Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16389 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 07/05/2015, dep. 05/08/2016), n.16389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– ricorrente –

contro

B.N., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del ricorso, dagli Avvocati Diego Ferrara Santamaria e Allegrucci

Mario, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma,

via Tito Omboni n. 142;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Firenze n. 89/14,

depositato il 15 gennaio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

maggio 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Firenze in data 10 settembre 2012, M.M., nella qualità di procuratore speciale di B.N., chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di un giudizio civile iniziato con citazione del 6 ottobre 2003, e deciso in primo grado con sentenza del 18 maggio 2012;

che l’adita Corte d’appello, ritenuta ragionevole la durata di tre anni, liquidava per il ritardo accertato di cinque anni e otto mesi un indennizzo di Euro 4.900,00, adottando il criterio di 750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 per ciascuno degli anni successivi;

che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso, affidato a due motivi;

che B.N. ha resistito con controricorso.

Considerato che deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e violazione del principio di autosufficienza, atteso che risultano illustrati chiaramente i termini della vicenda processuale sottostante, del giudizio di merito nonchè le censure sviluppate;

che con il primo motivo il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 77 c.p.c., rilevando che il M. ha agito sulla base di una procura che gli conferiva unicamente la rappresentanza processuale a proporre domanda di equa riparazione, ma non anche la rappresentanza sostanziale, in contrasto con la richiamata disposizione che, nella interpretazione consolidata, non consente il conferimento di una rappresentanza processuale disgiunta da una rappresentanza sostanziale;

che il motivo è ammissibile e fondato;

che, quanto all’ammissibilità, trova applicazione il principio per cui “in tema di giudicato, l’impugnazione nel merito della pronuncia di primo grado impedisce la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad causam anche quando la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che la corretta individuazione delle parti attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale ed, inoltre, dall’erronea dichiarazione di avvenuta formazione del giudicata può derivare un dispendio di attività processuale derivante dalla potenziale proposizione dell’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c. Ne consegue l’ammissibilità del relativo motivo, trattandosi di questione rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 21703 del 2009);

che, dunque, non è di ostacolo alla proposizione della questione il fatto che sul punto nessuna eccezione sia stata formulata dalla difesa erariale nel giudizio di merito;

che, nel merito, correttamente l’amministrazione ricorrente deduce che, nel caso di specie, si è in presenza di una procura processuale e non anche del conferimento del potere rappresentativo sostanziale;

che invero, in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte, Cass., S.U., n. 24179 del 2009);

che, nella specie, la procura rilasciata dal B. al M. era del seguente testuale tenore: “PROCURA SPECIALE. Il sottoscritto B.N. (…) con il presente atto dichiara di nominare e costituire, come in effetti nomina e costituisce, suo procuratore speciale l’Avvocato M.M. (…) affinchè, in relazione al procedimento di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, agli art. 2 e ss. in ordine all’equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo, provveda nell’interesse e per conto di esso mandante alla proposizione della relativa domanda avanti alla Autorità Giudiziaria competente, conferendo al nominato procuratore promuovere azioni esecutive, compire in relazione a detti giudizi ogni atto necessario, nominare avvocati e patrocinatori, riscuotere somme e rilasciare quietanze, conferendogli inoltre ogni altra facoltà e potere ritenuti utili ed opportuni per l’espletamento del presente mandato. Il tutto in modo che non si possa eccepire mancanza o imprecisione del mandato con promessa di avere il suo operato per rato e valido sotto gli obblighi di legge (…)”;

che, costituendo espressione dell’interesse ad agire inteso come appartenenza della controversia alla sfera patrimoniale di chi agisce, il potere rappresentativo sostanziale deve risultare da un atto scritto diverso dalla procura alla lite;

che pretendere che esso possa desumersi dalla stessa procura speciale a presentare il ricorso per equa riparazione, equivale a sopprimerne la necessità e l’autonoma rilevanza;

che, segnatamente, l’attribuzione del potere di promuovere il giudizio ai sensi della L. n. 89 del 2001 è null’altro che il proprium in cui si sostanzia il requisito di specialità della procura (processuale), imposto dall’art. 3, comma 2 citata legge, nel testo previgente (applicabile ratione temporis);

che il potere, poi, di riscuotere somme e di rilasciare quietanze, pur non essendo essenziale all’attività di difesa, è a questa connaturale in ragione delle normali conseguenze di una lite civile (ed in particolare di quella promossa ai sensi della Legge c.d. Pinto), diretta a conseguire uno spostamento patrimoniale;

che, da ultimo, appaiono del tutto irrilevanti le espressioni di conferimento di “ogni più ampio potere” o altre consimili, atteso che tali espressioni, oltre ad essere di puro stile, operano pur sempre nell’ambito della tipologia di procura in cui s’inseriscono, e dunque non possiedono alcun autonomo peso qualificativo;

che accertata, dunque, la inammissibilità della proposizione della domanda di equa riparazione in forza della richiamata procura speciale da parte dell’Avvocato M., privo di potere di rappresentanza sostanziale della parte effettiva B.N., deve altresì escludersi che tale inammissibilità possa essere sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.c., atteso che, anche nella formulazione più ampia introdotta dalla L. n. 69 del 2009, nella specie non si è in presenza di un difetto di rappresentanza, suscettibile di essere sanato ai sensi della citata disposizione, ma della carenza di legittimazione ad processum del soggetto che ha agito in assenza di un potere di rappresentanza sostanziale;

che, dunque, la proposizione del controricorso ad opera della parte della quale il M. ha affermato di essere procuratore speciale non vale a sanare l’originario difetto di legittimazione della parte che ha introdotto il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello di Firenze;

che, il primo motivo di ricorso va quindi accolto;

che ciò comporta l’assorbimento del secondo motivo, con il quale il Ministero della giustizia denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 rilevando che in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, se anche il danno non patrimoniale si presume di norma, ciò non comporta che la parte sia del tutto esonerata da un onere di allegazione del pregiudizio sofferto; ciò tanto più allorchè il valore della posta in gioco nel giudizio presupposto sia, come nel caso di specie, di modesta entità;

che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, il decreto impugnato deve essere cassato;

che la cassazione deve essere disposta senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta;

che alla cassazione del decreto impugnato senza rinvio consegue la condanna di M.M. al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 564,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e di B.N. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa senza rinvio il decreto impugnato, perchè la causa non poteva essere proposta; condanna M.M. al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 564,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e di B.N. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 7 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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