Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16388 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO SPA (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZADEI

CAPRETTARI 70, presso .lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIPA DI MEANA

VITTORIO con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

A.P. (OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso n. 15249/2006 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende con procura speciale da Notaio Dott. GIUSTINO

ROSSI in SOMMA VESUVIANA il 2/05/2006 Repertorio N. 57627;

– ricorrente –

contro

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO SPA, S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio

dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RIPA DI MEANA VITTORIO con procura a margine

del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1031/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima, emessa il 17/02/2005; depositata il 07/03/2005; R.G.N.

5972/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. PETTI GIOVANNI BATTISTA;

udito l’Avvocato GUARDASCIONE BRUNO;

udito l’Avvocato GIACOBBE GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giorno 1 APRILE 1996 nel supplemento (OMISSIS) appariva un articolo a firma S. a. dal titolo “(OMISSIS)” con sottotitolo ” (OMISSIS)”. Nello ambito di tale articolo, che ricostruiva le tappe del salvataggio del Banco di Napoli, nelle pagine interne appare un malevole riferimento nei confronti di A.P. che negli anni 70 aveva svolto importanti incarichi per conto della Banca.

2. Con citazione del 16 luglio 1996 A. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il Gruppo editoriale L’Espresso, il direttore responsabile S.E. e il giornalista autore dello scritto S.A. deducendo l’illeceita’ dello scritto lesivo dello onore, reputazione, identita’ personale e professionale e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in L. 150 milioni oltre la condanna alla rifusione delle spese di lite. Si costituivano lo S. e il giornalista, contestando il fondamento delle pretese;

contemporaneamente alla introduzione del processo civile A. proponeva querela penale nei confronti del direttore responsabile e si costituiva parte civile. Il Tribunale con ordinanza disponeva la estromissione del querelato dal giudizio civile e proseguiva nel contraddittorio con le altre parti.

3. Il tribunale di Roma con sentenza del 26 giugno 2001 dichiarava estinto il giudizio nei confronti di S. e condannava in solido editore e giornalista al risarcimento dei danni subiti da A. che liquidava in L. 80 milioni oltre interessi ed alla rifusione delle spese di lite. Il Gruppo editoriale in ottemperanza della sentenza ma con riserva di impugnazione, provvedeva al pagamento della somma di L. 87.289.583 a saldo.

4. In sede penale il tribunale di Roma assolveva gli imputati S. e S.A. dal reato di diffamazione con la formula “il fatto non sussiste”. La sentenza passava in giudicato il 19 settembre 2001.

5. La decisione del tribunale civile era appellata dal Gruppo editoriale e dal giornalista S.A. che ne chiedevano la riforma, anche in relazione al formarsi della re giudicata penale e la restituzione di quanto pagato; resisteva la controparte e proponeva appello incidentale in punto di ulteriore ristoro dei danni patrimoniali con rivalutazione e interessi e vittoria delle spese del grado.

6. La Corte di appello di Roma con sentenza del 9 marzo 2005 rigettava le impugnazioni, principale e incidentale e compensava tra le parti le spese di lite.

7. Contro la decisione hanno proposto ricorso principale per cassazione lo editore e il giornalista, sulla base di tre motivi;

ricorso incidentale la controparte A., affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

I ricorsi sono stati riuniti per ragioni di connessione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso principale merita accoglimento limitatamente al terzo motivo, risultando infondati i primi due ed il ricorso incidentale.

Per chiarezza espositiva si procede alla sintesi descrittiva dei motivi del ricorso principale e del motivo del ricorso incidentale.

Segue la illustrazione delle ragioni giuridiche di rigetto e di accoglimento del motivo relativo ai criteri di accertamento del danno morale, dovendo questa sezione semplice conformarsi al vincolo di filonomachia delle SS UU civili sentenza n 26972 del 2008 per la prova del danno consequenziale – principio enunciato in punto 3.4.2.

delle sezioni unite citate.

8.A. SINTESI DESCRITTIVA DELLE CENSURE DEL RICORSO PRINCIPALE DEL GIORNALISTA E DEL SUO EDITORE. Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio di motivazione su punto decisivo, con violazione degli artt. 324, 652 e 654 c.p.c. e artt. 2043, 2059 e 2909 c.c.. La tesi argomentata nel motivo sostiene la efficacia del giudicato penale di assoluzione con la formula il fatto non sussiste, sul rilievo che la inesistenza del fatto reato esclude anche la diffamatorieta’ del contenuto dello articolo e quindi la ingiustizia del danno civile risarcibile.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce ancora error in iudicando in relazione agli artt. 99, 101, 183 e 345 c.p.c. e art. 2049 c.c. La tesi svolta nel corpo del motivo sostiene che la Corte di appello, avrebbe travalicato la causa decidendi in relazione al titolo di responsabilita’ civile per il fatto illecito, mantenendo ferma la condanna del giornalista e del suo editore, non a titolo di diffamazione ma a titolo di responsabilita’ da illecito. Non si tratta dunque di una integrazione della motivazione ma di una ultrapetizione in violazione del contraddittorio.

Nel TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di configurazione di danno morale, sostenendosi che la asserzione secondo cui “la prova del danno si desume in re ipsa” risulta apodittica e logicamente inaccettabile. Il ricorso, del 2006, ancora non aveva contezza del successivo arresto chiarificatore e compositivo delle citate sezioni unite.

8.B. SINTESI ESPOSITIVA DEL CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE, illustrato da memoria.

