Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16386 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. un., 27/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 27/07/2011), n.16386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TRAVERSELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo

studio dell’avvocato ROLFO PAOLO, che la rappresenta e difendo

unitamente all’avvocato PIERMARIO STRAPPARAVA, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI TORINO, in persona del Presidente protempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA,1, presso lo studio

dell’avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GALLO SILVANA, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 03/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Maria ATHENA LORIZIO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. Traverselle a r.l. aveva richiesto alla provincia di Torino una derivazione d’acqua del torrente (OMISSIS) ed aveva iniziato la procedura di valutazione di compatibilità ambientale (VIA); la conferenza di servizi si concluse positivamente, ma senza che fosse emessa la dichiarazione di compatibilità ambientale, previa sospensione.

Era poi sopravvenuto il nuovo piano di tutela regionale, che recava, all’art. 23, limitazioni agli interventi sul torrente (OMISSIS), peraltro con eccezione di quegli interventi che avessero ottenuto, al momento della entrata in vigore del detto piano, la pronunzia di compatibilità.

Stante il conseguente diniego, si erano avute le impugnative da parte della Società, nel cui corso peraltro la sopravvenuta L.R. n 12 del 2008 aveva abrogato i vincoli al torrente in questione.

Successivamente era intervenuta la L.R. n. 5 del 2009, che aveva imposto la reviviscenza dell’art. 23 del Piano di tutela.

Con ricorso del 2008, la Società aveva adito il TSAP per annullamento, nei confronti della Provincia : a) della delibera di G. P. del 25.10.2007, recante il giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito alla concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico del torrente (OMISSIS); e, con motivi aggiunti, b) della nota del 15.10. 2008 con cui la provincia di Torino ha sospeso la procedura di valutazione di impatto ambientale per consentire l’espletamento degli adempimenti previsti dal R.D. n 1779 del 1933 a cura del Servizio gestioni idriche; c) del verbale della Conferenza di servizi del 17.9.2008, nella parte in cui la Provincia di Torino ha disposto che il Servizio gestione riserve idriche avrebbe provveduto all’avvio dell’istruttoria dell’iter di concessione, con ordinanza e successiva pubblicazione sul BUR e che a valle della pubblicazione sarebbero partiti i tempi per la concorrenza e sarebbe stata fissata la Conferenza di servizi in cui si sarebbe effettuata una eventuale ricognizione delle ulteriori problematiche.

Con sentenza in data 24.6/3.7.2005, il TSAP, nella resistenza della Provincia, respingeva il ricorso ed i motivi aggiunti, compensando le spese.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione la Società, sulla base di due motivi; la provincia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito sollevate dalla controricorrente Provincia di Torino; con la prima di esse si sostiene la inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato lo stesso proposto ben oltre il termine di quarantacinque giorni dal deposito della sentenza del TSAP. L’eccezione non ha pregio, atteso che nella specie non risulta che dalla cancelleria sia stata eseguita la notificazione dell’estratto della sentenza, di talchè opera il termine annuale, non decorso, considerando anche il periodo di sospensione feriale, alla data di proposizione del ricorso, atteso che la sentenza era stata depositata il 24.6.2009, ed il ricorso è stato proposto il 3.8.2010.

Quanto all’eccezione relativa al preteso difetto di interesse in capo alla ricorrente, basata sul fatto della adozione di una delibera (11.5.2010) della Giunta provinciale con cui si era espresso giudizio negativo di compatibilit’ ambientale in ordine al progetto in questione, non impugnata dalla Tavernella srl, che avrebbe pertanto fatto acquiescenza alla stessa, va rilevato che la materia trattata in ricorso investe una tematica che prescinde dalla delibera adottata successivamente alla conclusione del giudizio di fronte al TSAP e che comporta un giudizio sull’iter procedurale e sostanziale seguito a cui, anche ratione temporis, il presente ricorso si riferisce e al cui esito la situazione andrebbe rivalutata al momento antecedente all’adozione della ricordata delibera.

