Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16388 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. un., 27/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 27/07/2011), n.16388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

Faldo s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18 presso lo studio

Grez, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Bassano giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Collesalvetti in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18, presso l’avv.

Toscano Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– resistente –

nel procedimento R.G. n. 1584/09 pendente presso il Tribunale di

Livorno;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 17.5.2011 dal

Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Toscano per il resistente;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. CICCOLO Pasquale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. rilevava quanto segue: “La Faldo s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con riferimento all’eccezione sollevata al riguardo in sede di costituzione dal Comune di Collesalvetti, evocato in giudizio dall’attore davanti al Tribunale di Livorno. In particolare la Faldo, che aveva citato il Comune perchè, previo accertamento dell’utilità pubblica dell’opera e del relativo riconoscimento, fosse condannato alla corresponsione di un indennizzo a causa della diminuzione patrimoniale subita per effetto dei costi anticipati (pari a Euro 383.309,54) per la realizzazione di quota parte di acquedotto comunale, riferiva: di essere proprietaria di un autoparco; di essere subentrata in tale qualità alta Cilp srlu che, a seguito di scambio con gli organi competenti, aveva già corrisposto significativi acconti (Euro 102.400,80) per l’esecuzione di opere di potenziamento della conduttura urbana all’interno dell’abitato di (OMISSIS); di aver poi provveduto al completamento dei pagamenti con la corresponsione del successivo saldo, versando l’identico importo di Euro 102.400,80; di aver inoltre sostenuto anche ulteriori costi, nella prospettiva di un loro futuro scomputo dagli oneri di urbanizzazione, ipotesi che non si era tuttavia verificata. Il Comune con la comparsa di risposta deduceva innanzitutto il difetto di giurisdizione ordinaria. Sosteneva infatti che dovesse essere viceversa ravvisata la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi sostanzialmente di domanda di scomputo del contributo dovuto al Comune per le opere di urbanizzazione, e comunque di questione relativa all’esercizio di poteri attribuiti all’autorità amministrativa in materia edilizio-urbanistica.

A seguito dell’affermata opportunità, da parte del giudice istruttore, di decidere preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione la Faldo proponeva quindi ricorso per regolamento preventivo, resistito dal Comune con controricorso, sostanzialmente sostenendo che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, che nella specie questa non era di scomputo ma di indebito arricchimento, che non era stata denunciata l’esistenza di alcuna convenzione fra ricorrente e Comune avente ad oggetto l’auspicato scorporo, che viceversa ricorrevano tutti gli elementi idonei a configurare la fattispecie delineata dall’art. 2041 c.c..

Osserva il relatore che questa Corte ha già avuto modo di affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso di controversie attinenti alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, dovendosi in tali controversie ritenersi comprese anche quelle relative alle domande di ripetizione o di compensazione dei medesimi oneri (C. 09/12114, C. 05/22904).

Nella specie la ricorrente, con l’invocata applicazione dell’art. 2041 c.c., ha sostanzialmente dedotto l’avvenuta estinzione (totale o parziale) per compensazione dell’obbligazione relativa agli oneri di urbanizzazione a suo carico, per effetto dei costi sostenuti per opere di bonifica idraulica e di viabilità, ipotesi che rientra dunque fra quelle considerate nelle sopra richiamate decisioni di questa Corte. Nè sembra rilevare in senso contrario la circostanza che la fonte dell’obbligazione fatta valere non sarebbe convenzionale, poichè comunque l’oggetto del giudizio attiene all’accertamento in ordine all’esistenza o meno dell’obbligazione di pagamento degli oneri di urbanizzazione a carico della ricorrente, giudizio che a sua volta presuppone quello relativo all’eventuale compensazione di detto debito con il credito asseritamente derivante dai costi sostenuti per il compimento dei lavori sopra indicati “. Tali conclusioni sono state oggetto di attenzione sia da parte del Comune che da parte della Faldo, che hanno depositato memoria, il primo, aderendo alle deduzioni del relatore, la seconda formulando rilievi di segno opposto, sostanzialmente sostenendo di non aver contestato la congruità delle somme erogate al Comune a titolo di contributi per le opere di urbanizzazione; di non aver mai inteso compensare il proprio credito con quello per il pagamento degli oneri di urbanizzazione; che la domanda proposta nel presente giudizio aveva ad oggetto l’accertamento di un ingiustificato arricchimento del Comune sui presupposti dell’art. 2041 c.c., senza alcuna connessione con il rilascio della concessione per l’autoparco del Faldo e con il pregresso pagamento degli oneri dovuti, in base alla convenzione urbanistica precedentemente stipulata.

Ritiene il Collegio che siano da disattendere le deduzioni svolte fa dalla ricorrente nella memoria, e che siano viceversa da condividere le conclusioni del relatore, poichè nell’atto di citazione la Faldo ha riferito che: essa ricorrente si sarebbe indotta ” a sostenere i costi di realizzazione delle condotte tdriche perchè da parte del Comune di Collesalvetti le fu prospettata la possibilità di scomputare i costi dell’intervento degli oneri di urbanizzazione” (pp. 4, 5); l’opera alla cui realizzazione aveva contribuito, e con riferimento alla quale era stata formulata la propria pretesa creditoria, era “da ritenersi opera di urbanizzazione primaria, così come sancito chiaramente dalla legge regionale n. 1/05 art. 37 lett. d) “(p. 5); in ragione della detta pretesa erano stati dunque richiesti, dapprima, lo scomputo delle somme anticipate ” per realizzare la condotta idrica da quanto essa avrebbe dovuto versare per oneri di urbanizzazione ” (p. 5) e, quindi, l’autorizzazione al Comune a detrarre le somme precedentemente corrisposte al titolo indicato (pari ad Euro 375.000 circa) ” dalle somme che il Comune chiedeva per maggiori oneri di urbanizzazione ” (p. 6); la sollecitata autorizzazione non era intervenuta ” neppure nei limiti del costo di realizzazione del nuovo tratto di acquedotto che collegava l’autoparco all’abitato di (OMISSIS) “(p. 7).

Da quanto sinora esposto si evince dunque che, indipendentemente dai richiami formali, l’oggetto della controversia è individuabile nella contrapposta prospettazione di due opposte ragioni di credito, vale a dire quella della Faldo per le anticipazioni effettuate per la realizzazione della nuova conduttura della rete idrica, e quella del Comune per i maggiori oneri di urbanizzazione, ragioni di credito destinate ad una estinzione -totale o parziale – (art. 1241 e segg.

c.c.) a favore di una delle parti in causa, secondo l’esito della lite.

Orbene, considerato che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso della riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo delle controversie attinenti alle spettanze dei contributi per oneri di urbanizzazione, anche laddove il relativo computo sia dedotto sotto il profilo della richiesta di ripetizione o di compensazione (C. 09/18148), come nel caso di specie, se ne desume che va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

La Faldo va infine condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti davanti al TAR competente per territorio; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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