Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16386 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18127/2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 06/06/2017 R.G.N. 3/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Potenza, decidendo in sede di rinvio, in riforma della pronuncia di primo grado che aveva accertato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data 30/10/2001 fra Poste Italiane s.p.a. e L.P., per il periodo 2-30/11/2001, accoglieva le domande proposte dalla lavoratrice dichiarando la nullità della clausola appositiva del termine, dichiarando l’intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando la società al pagamento dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, nella misura di quattro mensilità.

Osservava la Corte di merito che la clausola di apposizione del termine “per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi”, ripresa dall’art. 25 c.c.n.l. 2001, non era più idonea a sorreggere ex se la motivazione del termine apposto al contratto di lavoro in esame, perchè alla data di stipula di quest’ultimo non era più vigente la L. n. 56 del 1987, art. 23, che demandava alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto, oltre a quelle previste dalla L. n. 230 del 1962.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società soccombente sulla base di unico motivo cui resiste l’intimata con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

E’ stato depositato dalla ricorrente verbale di transazione sottoscritto in sede sindacale in data 22/10/2018, da entrambe le parti, con il quale L.P. rinunciava agli effetti giuridici della sentenza che aveva originato la riammissione in giudizio e la rinuncia veniva accettata dalla società che procedeva alla assunzione della predetta con contratto a tempo indeterminato.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, generale, definitivo e novativo, non avendo null’altro reciprocamente a pretendere, che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di cassazione.

In tal senso, è bene richiamare i principi affermati da questa Corte (vedi Cass. S.U. 11/4/2018 n. 8980), ai quali si intende dare continuità, in base ai quali nel giudizio di cassazione la situazione di evidenziazione congiunta e concorde della definizione della lite con l’accordo negoziale e, quindi, della conseguente cessazione della materia del contendere per tale ragione, non può considerarsi, come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

Al contrario, le parti vogliono che sul ricorso si decida e postulano che lo si faccia, però, non esaminandone i motivi e nemmeno la ritualità, bensì dando atto che sulla materia da esso dedotta davanti alla Corte e, quindi, sull’oggetto del processo ed in definitiva sulla controversia, è intervenuto a regolare la situazione fra le parti l’accordo negoziale, individuato o meno che sia. Ne segue che la pronuncia che la Corte è sollecitata ad adottare non può essere una pronuncia di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perchè essa, come le pronunce di inammissibilità in genere, che evidenziano l’esistenza di una situazione in cui l’impugnazione non poteva essere proposta o è stata proposta in modo inidoneo, lascerebbe in essere la sentenza impugnata, il che non è quello che le parti chiedono (vedi Cass. cit. n. 8980/2018 nonchè p.ti 2) e 3) del verbale di conciliazione).

Appare dunque, congrua l’adozione di una formula decisoria che realizzi l’interesse comune delle parti e che dia atto della cessazione della materia del contendere per l’intervenuto accordo negoziale.

Tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perchè la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia. Il fenomeno che si verifica non è una “cassazione” della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, perchè con esso le parti ne hanno disposto.

Circa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo detto le parti alcunchè sulla regolamentazione delle spese, si deve intendere che esse abbiano inteso che la Corte ne debba disporre la compensazione, astenendosi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente (vedi in motivazione sempre Cass. S.U. n. 8980/2018); compensazione che, in ogni caso, è consigliata dalla complessità della vicenda processuale e della articolazione del giudizio.

In considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese relative ai precedenti gradi di giudizio, restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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