Venendo al merito, con il primo motivo si lamenta ” violazione, falsa ed errata applicazione di legge della sentenza impugnata e conseguente eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento dell’agire amministrativo, nonchè della L. n 241 del 1990, art. 1 e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza nei confronti dei provvedimenti impugnati, nonchè violazione, falsa ed errata applicazione della L. n. 40 del 1998, art. 13, dell’art. 26 del regolamento regionale n 10-r/2003 e dell’art. 11 preleggi – R.D. 16 marzo 1942, n. 262″.

Secondo la ricorrente, il Giudice a quo avrebbe errato nel ritenere legittima la mancata definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, che doveva concludersi necessariamente con un decreto positivo o negativo di VIA e non con un parere preliminare, sconosciuto al legislatore nazionale.

Si pone conclusivamente il seguente quesito: “dica la Suprema Corte se la Conferenza dei Servizi di cui alla L.R. n. 40 del 1998, possa legittimamente essere sospesa in attesa dell’approvazione di un nuovo Piano di Tutela delle Acque e, in particolare, se al momento della sospensione in realtà quel procedimento poteva dirsi concluso facendo applicazione della disciplina combinata degli articoli sopracitati, tenuto conto del principio del tempus regit actum sulla irretroattività degli effetti dell’atto amministrativo”.

La Conferenza dei servizi in oggetto va inquadrata come strumento conoscitivo interno alla fase istruttoria (cfr. Cass. n 9337 del 2002) e tanto comporta che la stessa debba tener conto delle diverse istanze e delle problematiche prospettate dai diversi organi e servizi interessati nell’iter procedimentale previsto, pervenendo all’esito di quella che deve essere definita come una fase preliminare di valutazione del progetto, non comportante conclusioni definitive.

L’essere stato condotto il procedimento sino ad una fase che consentiva un parere sulla insussistenza, nel progetto, di specifici elementi di carattere ostativo sugli aspetti ambientali non precludeva comunque una sospensione per l’ottenimento di ulteriori approfondimenti ad apporti, anche alla luce dell’adozione di eventuali ulteriori e diversi interventi a tutela delle acque.

Devesi quindi rispondere al quesito come posto che rientrava nei poteri della Conferenza disporre una sospensione finalizzata all’acquisizione di ulteriori elementi, in ragione della natura stessa dei compiti attribuiti alla Conferenza, tipicamente valutativi del progetto, ma senza l’adozione di conclusioni definitive o comunque inderogabili.

Il motivo non può pertanto trovare accoglimento, in quanto l’operato della Conferenza ha attuato proprio i principi costituzionali invocati, con specifico riferimento al buon andamento della pubblica Amministrazione, riferito alla incidenza delle diverse istanze e delle esigenze concorrenti delle varie entità amministrative coinvolte.

Si lamenta con il secondo mezzo “violazione falsa ed errata applicazione della sentenza in punto di fatto con conseguente contraddittoria motivazione: per l’effetto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e contraddittorietà della motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione della legge sotto altro profilo avuto riguardo al provvedimento impugnato.” Ci si duole del fatto che il Tsap avrebbe recepito acriticamente le argomentazioni della Provincia, mentre, essendo stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale, quel Giudice non avrebbe potuto non applicare alla fattispecie la norma di cui al par. 11.6 del P.T.A. che esclude dal divieto di realizzare opere ed interventi incidenti sia sulla quantità che sulla qualità delle risorse idriche ricadenti nell’area del torrente (OMISSIS) e che possano significativamente alterare l’integrità naturale e la continuità fluviale, i progetti che alla data di entrata in vigore del piano di tutela delle acque avessero ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale.

Va al riguardo rilevato che il progetto della odierna ricorrente non era ancora giunto alla fase finale dell’istruttoria integrata e quindi non aveva ottenuto la pronuncia di compatibilità, atteso che alla conferenza dei servizi del 2.3.2007, il progetto stesso si trovava ancora nella fase preliminare di valutazione, avendo solo in quella data la Traversella presentato le integrazioni e varianti al suo progetto, come si attesta nella sentenza impugnata.

Tanto comportava che, attesa la reviviscenza dei vincoli posti dal P.T.A., non potesse che applicarsi la nuova disciplina, difettando le condizioni per l’applicazione della norma invocata.

Il motivo non può pertanto trovare accoglimento e deve essere respinto e, con esso, il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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