Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16387 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.C. (OMISSIS), G.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI

CARRETTARI 70, presso io studio dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RIPA DI MEANA

VITTORIO, GROSSO CARLO FEDERICO con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato PREVITI

STEFANO, che lo rappresenta e difende con delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Prima

Sezione Civile, emessa il 3/12/2004, depositata il 24/01/2005; R.G.N.

5688/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. PETTI GIOVANNI BATTISTA;

udito l’Avvocato GUARDASCIONE BRUNO;

udito l’Avvocato PREVITI CARLA (per delega Avvocato PREVITI STEFANO);

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per inammissibilita’ in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.C., avvocato, nella veste di diffamato, con citazione notificata in data 11 marzo 1999, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il giornalista G.P. e il direttore responsabile del settimanale (OMISSIS), R.C., deducendo di avere subito la lesione del proprio diritto all’onore ed alla reputazione a causa della pubblicazione sulla rivista citata il (OMISSIS) di un articolo dal titolo ” (OMISSIS)” il titolo era a caratteri cubitali ed era preceduto da una gigantografia del detto avvocato, con impresso un sotto titoletto “(OMISSIS)” e da un preambolo in caratteri doppi che recitava ” (OMISSIS)”. L’attore chiedeva pertanto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali nella somma di L. 900 milioni, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 12 ed alla pubblicazione di un estratto della sentenza su quotidiani e settimanali a spese dei convenuti.

Si costituivano il giornalista e il direttore responsabile eccependo la nullita’ dell’atto di citazione ed il difetto di legittimazione passiva del G. in ordine alla intitolazione: nel merito sostenevano la infondatezza della domanda di relazione al fatto che lo articolo costituiva legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 maggio 2001, respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dai convenuti, esaminato il merito e lo articolo nel suo complesso, riteneva legittimamente esercitato il diritto di cronaca e di critica giornalistica, con conseguente rigetto della domanda attrice, e poneva le spese di lite a carico del P..

3. La sentenza era appellata dal P., che ne chiedeva la riforma; esistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame e proponevano appello incidentale.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 gennaio 2005:

ACCOGLIEVA IN PARTE lo appello del P. e rigettava quello incidentale; in riforma della sentenza impugnata dichiarava che lo articolo in esame presenta carattere diffamatorio nei confronti del P. e per lo ulteriore effetto condannava R. e G. in solido a pagare a titolo di danno morale la somma di Euro 15 mila/00 con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di appello al saldo; condannava il G. al pagamento in favore del P. della sanzione pecuniaria di tremila/00 Euro con interessi legali; condannava infine in solido i detti R. e G. alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.

5. Contro la decisione hanno proposto ricorso R. e G. deducendo tre motivi e relativi quesiti; resiste la controparte con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva, cui segue la confutazione in diritto.

6.A. Nel primo motivo si deduce una serie di errores in procedendo con riferimento a vizi relativi alla editio actionis e nullita’ della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.c. Si deduce inoltre la violazione degli artt. 354 e 345 in relazione alla violazione del principio delle nuove domande in appello e quindi il vizio della motivazione su di un punto decisivo.

Nel corpo del motivo si illustrano le tesi e infine si pongono due quesiti – peraltro non richiesti dal regime processuale vigente – ma significativi per la sintesi.

1. Dica la Corte di Cassazione se la domanda di diffamazione a mezzo della stampa debba o meno essere proposta con la indicazione in modo specifica dei fatti e degli elementi costitutivi della dedotta diffamatorieta’ e, in particolare, con la indicazione specifica e testuale dei singoli passaggi, parole utilizzate, affermazioni, brani e fasi intercalate, etc, e se nello atto di citazione innanzi al giudice di primo grado tali requisiti risultino essere o meno sussistenti.

2. Dica la Corte se in sede di impugnazione la formulazione di motivi di censura su passaggi, parole utilizzate, frasi, affermazioni e brani dello articolo di stampa, non dedotti in primo grado, costituiscano o meno domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. e se l’atto di appello abbia mutato il divieto di ius novorum del giudizio di primo grado.

6.B Nel secondo motivo si deduce violazione di norme e di principi che regolano il diritto di stampa quali l’art. 21 Cost., l’art. 10 della Convenzione CEDU ratificata dalla Italia, l’art. 51 c.p.; e quindi il vizio della motivazione su punto decisivo della controversia.

La sintesi viene formulata con altri due quesiti -a ff. 20 e 21 del ricorso- come segue: 1. dica la Corte se la conclusione alla quale perviene la Corte del merito possa o meno ritenersi conforme ai principi e alle norme in materia di stampa e sufficientemente ragionata e motivata; 2. dica se l’esame della Corte di appello sui punti controversi, su quanto accaduto, sulla posizione processuale dell’avvocato P. nei processi IMI SIR e SME e sulle deposizioni testimoniali e la relativa motivazione possano o meno ritenersi sufficienti e possano o meno consentire la identificazione del processo logico giuridico posto a base della decisione impugnata.

