Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16385 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/07/2020), n.16385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpao – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11224/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

F.M.L.;

-intimata –

Avverso la sentenza n. 38/31/2011 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA,

depositata il 21/03/2011, non notificata;

sul ricorso 10343/2013 proposto da:

F.M.L., con domicilio eletto in Roma via Nizza n. 59

presso l’avv. Patrizia Giannini, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Josef Mottillo

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende

-controricorrente –

E avverso la sentenza n. 9/5/2012 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA,

depositata il 28/02/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– In relazione al procedimento RGN 11224-12, con sentenza n. 38/31/11 depositata in data 21 marzo 2011 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto da F.M.L., avverso la sentenza n. 93/5/08 della Commissione tributaria provinciale di Siena, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso della contribuente, avverso tre avvisi di accertamento rispettivamente per IVA e IRAP 2001-2003, e due atti di contestazione per IVA e IRAP 2004.

– Le riprese traevano origine da verifiche in capo all’associazione

“Rustica Progenie Country Club”, dal disconoscimento della sua natura di associazione non profit, e dall’accertamento dell’esistenza di una società di fatto sussistente tra la contribuente, suo figlio V.P. ed altri due soci, con conseguente recupero ad imposta di maggiori imposte per i predetti anni di imposta.

La CTR non condivideva la decisione di primo grado, ritenendo decisivo il fatto che la contribuente avesse disconosciuto tutte le sottoscrizioni dei documenti sociali prodotti in causa ai fini e per gli effetti dell’art. 214 c.p.c., e che l’Agenzia non avesse tempestivamente proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi. La contribuente ha depositato controricorso.

In relazione al procedimento RGN 10343-13, con sentenza n. 9/5/12 depositata in data 28 febbraio 2012 la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto da F.M.L., avverso la sentenza n. 80/8/09 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale a sua volta aveva riunito e rigettato i ricorsi della contribuente, avverso due avvisi di accertamento rispettivamente per reddito di partecipazione IRPEF e addizionali regionali 2003 e contributi previdenziali per Euro 3.461,00, e per reddito di partecipazione IRPEF e addizionali regionali 2004 e contributi previdenziali per Euro 4.755,00.

Anche in questo cw:3 le riprese traevano origine da verifiche in capo all’associazione “Rustica Progenie Country Club”, dal disconoscimento della sua natura di associazione non profit, e dall’accertamento dell’esistenza di una società di fatto sussistente tra la contribuente, suo figlio V.P. ed altri due soci, con conseguente recupero ad imposta in capo alla socia di fatto di maggiori imposte per i predetti anni di imposta.

La CTR condivideva la decisione di primo grado, ritenendo che la contribuente non avesse dimostrato la sua estraneità agli atti di gestione della associazione, in realtà una società di fatto avente scopo di lucro.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via pregiudiziale, i processi RGNN. 11224-12 e 10343-13 vanno riuniti, in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente, con riunione del secondo al primo in quanto più risalente nel tempo.

– Sempre in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra doglianza e questione, va rilevata nel caso di specie la nullità degli interi due giudizi per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non essendo stati evocati in giudizio nè in primo nè in secondo grado “tre presunti soci”, come si legge a pag.3 della sentenza gravata, tra cui il figlio della contribuente V.P., nè la stessa associazione “Rustica Progenie Country Club”, ritenuta società commerciale di fatto dall’Agenzia.

– Va al proposito ribadito che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815).

-Quanto poi allo specifico caso della società di fatto in materia tributaria, è stato recentemente ribadito che “Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 23261 del 27/09/2018, Rv. 650689 – 01; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14387 del 25/06/2014, Rv. 631535 – 01).

– Tale è il caso di specie, in presenza di accertamento unitario emesso nei confronti della associazione “Rustica Progenie Country Club”, ritenuta società commerciale di fatto dall’Agenzia, ai fini IVA e IRAP e, ai fini del reddito di partecipazione, dei quattro soci di fatto, tra cui la sentenza identifica nominativamente V.P. e F.M.L..

Questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società di fatto e tutti i soci sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005).

– Nel caso in esame non può dubitarsi che l’accertamento unitario emesso nei confronti della società di fatto incida anche nei confronti dei quattro soci di tale società, di cui due sono la contribuente e il figlio, della cui esistenza dà conto la motivazione della sentenza gravata, e non solo della persona fisica oggetto del presente processo, dal momento che le riprese traggono origine dal medesimo p.v.c. redatto a carico della associazione “Rustica Progenie Country Club”.

-Conseguentemente, senza necessità di esaminare i tre motivi di ri-

corso – denuncianti la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., e il vizio motivazionale circa il ritenuto utile disconoscimento da parte della contribuente di tutte le sottoscrizioni dei documenti sociali prodotti in causa e la mancata proposizione dell’istanza di verificazione da parte dell’Agenzia – la sentenza impugnata dev’essere cassata, entrambi i il giudizi vanno dichiarati integralmente nulli, con rinvio alla CTP di Siena, in quanto giudice di primo grado nel processo più risalente tra i due riuniti, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, per la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione;

P.Q.M.

La Corte:

riunisce alla presente la controversia RGN 10343/2013 e, pronunciando sui ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate, dichiara la nullità dei giudizi e rinvia alla CTP di Siena, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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