Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16389 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.04/07/2017),  n. 16389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11206-2015 proposto da:

S.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FRANCESCO MICELI PICARDI 4, presso lo studio dell’avvocato TONY

IRACI SARERI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO IRACI

SARERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

2M S.R.L. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 757/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 21/11/2014 r.g.n. 146/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI IRENE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 757/14, del 21 novembre 2014, rigettava l’appello proposto da S.F. nei confronti della società “2M srl” avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nicosia tra le parti.

2. La S. aveva adito il Tribunale esponendo di essere stata assunta dalla suddetta società come aiuto commessa con contratto di lavoro che prevedeva la decorrenza del 13 febbraio 2010;

che in effetti aveva lavorato dall’8 febbraio 2010 al 17 aprile 2010 come cassiera nel supermercato gestito dalla predetta società presso il supermercato sito in (OMISSIS);

di aveva ricevuto per retribuzione solo Euro 250,00, per il mese di febbraio e, dopo il licenziamento del 17 aprile 2010, la somma di Euro 1.250,00 per lo stipendio di marzo, parte del mese di aprile 2010, 13 e 14 mensilità e ferie non godute;

che con raccomandata del 17 aprile 2010 era stata licenziata per “mancato superamento del periodo di prova”.

Tanto premesso chiedeva che venisse accertata la nullità o l’inesistenza del contratto di lavoro a tempo determinato per non esserne stata data lettura, consegnata copia, e per la ferma convinzione di essa ricorrente di aver stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato; l’illegittimità del licenziamento perchè privo di valida motivazione e per essere stato intimato dopo il termine di 45 giorni di prova, con condanna e reintegra o, in alternativa, il pagamento di sei mensilità.

Chiedeva anche l’accertamento del diritto alle differenze retributive spettanti in considerazione dello svolgimento delle mansioni di cassiera e non di aiuto cassiera.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello, che la S. afferma in ricorso non notificata, ricorre quest’ultima, prospettando sei motivi di impugnazione.

5. La società è rimasta intimata.

6. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., in relazione all’ art. 360 c.p.c., n. 3. Viene censurata la statuizione di rigetto della domanda di nullità nesistenza del contratto di lavoro sottoscritto il 12 febbraio 2010.

Ed infatti, la datrice di lavoro non portando a conoscenza della lavoratrice, che firmava in buona fede il contenuto del contratto, violava gli obblighi di condotta in relazione ad una corretta informazione circa aspetti rilevanti del rapporto contrattuale.

2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 233 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

E’ censurata la statuizione che ha rigettato la domanda di riconoscimento delle differenze retributive per aver svolto le mansioni di cassiera e non di aiuto commessa nel supermercato “Superspesa mia”, in ragione del giuramento decisorio prestato dal rappresentante legale della società sig. M.F.P..

La ricorrente espone che svolgeva le funzioni di cassiera presso il supermercato prima che lo stesso venisse venduto alla società “2M srI”; che pensava di essere stata assunta con le stesse mansioni e che si era resa conto dell’inquadramento come aiuto commessa solo al momento del licenziamento; che aveva svolto le mansioni di cassiera; che i testi G. e C. avevano affermato che la stessa aveva svolto le mansioni di cassiera; che il giudice aveva ammesso il giuramento decisorio su un unico articolato modificato d’ufficio nei seguenti termini: “giuro e giurando affermo o nego, per quanto a mia conoscenza, che nel periodo corrente dall’8 febbraio 2010 al 17 aprile 2010 S.F. tutti i giorni prestava il turno di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 13,00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30 svolgendo in modo del tutto prevalente le funzioni di cassiera”; che il M., prestando il giuramento, giurava “non è vero”.

Deduceva, quindi, che il capitolo del giuramento come riformulato ex officio dal giudice violava la norma richiamata, secondo la quale deve essere formulato in articoli separati in modo chiaro e specifico. Tali condizioni non erano ravvisabili nella specie potendosi dalla risposta non solo desumere che non aveva svolto le funzioni di cassiera, ma che non avesse lavorato presso il supermercato.

Esponeva, infine di aver denunciato il M. per il reato di falso giuramento.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5.

La decisone di secondo grado è censurata per omessa pronuncia in merito alla eccezione relativa alla prova della lettura del contratto. Essa ricorrente aveva firmato in buona fede il contratto pensando, anche in ragione di quanto riferito da alcuni proprietari della società al personale, che si trattasse di un contratto a tempo indeterminato e non a termine. Poichè la ripartizione dell’onere della prova deve tener conto del divieto di interpretare le norme in modo da rendere troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio, poichè i fatti potevano essere più facilmente provati dal datore di lavoro spettava a quest’ultimo l’onere della prova in merito, essendo l’unico a poter dimostrare di avere dato lettura del contratto alla lavoratrice.

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza sarebbe viziata per essere la stessa fondata su un giuramento decisorio viziato e nullo.

