Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1639 del 23/01/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 1639 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MANNA ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 13403-2013 proposto da:
DELLE
GROTTAGLIE
LORENZA
DLLLNZ69C65G098F,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS
31, presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
3636
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio
dell’avvocato
FIORILLO
LUIGI,
che
la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 23/01/2018
avverso
la sentenza n.
2631/2012
della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2012 r.g.n.
6463/2006.
R.G. n. 13403/13
RILEVATO
che con sentenza pubblicata il 6.5.12 la Corte d’appello di
Roma rigettava il gravame di Lorenza Delle Grottaglie contro
la sentenza n. 14626/05 con cui il Tribunale capitolino ne
la domanda intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del
termine apposto al contratto di lavoro stipulato con Poste
Italiane S.p.A.;
che per la cassazione della sentenza ricorre Lorenza Delle
Grottaglie affidandosi ad un solo motivo, poi ulteriormente
illustrato con memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ.;
che Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso;
CONSIDERATO
che con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., per avere i
giudici di merito erroneamente ritenuto che l’originaria
domanda fosse stata avanzata sulla base di errati riferimenti
normativi, senza considerare che comunque il principio iura
novit curia impone che il giudice individui le norme applicabili
nella controversia;
che ritiene il Collegio l’inammissibilità del motivo, perché esso
denuncia come vizio di violazione di legge quello che, invece,
deve qualificarsi come error in procedendo; in proposito mette
conto rimarcare l’insegnamento di Cass. S.U. n. 17931/13,
secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto
censure espressamente e tassativamente previste dall’art.
360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in
specifici motivi riconducibili in maniera immediata e
inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione
stabilite dalla norma citata, pur senza la necessaria adozione
di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una
aveva respinto, perché basata su errati riferimenti normativi,
R.G. n. 13403/13
delle
predette
ipotesi;
pertanto,
si
deve dichiarare
inammissibile il gravame che lamenti un vizio di violazione di
legge anziché – come invece avrebbe dovuto – un motivo di
nullità della sentenza;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, devono seguire la soccombenza;
che sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R.
n. 115 del 2002;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a
pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co.
1 quater d.P.R. n. 115/2002, come
modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co.
bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26.9.2017.
che, in conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile;