Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16387 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sal ricorso 19363-2016 proposto da:

D.R., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VINCENZO PECE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 368/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la C.T.R. di Bari sez. staccata di Foggia, con sentenza n. 368/27/16, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Foggia

avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 191/4/13, che aveva accolto il ricorso di D.R., ricorrente avverso l’avviso di liquidazione relativo al recupero di imposte di registro-ipotecaria-catastale. Detto avviso era conseguente alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, commi 1 e 2, che prevedeva la totale esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (purchè il terreno acquistato venisse destinato alla formazione del compendio unico e alla coltivazione per un periodo di almeno dieci anni, D.Lgs. n. 99 del 2004, ex art. 7 e ss.) Al momento della stipula, la contribuente aveva dichiarato di essere bracciante agricola e di volersi attivare per diventare coltivatrice diretta.

-avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte la D. eccependo:

– a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.);

-b) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– l’intimata Agenzia si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– in data 2/07/2006 D.R. acquistava un terreno agricolo di ha 3.86.40 sito in agro di Cerignola, chiedendo le agevolazioni di cui alla L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, commi 1 e 2. All’atto della stipula la contribuente aveva dichiarato di essere bracciante agricola e di voler diventare coltivatrice diretta attivandosi presso i competenti uffici per le conseguenti formalità. In data 23/06/2009, l’Agenzia delle Entrate invitava la contribuente a presentare la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e consistenti nel possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale nonchè il possesso del requisito della redditività. La contribuente riscontrava la richiesta in data 10/07/2009 dichiarando di aver sempre operato quale conduttrice e coltivatrice di terreni, che la propria iscrizione era avvenuta in periodi pregressi ma con valenza da luglio 2006 e che, pertanto, rientrava tra i soggetti che potevano beneficiare delle agevolazioni fiscali per il c.d. “compendio unico” e che si sarebbe attivata per la consegna della documentazione probatoria. Avverso il successivo avviso di liquidazione (emesso in quanto la contribuente non aveva dimostrato il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell’agevolazione invocata) la contribuente proponeva ricorso sostenendo di aver regolarmente presentato la domanda alla Regione Puglia senza tuttavia ottenerne il rilascio per ragioni burocratiche. Sosteneva, altresì, che il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, comma 2, non richiedeva la sussistenza dei requisiti ab origine e che gli stessi potevano essere acquisiti successivamente, cosi come avvenuto in data 01/01/2008, con l’iscrizione all’Inps quale coltivatrice diretta a seguito dell’acquisto di un altro fondo, effettuato in data 21/06/2007. La CTP accoglieva il ricorso.

-In sede di gravame, la CTR, accogliendo l’appello dell’Ufficio, rilevava che, con propria dichiarazione, all’atto dell’acquisto del 12/07/2806, la D. aveva affermato di essere bracciante agricola e di non avere la qualifica di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo. In tal caso, la legge prevedeva che tale requisito dovesse essere conseguito entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, pena la decadenza dai benefici richiesti e che, neanche successivamente, nei termini di legge, aveva prodotto la documentazione richiesta. Inoltre, la contribuente non aveva prodotto documentazione relativa agli asseriti ripetuti solleciti rivolti all’Ufficio competente nè poteva ritenersi sufficiente la certificazione della posizione assicurativa Inps, dalla quale risultava il pagamento di contributi, che avrebbero potuto essere stati versati anche come bracciante agricola.

-Con il primo motivo del proposto ricorso, la D. evidenziava come la sentenza impugnata avesse adeguatamente considerato che l’acquisto era stato fatto con l’intento specifico di costituire un compendio unico terriero e che, fermi restando gli impegni assunti nell’atto di compravendita, la qualità di coltivatore diretto era stata riconosciuta attraverso un iter più complesso: infatti, dopo che l’INPS le aveva negato detto riconoscimento in quanto l’estensione del terreno non risultava idonea ad assicurare una redditività sufficiente per un accettabile tenere di vita, aveva provveduto all’acquisto di un ulteriore fondo agricolo, e, dopo aver reiterato la richiesta di iscrizione, le era stata riconosciuta la qualità di coltivatore diretto con decorrenza 1.1.2008, (come da certificazione da trasmettersi alla S.C.). Nessun termine perentorio era previsto per ottenere ed esibire tale documentazione.

Inoltre, erronea era anche l’affermazione secondo cui non era sufficiente la certificazione della posizione assicurativa INPS (con versamento di contributi dall’1.1.2008).

-Con il secondo motivo, si censurava la sentenza in quanto aveva deciso la questione statuendo solo sull’aspetto formalistico della controversia, ossia solo sul tema del rispetto dei termini temporali, omettendo di verificare se l’impegno vincolante di costituire un compendio unico terriero, che costituiva la finalità dell’acquisto, fosse stato in concreto rispettato.

Ad avviso di questa Corte il ricorso non è fondato. In relazione al primo motivo si osserva, in base alla giurisprudenza di questa Corte, che ” D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7, estendendo il beneficio previsto dalla L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, per i territori di comunità montana, prevede che gli acquirenti “si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento”…. Inoltre, se al momento dell’acquisto è sufficiente l’assunzione d’impegno e non occorre la qualifica soggettiva, è tuttavia necessario che quest’ultima sopravvenga in tempo certo, giacchè il D.Lgs. n. 99 del 2004, l’art. 1, comma 5, ter, statuisce che chi non è imprenditore agricolo professionale può godere del relativo trattamento solo se abbia presentato istanza di riconoscimento della qualifica “nonchè” si sia iscritto nell’apposita gestione previdenziale, decadendo dagli eventuali ottenuti benefici se entro ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza non risulti in possesso dei requisiti della qualifica IAP.”. (Cass. n. 9843/17).

Sul punto, con riferimento alla decadenza dai benefici, la disposizione appare chiara, nel senso che, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.” D.Lgs. n. 99 del 2004, Art. comma 5 ter.

Deve quindi ritenersi l’assoluta perentorietà del termine di legge (come nel concetto stesso di decadenza) anche perchè, diversamente opinando, “la ratio legis di promozione del compendio unico quale fattore di redditività dell’azienda agraria sarebbe delusa se il beneficio fiscale potesse permanere sine die in capo a soggetto privo di qualifica imprenditoriale agricola, sicchè l’istanza di riconoscimento di tale qualifica deve essere contestuale all’atto di acquisto fondiario, onde far decorrere il termine biennale di accertamento; come dimostra l’impiego normativo della congiunzione “nonchè”, l’iscrizione previdenziale è requisito non alternativo, ma concorrente.” (sul punto Cass. citata).

Nè, può dedursi che la produzione della documentazione citata possa essere sostituita da documentazione equipollente (come la certificazione della posizione assicurativa Inps ed il versamento dei contributi agricoli di coltivatore diretto) come sostenuto dalla contribuente. Peraltro sul punto è dubbia anche la decorrenza di tale qualifica in base alla documentazione prodotta.

Il secondo motivo è inammissibile.

La questione dedotta non integra la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Questa Corte ha avuto, in più occasioni modo di affermare (da ultimo Cass. n. 20620/19) che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. ” (Vedi Sez Un n. 8053 del 2014 e tra le tante conformi Cass. n. 21257 del 2014; n. 23828 del 2015; n. 23940 del 2017; n. 24035 del 2018).

In tal senso la censura prospettata concerne, più che l’omesso esame di un fatto storico (che venga specificamente indicato), la valutazione del fatto che la contribuente abbia agito con la finalità effettuare un acquisto con l’impegno di costituire un compendio unico terriero. Dato, per vero, fuori discussione nella vicenda in esame in cui si discute della tempestiva produzione della documentazione richiesta entro il termine di decadenza previsto.

Il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza. Doppio C.U.

PQM

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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