Nel rispondere al giuramento il M. affermava “non è vero”, senza la pronuncia della parola “giuro”. Tale mancanza comportava la nullità della prova.

5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La decisione è censurata per essere fondata su un contratto in frode alla legge, attesi i dubbi sulla validità di un patto di prova relativo a lavoratrice che aveva già lavorato presso il supermercato alle dipendenze del precedente proprietario senza alcuna contestazione, con la conseguenza che il nuovo datore di lavoro era già a conoscenza delle attitudini professionali della stessa, con conseguente mancanza della causa del patto di prova.

6. Con il sesto motivo di ricorso è dedotto omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente contesta la statuizione che ha ritenuto intervenuto il licenziamento prima della scadenza del periodo di prova, considerando l’inizio del rapporto al 13 febbraio 2010 e i giorni di lavoro effettivi (41) risultanti dalle buste paga di febbraio, marzo e aprile 2010.

La Corte d’Appello nell’affermare che il giuramento decisorio riguardava il periodo successivo all’8 febbraio 2010,facendo riferimento alla sottoscrizione, inizio del rapporto di lavoro, non teneva conto che invece il capitolo del giuramento decisorio aveva ad oggetto il periodo dall’8 febbraio, come riportato nel secondo motivo di ricorso.

Il giudice di secondo grado, inoltre, aveva ritenuto non potersi desumere elementi in merito dalle prove per testi, solo perchè quest’ultimi si limitavano a rispondere è vero senza precisare la data d’inizio del rapporto di lavoro. Come già esposto nel motivo che precede il patto di prova era nullo.

7. Il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

La Corte d’Appello correttamente ha affermato che, l’asserita mancata lettura del contratto di lavoro regolarmente sottoscritto, così come l’asserita mancata consegna dello stesso, come statuito dal giudice di primo grado, non poteva in alcun modo assurgere a causa di nullità del contratto stesso, secondo i casi di nullità del contratto ex art. 1418 c.c..

Quanto all’accenno a dolo o inganni, afferma la Corte d’Appello che, al di la del fatto che mancava la prova di tale comportamento che gravava sulla lavoratrice, si trattava di domanda nuova mai azionata nel corso del giudizio di primo grado, che non poteva pertanto esser esaminata. Tale statuizione non è stata adeguatamente censurata.

Chi sottoscrive un contratto non può invocarne l’invalidità adducendo di non averlo letto, perchè chi immette dichiarazioni nel traffico giuridico ne deve subire le conseguenze, in virtù del principio dell’autoresponsabilità, a meno che non provi che la propria volontà si sia formata in modo viziato (Cass., n. 5535 del 2012).

8. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili.

Il giuramento decisorio veniva deferito e reso nel giudizio di primo grado. Quindi le doglianze relative alla formulazione dello stesso e della risposta avrebbero dovuto costituire oggetto di appello. Nella specie la sentenza di appello non riporta censure in tal senso (facendo riferimento a pag. 6 alla sola doglianza di aver posto a base della decisione di non riconoscimento delle differenze retributive l’esito del giuramento e non la prova per testi), nè i relativi motivi di appello sono riportati nel presente ricorso, con conseguente inammissibilità delle censure.

Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., n. 8206 del 2016).

Si rileva, comunque, che per consolidato e convincente orientamento, la libertà di scelta del giurante non è garantita soltanto dalla formula alternativa “giuro e giurando affermo o nego che”, ma pure nel caso che al giurante medesimo sia proposto di confermare, o meno, col giuramento la verità del suo assunto di lite – positivo o negativo – mediante la formula più semplice “affermo che” ovvero “nego che”, la quale anzi è più aderente alle concrete esigenze difensive del giurante (ord. n. 26027 del 2014).

9. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto introduce una nuova censura, che non risulta prospettata dalla sentenza di secondo grado, nè nel presente motivo è riprodotto un eventuale relativo motivo di appello.

12. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. Occorre rilevare che nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, comma 1 bis, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto.

Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 Prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ciò non ricorre nel caso in esame atteso che la Corte d’Appello con motivato accertamento di merito ha rigettato il motivo di ricorso.

La Corte d’Appello affermava, in particolare, la mancanza di elementi sufficienti a far disconoscere la data di inizio (13 febbraio 2010) del rapporto di lavoro regolarmente sottoscritto dalla S. il 12 febbraio 2010, e a far ritenere che la stessa avesse iniziato a lavorare l’8 febbraio 2010, atteso che nulla poteva trarsi in merito dl giuramento decisorio, come si rilevava dal capitolato del giuramento, nè dall’esito delle testimonianze rese da C.G. e G.F..

Nè il ricorso per cassazione introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale chiedere un riesame nel merito e far valere la prospettata mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (S.U. n. 7931 del 2013, Cass. n. 4293 del 2016).

10. Il ricorso deve essere rigettato.

11. Nulla spese poichè la società “2M srl” è rimasta intimata.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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