Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16389 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16389
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
Roma Piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di cassazione
rappresentato e difeso dall’Avvocato BARBACALLO FRANCESCO con studio
in ACIREALE (CATANIA) Corso Sicilia, 6 con delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO per le AUTOSTRADE SICILIANE (OMISSIS) in persona del
Commissario Straordinario Dott. D.B., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato
BERNARDINI SVEVA, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBERA
SALVATORE con delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 104/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
emessa l’11/11/2004; depositata il 22/02/2005; R.G.N. 9/2001;
udita la relazione del La causa svolta nella pubblica udienza del
27/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato PRASTARO ERMANNO (per delega Avvocato BARBERA
SALVATORE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. F.F. con citazione del 4 aprile 1991 conveniva dinanzi al Tribunale di Messina il Consorzio per le autostrade siciliane e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per un incidente avvenuto il (OMISSIS) del mattino sulla autostrada a pedaggio (OMISSIS). Deduceva il F. che mentre era alla guida della propria Rover dopo una curva si trovava in presenza di una ruota di autocarro, completa del tamburo, che colpiva di striscio sbandando, finendo contro il gard rail, con danni alla auto e lesioni gravi: proponeva quindi domanda di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva il Consorzio e contestava il fondamento della domanda sia per lo illecito ai sensi dello art. 2043 che per la responsabilita’ da custodia.
2. Il tribunale di Messina,con sentenza del 19 novembre 1999 rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio.
3. Contro la decisione proponeva appello il F. chiedendone la riforma, resisteva il Consorzio. La Corte di appello di Messina con sentenza del 21 febbraio 2005 rigettava il gravame compensando le spese.
4. Contro la decisione ricorre il leso deducendo due motivi di censura; resiste la controparte con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.
Per chiarezza espositiva i due motivi, ad esame congiunto per la intrinseca connessione, vengono esposti in sintesi descrittiva, ne segue la confutazione.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando in relazione agli artt. 2051 e 1218 c.c. sul rilievo che il F. quale utente aveva un rapporto contrattuale con il Consorzio che si era obbligato a garantire la sicurezza sul percorso autostradale, ed ancora sul rilievo che comunque il Consorzio rispondeva ai sensi dello art. 2051 per responsabilita’ aquiliana, in riferimento ad una situazione di pericolo che avrebbe dovuto tempestivamente monitorare e rimuovere.
Nel secondo motivo si deduce error in iudicando in materia di onere della prova, rilevandosi che lo onere di provare la presenza di un caso fortuito incombeva allo ente che gestiva la autostrada.
In senso contrario si osserva che le esposte censure non colgono la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a pag 5 e 6 della parte motiva, che esclude la imputabilita’ del fatto dannoso al Consorzio, ritenendo provato il caso fortuito determinato dalla condotta del conducente dello autocarro rimasto sconosciuto, che ebbe a perdere la ruota, evidentemente male fissata, nel corso del percorso sulla autostrada, che un mezzo del Consorzio aveva perlustrato poco prima del verificarsi dello incidente senza notare lo ostacolo.
Appare consolidato il principio che il fatto fortuito possa essere costituito anche dalla condotta colposa di un terzo che ha efficacia esonerante della colpa per chi ha doveri di vigilanza – vedi in tal senso Cass. 2007 n. 2308 e Cass. 2002 n. 10641 per utili riferimenti.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato; sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarita’ del caso, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010