Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16385 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. un., 27/07/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 27/07/2011), n.16385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONIN UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO CASA DI CURA SAN GIUSEPPE S.P.A. – CENTRO PRAXIS, in

persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI MICHELE,

che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA SOPPRESSA USL/(OMISSIS), REGIONE

CAMPANIA;

– intimati –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la

sentenza n. 1247/1998 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

depositata il 12/06/1998, la sentenza non definitiva n. 1082/1999

della Corte d’appello di NAPOLI depositata il 06/05/1999 e la

decisione n. 2094/2006 del CONSIGLIO DI STATO depositata il

14/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Antonio NARDONE per delega dell’avvocato Michele

Sandulli;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Praxis (oggi, fallimento Praxis), titolare di un poliambulatorio in regime di convenzione con la USL n. (OMISSIS)), ricorre a questa Corte per la risoluzione di un conflitto negativo di giurisdizione insorto all’esito delle pronunce:

1. del tribunale di S. Maria Capua Vetere, n. 1470 del 12.6.1998, dichiarativa del difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere della domanda di pagamento dei corrispettivi per prestazioni ad alto costo erogate agli assistiti in regime di convenzionamento esterno;

2. della corte di appello di Napoli, n. 1082 del 16 maggio 1999, confermativa, in guisa di sentenza non definitiva, del ritenuto difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice amministrativo;

3. del Consiglio di Stato, n. 2094 del 14.4.06, predicativa, dal suo canto, del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, così annullando, senza rinvio, la sentenza n. 6606 del 2002 emessa dal Tar Campania (che quella giurisdizione aveva, viceversa, ritenuto sussistente, pronunciandosi nel merito della controversia).

I conflitto reale negativo di giurisdizione nella specie proposto a questa corte (Cass. ss.uu. 4109/07) deve essere risolto nel senso della affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Condivisibilmente il giudice amministrativo di appello ha opinato che, nella specie, il reale oggetto del giudizio non fosse l’esercizio di un potere da parte dell’amministrazione, bensì il rapporto di credito/debito intercorrente tra le parti e le reciproche posizioni di diritto soggettivo e di obbligo, riferibili in via diretta e immediata a prestazioni erogate a tutela del diritto alla salute del cittadino. E ciò, va aggiunto, a prescindere dai profili, del tutto marginali quoad iurisdictionis, di validità della convenzione e di determinazione del prezzo delle prestazioni (nessuno di essi involgendo questioni di discrezionalità amministrativa “pura”), legittimamente tu, conoscibili incidenter tantum dal giudice ordinario.

In senso non dissimile, ancora (sia pur per domanda proposta in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000), questa corte regolatrice (Cass. ss.uu. n. 3046 del 2007) ha avuto modo di affermare che la domanda proposta da un laboratorio di analisi cliniche nei confronti di un’azienda sanitaria locale per il pagamento di prestazioni di radiologia erogate in regime di accreditamento,introduce una controversia che, in quanto avente ad oggetto l’accertamento non già dell’esistenza o del contenuto del rapporto di accreditamento, qualificabile come concessione di pubblico servizio, ma soltanto dell’effettiva debenza dei compensi richiesti, non coinvolge una verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l’esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi: essa, pertanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 (come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205 art. 7), esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

P.Q.M.

La corte, pronunciando sul conflitto, cassa la sentenza della corte di appello di Napoli e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA