GIANFRANCO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUGUSTA VITA SPA (OMISSIS);

– intimata –

e sul ricorso n. 26944/2005 proposto da:

AUGUSTA VITA SPA nuova denominazione sociale di PRIME AUGUSTA VITA

S.P.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore

Amministratore Delegato Siq. S.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ADIGE 43, presse lo studio dell’avvocato

PASQUALE LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BIANCHI SERGIO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4 99/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 29/4/2004, depositata il 19/07/2004,

R.G.N. 528/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;

udito l’Avvocato LUCIANO DI PASQUALE;

udito il P.M. in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con sentenza in data 19-6-2004 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 11-2-2002, con la quale il Tribunale della stessa città aveva rigettato la domanda proposta da BA.An. nei confronti della s.p.a. PRIME AUGUSTA VITA (ora AUGUSTA VITA s.p.a.) intesa al rimborso delle spese sostenute per il ricovero ospedaliere della moglie D.E. nell’importo capitale di L. 55.886.256 in forza di polizza di assicurazione degli Interventi chirurgici speciali, operante per gli intestatari del conto corrente denominato (OMISSIS) e per i loro famigliari risultanti dallo stato di famiglia al momento dell’evento.

1.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione BA.An. svolgendo tre motivi.

Ha resistito la s.p.a AUGUSTA VITA, depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre procedere ex art. 335 c.p.c. alla riunione dei ricorsi, principale e incidentale condizionato, avverso la medesima sentenza.

1.1. Entrambi i giudici, del merito hanno escluso la legittimazione del B. ad agire per il pagamento dell’indennizzo assicurativo, in considerazione della spettanza del relativo diritto esclusivamente al titolare del rischio assicurato (nella specie, la moglie del B.). In particolare la Corte di appello è pervenuta a tale conclusione, previa individuazione del rischio assicurato in quello malattia o infortuni e correlativo inquadramento della polizza di cui trattasi nella categoria dell’assicurazione contro i danni. Da tale premessa e dalla più specifica qualificazione dell’assicurazione nell’ambito di quella per conto altrui o per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c., ne è derivato il rilievo che il B. non poteva fondare la propria legittimazione sulla mera qualità di contraente, ma doveva, invece, allegare e dimostrare di avere agito su mandato della moglie.

Ricorso principale.

1.2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione. Ai riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia inutilmente; argomentato sul rischio derivante da infortunio e malattia e sulla qualificazione della polizza nell’ambito del contratto per conto di chi spetta, senza considerare che, nella specie, il rischio assicurato era rappresentato dal “rimborso delle spese mediche”, con la conseguenza che titolare del diritto all’indennizzo non poteva considerarsi il soggetto che aveva subito il ricovero, bensì colui che aveva materialmente subito l’esborso per spese mediche. Del tutto impropriamente, dunque, il giudice di appello avrebbe fatto riferimento all’art. 1891 c.c. essendosi basato sull’evento generatore della spesa (la malattia), piuttosto che accentrare la propria attenzione sul soggetto che aveva effettuato la spesa; con la conseguenza che il B. doveva ritenersi legittimato a chiedere il rimborso delle somme sborsate per spese mediche della moglie, a prescindere dal conferimento di un mandato, esercitando un diritto proprio al rimborso.

1.3. IL motivo è infondato sotto tutti i profili. Costituisce ius receptum che il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi: la prima è quella della ricerca e della individuazione della comune volontà dei contraenti e si risolve in un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coerente e logica; mentre la seconda è quella dell’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente, che risolvendosi nell’interpretazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede d:i legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (ex plurimis, Cass. 03/04/2003, n. 5150).

1.4. Nel caso specifico i-i motivo di ricorso – pur assertivamente enunciando, nella sua intestazione, il vizio della violazione di legge e, quindi, individuando, nei corso dell’esposizione della censure, l’errato referente normativo nell’art. 1891 c.c. – non si riferisce alla qualificazione del rapporto contrattuale e sotto l’aspetto della descrizione e della individuazione degli elementi tipici dello schema contrattuale assunto, ma attiene alla ricostruzione della volontà delle parti, la quale importa, come innanzi rilevato, indagini e valutazioni di fatto che sono riservati al giudice del merito. Sotto questo profilo lo stesso motivo avrebbe dovuto essere corredato dalla specifica indicazione delle regole ermeneutiche in concreto non osservate dal giudice del merito e, soprattutto, del modo in cui questi si sarebbe da esse discostato; mentre la censura del vizio motivazionale avrebbe richiesto la precisazione delle ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittori età del ragionamento del giudice, non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dai giudicante (Cass. 0 9/08/2 004 n. 15381; Cass. 17/03/2005 n. 5788; Cass. 28/07/2005 n. 15804).

Valga considerare che nella sentenza impugnata risultano indicati in modo preciso i principali elementi della fattispecie negoziale all’esame, individuati nell’art. 1 e 3 delle “norme che regolano l’assicurazione”, riguardanti, rispettivamente l’”oggetto dell’assicurazione” e “le persone assicurate”. In particolare, sulla scorta del tenore lettera Le delle clausole richiamate, da un lato, viene evidenziato che la volontà delle parti era quella di garantire l’assicurato dal rischio malattia o infortunio, limitatamente alle spese che in tale evenienza egli fosse stato costretto a sborsare per le cure mediche o per il ricovero In Istituto di cura, assicurando il rimborso di dotte spese, senza alcuna diretta finalità previdenziale e, dall’altro, viene rimarcata l’inequivocità del dato testuale emergente dall’art. 3 cit., circa la non necessaria coincidenza tra il soggetto contraente e quello assicurato, e cioè il soggetto che ha subito l’infortunio o la malattia, facente parte del nucleo famigliare dello stipulante sulla base delle risultanze dello stato di famiglia al momento del sinistro.

Alla stregua di questo risultato ermeneutico è ineccepibile la riportata qualificazione che la Corte di appello ha dato dei contratto, denominato “polizza malattia”; inoltre la motivazione adottata risulta immune da lacune e contraddizioni, nonchè da vizi logici e da errori di diritto, solo assertivamente denunciati in ricorso.

1.5. Il ricorrente assume che il rischio assicurato era rappresentato dal rimborso delle spese mediche e che, di conseguenza, il soggetto assicurato andava individuate in quello erogatore della spesa. Senonchè l’assunto difensivo – prima ancora che tradursi nella proposta di un’interpretazione diversa e alternativa rispetto a quella criticata, inammissibile come tale in sede di Legittimità – deve confrontarsi con la chiarezza dei dati testuali, in base ai quali i giudici di merito hanno correttamente ritenuto esaurita la ricerca della volontà negoziale, individuandola in quei la di garantire l’assicurato contro i rischi derivanti da malattie o infortuni limitatamente alle spese sostenute per cure mediche o ricoveri ospedalieri e spese accessorie (cfr. per una fattispecie analoga: Cass., 20 agosto 1992, n. 9689); con la conseguenza che l’unico legittimato a richiedere l’adempimento dell’obbligazione indennitaria dovuta dall’assicuratore è, ai sensi dell’art. 1891 c.c., il soggetto assicurato, che coincide con il soggetto che ha subito il danno per effetto della malattia.

E poichè – come si legge nella sentenza impugnata – il B. non aveva neppure allegalo di avere agito con il consenso, quand’anche solo tacito della moglie (che nella specie era il soggetto che aveva subito il danno, id est il soggetto assicurato, semprechè, ovviamente, risultasse nello stato di famiglia del ricorrente, al momento del sinistro, circostanza peraltro, quest’ultima contestata dalla compagnia di assicurazione), lo stesso risultava carente della legittimazione ad agire per il pagamento.

In definitiva il motivo va, dunque, rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia insufficiente e/o erronea e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Al riguardo parte ricorrente lamenta il mancato espletamento della prova, intesa a provare sia la stipula della polizza, sia la consistenza e la composizione del proprio nucleo famigliare alla data dell’evento, sia ancora il pagamento delle spese medesime da parte del B..

2.1. Il motivo è privo di autonomia, conseguendo il rigetto dei mezzi istruttori al rilievo della carenza di legittimazione. Invero detti mezzi istruttori sono stati ritenuti in conferenti ai fini del decidere, concernendo – come evidenziato dalla Corte di appello – questioni di merito ulteriori rispetto a quella della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, in base alla quale è stato definito il giudizio, con la conseguenza che le deduzioni sul punto risultano irrilevanti e, in definitiva, assorbire, il motivo va, dunque, rigettato.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme ai diritto, erronea e/o omessa e/o insufficiente motivazione. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello – pur compensando lo spese del grado – abbia mantenuto ferma la statuizione di condanna, relativamente alle spese del primo grado, motivando la decisione con il fatto che mancava uno specifico motivo ai censura sul punto. A parere del ricorrente si tratterebbe di una decisione formalistica ed errata, dai momento che era stata richiesta la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente inutilità di un apposito motivo sui punto delle spese.

3.. Il motivo è manifestamente infondato e va, quindi, rigettalo.

Va qui ribadito che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sul Le spese processuali assunta dal giudice di primo grado, in quanto la relativa decisione si tradurrebbe in una violazione del giudicato (ex plurimis, Cass. 19/11/2009, n. 24422; 17/01/2007, n. 974; 11/06/2008, n. 15483).

Il ricorso principale va, dunque, rigettato.

Ricorso incidentale.

4. Risulta assorbito il ricorso incidentale condizionato, con cui viene riproposta l’eccezione, secondo cui D.E. non era da considerarsi soggetto assicurato, in quanto all’epoca dei fatti non era famigliare risultante dallo stato di famiglia del B..

Avuto riguardo alla peculiarità della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA