Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16386 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), e SIC SRL (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA STAZIONE S. PIETRO 45,

presso lo studio dell’avvocato PACETTI MASSIMO, che li rappresenta e

difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato TORIO PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NEGRO LUIGI FELICE e

CONTIERO CABRI ELLA con delega a margine del contro ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2005 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA SEDE

DISTACCATA di NOVI LIGURE, emessa il 13/12/2004, depositata il

03/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito l’Avvocato OFACETTI MASSIMO;

udito l’Avvocato NEGRO LUIGI FELICE;

udito il P.M. in persona dei Sostituito Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.M. con citazione del gennaio – febbraio 2002, nella veste di diffamato, conveniva dinanzi al giudice di pace di Novi Ligure, il direttore responsabile del settimanale (OMISSIS) D.S. e la societa’ editrice SIC s.r.l. e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni morali, per L. 5 milioni, in relazione al contenuto diffamatorio di un articolo intitolato “(OMISSIS)”. I convenuti si costituivano eccependo la incompetenza per valore e nel merito contestavano il fondamento della domanda.

2. Il giudice di pace, con sentenza n. 326 del 2002 condannava i convenuti a rifondere per danni morali la somma di Euro 2324,06 ed alla pubblicazione della sentenza sul settimanale (OMISSIS).

3. Contro la decisione proponevano appello dinanzi al Tribunale di Alessandria, sez. distaccata di Novi Ligure, i condannati, chiedendone la riforma; resisteva il P. eccependo la inammissibilita’ del gravame per difetto di specificita’ dei motivi.

4. Il Tribunale con sentenza del 3 gennaio 2005 dichiarava inammissibile lo appello e condannava gli appellanti alle spese del grado.

Contro la decisione ricorrono il D. e a societa’ editrice deducendo tre motivi di ricorso illustrati da memoria; resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva, seguita dalla confutazione.

Nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione ed error in iudicando, per la violazione degli artt. 342, 346, 354 e 112 c.p.c. sul rilievo che la sentenza di appello avrebbe errato nel considerare inammissibile l’appello, avendo riproposto, con identica riproduzione dei contenuti, la comparsa di costituzione relativa al primo grado di giudizio. Nel corpo del motivo si citano arresti giurisprudenziali in materia di specificita’ dei motivi.

Nel secondo motivo si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 7, 10, 14 e 38 c.p.c. sul rilievo che la eccezione di incompetenza per valore, riproposta in appello, deve considerarsi fondata, non valendo la clausola di contenimento espressa dallo attore.

Nel terzo motivo si deduce error in procedendo e vizio della motivazione in relazione agli artt. 2 e 21 Cost., dell’art. 595 c.p. e dell’art. 2043 c.c..

La tesi sostiene che lo esame dello articolo evidenzia come esso sia privo di convenuti diffamatori e non idoneo a provocare danni ingiusti risarcibili.

In senso contrario si osserva che pregiudiziale appare il primo motivo, che attiene alla censura della statuizione della inammissibilita’ dello appello in relazione al carattere non specifico dei motivi, rilevato ai sensi dello art. 342 c.p.c..

Sul punto, la motivazione data dal giudice dello appello, risulta corretta ed esaustiva, avendo esaminato lo atto di appello in relazione alla mancata enunciazione di censure relative alla prima sentenza, posto che invece riproduceva le difese enunciate nella comparsa di costituzione. Le censure devono infatti colpire le statuizioni e le argomentazioni della sentenza e non essere la riproposizione mera di enunciati difensivi. Vedi da ultimo Cass. 2005 n. 11781 e 2004 n. 23742. Restano assorbiti gli altri motivi dovendosi rilevare il formarsi della regiudicata gia’ per effetto della corretta statuizione di inammissibilita’ dello appello.

Al rigetto del gravame segue la condanna dei ricorrenti in solido in favore del resistente alle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna D.S. e la SIC srl con sede in (OMISSIS) a rifondere a P.M. le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1000,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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