Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1639 del 24/01/2011
Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 29/09/2010, dep. 24/01/2011), n.1639
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da:
F.S.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Mazzini 9/11, presso l’avv. Marina Marino, rappresentata e difesa
dall’avv. BET Enrico, del Foro di Genova, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
V.L., V.M., V.I. e PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 25451/08 in data 20
ottobre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in
data 29 settembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato
Generale, Dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha osservato.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente:
“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;
Ritenuto che:
1. F.S.L. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c., relativamente alla sentenza di questa Corte n. 25451 del 20 ottobre 2008, nella parte del dispositivo in cui, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da L., M. e V.I. e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della stessa F.S., quale contro ricorrente ammessa al gratuito patrocinio con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova in data 26 febbraio 2008, è stato omesso di disporre che il pagamento delle spese processuali liquidate fosse eseguito in favore dello Stato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133;
1.1. le parti intimate non hanno svolto difese;
Osserva:
2. il ricorso appare fondato; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato; di conseguenza, al ricorrere delle condizioni previste dalla richiamata norma, il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio;
2.1. nel caso di specie si evince dagli atti del giudizio di cassazione che la controricorrente F.S., risultata vittoriosa e a cui favore è stata disposto il pagamento delle spese processuali a carico dei ricorrenti soccombenti, è stata ammessa al gratuito patrocinio con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova in data 26 febbraio 2008, allegato al ricorso per cassazione ritualmente depositato, e che tuttavia il collegio non ha disposto, quale effetto di legge, che il pagamento venisse eseguito a favore dello Stato, così incorrendo in un errore materiale determinato dall’erronea o comunque incompleta manifestazione della propria volontà (Cass. 2005/7647) e soggetto alla procedura di correzione ex art. 391 bis c.p.c.;
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;
ritenuto pertanto che le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso e alla correzione, nel senso richiesto dalla ricorrente, del dispositivo della sentenza sopraindicata; che non vi è luogo a provvedere sulle spese, perchè nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. S.U. 2002/9438; Cass. 2009/10203).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 25451/08 del 20 ottobre 2008 sia corretto con l’aggiunta, dopo le parole “oltre alle spese generali ed agli accessori di legge” delle parole “Dispone che il pagamento delle spese processuali sia effettuato a favore dello Stato”.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011