Il controricorrente replica ai primi due motivi rilevandone la inammissibilita’ o la infondatezza; in particolare, quanto al primo motivo si osserva che lo stesso risulta privo di autosufficienza non avendo riprodotto in esteso la sentenza penale assolutoria, impedendo alla Corte un referente logico comparativo a carattere pregiudiziale, si deduce inoltre che il giudicato penale comunque non era opponibile ad A. che non si era costituito parte civile nei confronti del giornalista. Quanto al secondo motivo, si rileva che nessuna ultrapetizione risulta compiuta, per lo effetto devolutivo dello appello principale, che consentiva alla Corte in sede di riesame del merito di qualificare la condotta delle parti, quali soggetti agenti dello illecito civile, lo S.A. ai sensi dello art. 2043 c.c. e lo editore ai sensi dello art. 2049 c.c..

Quanto al terzo motivo se ne deduce la inammissibilita’ e la infondatezza sotto il profilo della prova e della valutazione del nesso di causalita’ tra le condotte e la lesione del diritto.

Il MOTIVO del ricorso incidentale attiene invece allo error in iudicando per violazione dell’art. 2043 e dell’art. 91 c.p.c. e segg.

ed il contestuale vizio della motivazione, nel punto in cui la Corte di appello non accerta e non liquida il danno patrimoniale subito dal Dott. A., che in relazione alla lesione del proprio onore e credito professionale, ebbe a subire una perdita patrimoniale quale manager finanziario e stimato professionista.

9. CONFUTAZIONE DEI PRIMI DUE MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE E DEL MOTIVO UNICO DEL RICORSO PRINCIPALE. Il primo motivo del ricorso incidentale risulta inammissibile per violazione del principio di autosufficienza in ordine alla mancata riproduzione del testo o dei passi della sentenza costituente re giudicata esterna e in relazione alla rappresentazione del fatto storico dannoso. Appare inoltre infondato nella parte in cui sostiene la coincidenza tra il fatto penale oggetto di querela e il fatto illecito civile lesivo del diritto umano inviolabile della personalita’ e della immagine anche professionale del dott. A., oggetto della domanda risarcitoria. Occorre poi tener conto anche della estraneita’ del giornalista al giudicato penale. La censura pertanto, per le ragioni di inammissibilita’ e incompletezza, risulta non meritevole di accoglimento.

Parimenti infondato risulta il secondo motivo, posto che la Corte di appello, a ff.6 della motivazione, espone la ratio decidendi della conferma della condanna dei convenuti per la lesione di un diritto umano inviolabile costituente illecito civile, ed imputando il danno ingiusto ad una condotta colpevole sia del giornalista che del suo editore. La motivazione della corte in relazione al decisum, appare congrua rispetto allo effetto devolutivo degli appelli, che hanno considerato anche la deduzione del giudicato penale e sul punto risulta svolto il contraddittorio sostanziale tra le parti in lite.

Risulta infine infondato il motivo unico del ricorso incidentale, per la sua genericita’. Se il Dott. A. intendeva far valere un proprio danno patrimoniale consequenziale alla lesione del diritto umano inviolabile relativo alla sua dignita’ professionale,poteva dedurre e chiedere di provare le circostanze e le perdite patrimoniali, nel corso dei due giudizi di merito, e se questa linea difensiva non risulta articolata in concreto, non appare possibile considerarla ora come presuntivamente data in questa sede.

10. ESAME DELLA CENSURA ACCOLTA IN RELAZIONE AL TERZO MOTIVO DEL RICORSO PRINCIPALE. La censura merita accoglimento, dovendosi tener conto della fattispecie considerata come illecito civile da lesione di diritti inviolabili della persona, qualificata anche professionalmente.

Le Sezioni Unite n. 26972 del novembre 2008, considerano il risarcimento del danno non patrimoniale anche in assenza di reato, sempre che sia conseguente alla lesione di un diritto inviolabile della persona.

In questo caso dicono le SU citate, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono alla esistenza della persona, per comodita’ di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.

La Corte di appello – a foglio 6 della motivazione – sostiene che gli eventi che ledono la reputazione personale e professionale producono un danno “in re ipsa” in quanto cagionano un peggioramento della considerazione sociale del soggetto offeso nello onore e nella reputazione. Condivide poi la valutazione data dal tribunale come pretium doloris.

Questa sintetica motivazione appare claudicante ai fini dei dieta di nomofilachia dati dalle SU richiamate.

Ed in vero, la concezione del danno morale come pretium doloris, appare superata proprio in relazione alla concezione restrittiva del danno morale soggettivo come patema di animo transeunte – punto 3.4.1 delle SU citate-mentre il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, esige – come appare dal punto 3.11 – una adeguata valutazione della, gravita’ della offesa e lo accertamento della serieta’ del pregiudizio, essendo possibile il ricorso alla prova presuntiva circostanziata – come affermato nel punto 4.10.

Occorre dunque che la Corte di appello si attenga ai dicta delle sezioni unite, per considerare il danno morale come danno consequenziale da un fatto lesivo dei diritti umani ed in particolare della dignitas professionale del manager, sia al fine di valutare la fondatezza della censura, sia al fine di valutare la congruita’ della valutazione data.

11. La cassazione, limitatamente al motivo accolto, avviene con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si atterra’ ai principi di diritto come sopra richiamati, provvedendo anche alle spese di questo giudizio di cassazione, secondo i criteri della soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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