Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16388 del 30/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16388
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6836-2014 proposto da:
CETAC SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo
studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIORGIO SAGLIOCCO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 406/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 09/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. la commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza 406 in data 9 settembre 2013, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado con cui era stato accolto il ricorso della srl Cetac contro l’avviso di accertamento di maggior reddito per ricavi non dichiarati;
2. avverso tale sentenza, la Cetac proponeva ricorso per cassazione, al quale l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;
3. con atto depositato il 5 ottobre 2018, la Cetac deduceva di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, e di aver provveduto ad adempiere in modo tempestivo, come documentato dalle produzioni allegate all’atto, al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della medesima procedura;
4. con atto in data 19 dicembre 2019, depositato il 23 gennaio 2020, rinunciava espressamente al presente giudizio;
5. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia e compensa le spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020