Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16389 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. un., 27/07/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 27/07/2011), n.16389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

93, presso lo studio dell’avvocato FOTI GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PARISI MARCO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI

MESSINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 593/2009 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA -PALERMO, depositata il

03/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.A. ha impugnato la 9sentenza n. 744/06 del T.A.R. di Catania, di reiezione de ricorso n. 1449/01 avverso il provvedimento n. 453/01, con il quale il Provveditore agli Studi di Messina ha disposto la sua esclusione dal concorso ordinano di cui alla D. Dir.

del 31marzo1999, per la classe di concorso A036 – filosofia, psicologia e scienza dell’educazione, per non avere espresso nella domanda esplicita richiesta di partecipazione alla suddetta classe di concorso.

In particolare l’appellante, non avendo indicato nella propria domanda di partecipazione al concorso anche la classe A036, ha sostenuto di aver commesso un errore scusabile, per il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto invitarlo ad integrare la propria domanda ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Bando, che consentiva tale regolarizzazione. Ha anche dedotto che la sua volontà di partecipare al concorso per la classe A036 doveva desumersi per facta concludentia dalla sua partecipazione alle prove scritte ed orali della classe suddetta, senza alcuna opposizione da parte dell’Amministrazione.

2. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, con sentenza n. 593 del 15 ottobre 2008 – 3 luglio 2009, ha rigettato l’appello ritenendo che legittimamente con provvedimento n. 453/01 il Provveditore agli Studi di Messina aveva disposto l’esclusione del prof. R. dalla classe di concorso A036 (Filosofia e Scienza dell’educazione), dopo l’esito positivo delle prove scritte ed orali alle quali questi era stato ammesso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Bando, avendo accertato che lo stesso, nella domanda di partecipazione per l’ambito disciplinare K07 A – comprensivo delle classi di concorso A036 e A037 (Filosofia e Storia) – non aveva espresso esplicita richiesta di ammissione al concorso per la suddetta classe A036, essendosi limitato ad indicare soltanto la classe di concorso A037.

Ha in particolare ritenuto che, di fronte alla volontà manifestata dal dott. R. nella sua domanda di voler partecipare al concorso solo per la classe AO37, non poteva esserci alcuna possibilità per l’Amministrazione d’interpretare diversamente tale volontà.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso del R., proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c., è articolato in plurimi motivi che difettano del quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis atteso che l’impugnata sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia è stata depositata il 3 luglio 2009. Ed infatti tale disposizione è stata sì abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), ma, per espressa previsione del successivo ari. 58, comma 5, 1. di, tale abrogazione opera per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta il 4 luglio 2009.

Comunque nel ricorso sono denunciati errores in indicando, errores in procedendo e vizi tipici dell’atto amministrativo (illogicità manifesta, eccesso di potere), che mai configurano un superamento dei limiti esterni della giurisdizione. In proposito questa Corte (Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26812) ha affermato che il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduca l’erronea decisione del medesimo in quanto contrastante con gli orientamenti precedentemente assunti da medesimo giudice, è inammissibile prospettando un errar in indicando, estraneo al sindacato consentito alle sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice speciale; principio applicabile anche alle sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. Conf. Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 2009,n. 1853.

2.Per l’uria e l’altra ragione il ricorso è quindi inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione in mancanza di difesa della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile i ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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