Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1639 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24916-2017 proposto da:

I.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE ANDREOLI 1, presso lo studio dell’avvocato TATIANA BIZZONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO ANTONIO IGLIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1065/2017 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

I.M.A. conveniva in giudizio il Ministero della giustizia per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una perquisizione illegittima eseguita dalla polizia giudiziaria presso la propria abitazione;

il Giudice di pace di Arienzo accoglieva la domanda con pronuncia riformata – sull’appello del Ministero – dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere secondo cui, in particolare, in rito l’appello era tempestivo e procedibile in forza del principio di scissione delle notifiche, effettuate dall’Avvocatura dello Stato a norma della L. n. 53 del 1994, e in ragione del tempo di iscrizione a ruolo telematica dell’impugnazione, e nel merito il gravame era fondato sussistendo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia dovendo ravvisarsi quella del Ministero dell’interno da cui dipendeva organicamente la polizia giudiziaria;

avverso questa decisione ricorre per cassazione I.M.A. articolando due motivi.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 347, 348, c.p.c., poichè il Tribunale, omettendo la pronuncia richiesta, non avrebbe dichiarato l’improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione a ruolo;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 149, c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare la tardività della notifica dell’appello, essendo inapplicabile il principio di scissione alle notifiche effettuate direttamente dall’avvocato;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

non deve disporsi il rinnovo della notifica all’Avvocatura generale dello Stato in ragione dell’esito dello scrutinio del ricorso (Cass., 21/05/2018, n. 12515);

il primo motivo è inammissibile perchè non viene censurata specificatamente la “ratio decidendi” del Tribunale secondo cui l’iscrizione a ruolo era tempestivamente avvenuta telematicamente il 4 dicembre 2015;

il giudice di merito, pertanto, non solo si è pronunciato, ma lo ha fatto correttamente, posto che alle modalità telematiche si applica il principio di scissione, sia per le notifiche (Cass., 12/02/2019, n. 3999), sia, coerentemente, per l’iscrizione a ruolo, non potendo imputarsi alla parte il tempo per l’adempimento amministrativo della Cancelleria conseguente alla trasmissione telematica equivalente alla nota ovvero alla richiesta d’iscrizione;

il secondo motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, poichè è costante orientamento di questa Corte quello per cui il principio di scissione opera anche per le notificazioni eseguite a mezzo posta da parte dell’avvocato della L. n. 53 del 1994, ex art. 1, non essendovi alcun dato normativo contrario (Cass., 03/07/2014, n. 15234, Cass., 19/01/2016, n. 770);

non deve disporsi sulle spese stante la mancata difesa dell’intimata amministrazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 gennaio 2020

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