6.C. Con il terzo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in ordine allo accertamento e liquidazione del danno morale, in relazione al fatto illecito consumato, al nesso causale ed alla prova c.d. In re ipsa.

7. CONFUTAZIONE DEI MOTIVI. Il primo motivo, pregiudiziale agli altri, appare inammissibile nella parte in cui ripropone una eccezione, relativa alla completezza della domanda in relazione alla causa petendi. Sul punto si osserva come le parti nel giudizio di primo grado abbiano svolto contrapposte difese in relazione al contenuto dello articolo, con un contraddittorio sostanziale completo. Resta pertanto preclusa la eccezione di nullita’. Parimenti manifestamente infondata, anche alla stregua dei quesiti formulati, appare la eccezione di violazione del contraddittorio in appello per ampliamento della domanda. La Corte ha in vero considerato l’effetto devolutivo pieno del gravame principale e rigettato in quanto inammissibili le eccezioni della impugnazione incidentale e quindi ha proceduto allo esame del merito costituito dallo articolo e dalla sua intitolazione suggestiva e denigratoria della figura professionale dello avvocato P.. I quesiti, per quanto abilmente formulati, si basano su pretese che appartengono alla imputazione del fatto illecito penale, la quale esige una contestazione specifica e circostanziata, mentre la fattispecie dello illecito civile che ha per oggetto la diffamazione a mezzo della stampa, esige solo la deduzione del documento lesivo, lo accertamento dello elemento soggettivo della colpa in senso lato, e la consequenzialita’ del danno ingiusto, considerando il contenuto della denigrazione che deve essere considerata nel contesto degli scritti e delle intitolazioni suggestive e denigratorie. La lesione del diritto allo onore ed alla reputazione del professionista che svolge la delicata attivita’ di avvocato, appartiene alla lesione di un diritto umano inviolabile, che riposa nell’art. 2 Cost. – sin dallo incipit di Corte Cost. 12 aprile 1972 n. 38 e da Cass. 22 giugno 1985 n. 3769 – ora in correlazione con il valore europeo della dignita’ umana, riconosciuto dall’art. 1 della Carta di Nizza, come precetto che esprime la tradizione costituzionale comune e recepita dal Trattato di Lisbona.

La Corte di appello nel valutare la lesione del diritto umano, si conforma, con una ermeneutica costituzionalmente orientata, al successivo, insegnamento delle Sezioni unite civili, nella sentenza 11 novembre 2008 n. 26972, nella parte in cui, al punto 3.11. del preambolo sistematico, enuncia il principio secondo cui “la gravita’ della offesa costituisce requisito ulteriore per la ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una soglia minima, cagionando un serio pregiudizio”. La motivazione della gravita’ e serieta’ del pregiudizio che travalica i limiti consentiti a chi esercita il diritto di critica e di cronaca ed al direttore responsabile che esercita il controllo del contesto e delle sottolineature del titolo e della veste grafica e fotografica, risulta chiaramente espressa nella pur concisa motivazione, in particolare a pag. 8.

Il motivo in esame appare dunque in parte inammissibile ed in parte infondato.

Per le ragioni appena dette risulta infondato il secondo motivo che prospetta errores in iudicando con riferimento a tre norme eterogenee ma tra di loro coordinate, che non risultano male applicate. La decisione di condanna, da parte del giudice del riesame, deriva dallo accertamento di un illecito lesivo del diritto umano inviolabile e la ingiustizia del danno non viene elisa dallo esercizio del diritto, ma esprime invece l’effetto negativo dello abuso del diritto di cronaca o di informazione da parte del giornalista e del direttore responsabile.

INFINE, quanto al terzo motivo, si osserva che dal contesto motivazionale non risulta che la Corte di appello si sia appiattita su una valutazione presuntiva, secondo il principio in re ipsa loquitur, ma che invece, conformandosi ai dieta della Cassazione, ulteriormente chiariti dalle SS UU citate, ha valutato in via equitativa un fatto illecito diffamatorio circostanziato in relazione alla gravita’ della offesa ed al pregiudizio serio, secondo le circostanze proprie dello articolo e della intitolazione oggetto della valutazione. Attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale il ricorso alla prova presuntiva assume -come risulta dal punto 4.10 del preambolo delle SS UU civili citate- un particolare rilievo ed appare idonea a costituire fonte per la affermazione del convincimento del giudice, non trattandosi di prova di rango inferiore alle altre.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, in favore di P.C., nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna R.C. e G.P. in solido a rifondere a P.C. le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2600,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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