Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16385 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 24/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE

MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato LABELLARTE VITTORIO con

studio in MANFREDONTA (fG), VIALE DELLE ANTICHE MURA 139 giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 35, presso lo studio dell’avvocato MIGNATTI

ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCORCIA SCIPIONE

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1985/2008 del TRIBUNALE, di BARI, SEZIONE

SECONDA CIVILE, emessa il 9/7/2008,

depositata il 29/08/2008, R.G.N. 10046/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza ex art. 263 c.p.c. M.R. chiedeva al giudice dell’esecuzione di ordinare a M.V. di depositare il conto della gestione relativo ad una farmacia a far tempo dal novembre del 1991, sulla base del disposto della sentenza emessa dal tribunale di Bari n. 610 del 2005.

La M.V. si opponeva all’istanza.

Il tribunale, con sentenza del 29.8.2008, rigettava l’opposizione.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la M. V..

Resiste con controricorso il M.R..

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto della correttezza del mezzo di impugnazione proposto, posto che la sentenza emessa a seguito di opposizione all’esecuzione – nel regime previsto dall’art. 616 c.p.c., nel testo vigente a seguito della modifica intervenuta con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1 applicabile ratione temporis nella specie – puo’ essere impugnata solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 ( v. anche Cass. 29.1.2010 n. 2043).

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la omessa pronuncia e motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero omessa pronuncia sull’eccezione di nullita’ della sentenza di primo grado, posta alla base dell’opposta esecuzione, per violazione delle disposizioni sulla composizione collegiale.

La questione posta dal motivo e’ sufficientemente enunciata nell’intestazione dello stesso motivo; cio’ rispettando il disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

Il motivo non e’ fondato.

Nel giudizio di opposizione all’esecuzione e’ possibile contestare solo la regolarita’ formale o l’esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio.

Nell’ipotesi, pertanto, di esecuzione fondata sulla base di un titolo di formazione giudiziale – come nella specie (sentenza n. 610 del 2005 del tribunale di Bari) – le ragioni di nullita’ del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell’assumere la decisione, debbono essere fatti valere, non con l’opposizione all’esecuzione, bensi’ con gli ordinar mezzi di impugnazione del titolo stesso (da ultimo Cass. 13.11.2009 n. 24027).

Ne consegue che, in questa sede, la ricorrente non puo’ far valere le censure mosse al titolo esecutivo, in relazione al controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l’efficacia; censure queste che debbono essere dedotte nel giudizio di cognizione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), ovvero violazione o falsa applicazione degli artt. 282 e 414 c.p.c..

Il motivo non e’ fondato.

La questione posta dal motivo si sostanzia nella riconoscibilita’ o meno dell’efficacia esecutiva, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., al capo della sentenza di primo grado che contiene la condanna alle spese del giudizio, quando questo acceda a sentenze non di condanna.

La Corte di cassazione sul punto, innovando rispetto ad un indirizzo precedente, con la sentenza n. 21367 del 2004 ha riconosciuto – a norma dell’art. 282 c.p.c. nella formulazione novellata dalla L. n. 353 del 1990, art. 33 che ha introdotto nell’ordinamento la regola dell’immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna – la provvisoria esecutivita’ di tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio, anche nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna, oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda.

Questo indirizzo e’ stato confermato dalla giurisprudenza successiva (v. per tutte Cass., ord. 25.1.2010 n. 1283) che ha ritenuto applicabile la norma dell’art. 282 c.p.c. – in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell’art. 669 – septies c.p.c., comma 3, (introdotto dalla stessa L. n. 353 del 1990) – anche alle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva, qualora ad esse acceda una statuizione condannatoria (come, ad esempio, quella sulle spese di una sentenza di rigetto di una domanda).

In tal caso, e con riferimento a questo solo capo, tale statuizione, in forza della riferibilita’ dell’immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorieta’ ad una statuizione principale di accertamento e/o costituiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva.

La provvisoria esecutivita’ del relativo capo della sentenza, quindi, va riconosciuto indipendentemente dalla natura – se di condanna, costitutiva o di mero accertamento – e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della, decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede.

Tale consolidato orientamento non puo’ dirsi neppure contrastato dalla richiamata Cass. 26.3.2009 n. 7369, se si tiene conto che, successivamente, le S.U. di questa Corte, con la sentenza 22.2.2010 n. 4059, hanno, con riferimento ad una domanda di esecuzione in forma specifica, diretta al trasferimento del bene proposta dal promissario acquirente, riconosciuto l’esecutivita’ provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., con riferimento ai soli ai capi della decisione compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia all’atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza propriamente costitutivo; non estendendosi, viceversa, a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticita’ con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale.

Ed in questo contesto hanno ritenuto anticipabili gli effetti esecutivi relativi alla condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda, chiarendo, peraltro, che “La soluzione adottata – che non e’ riferita al tipo di sentenza costitutiva, ma alla sentenza pronunziata su contratto preliminare di compravendita – non si pone in contrasto con i parametri della ragionevole durata del processo – di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – e del principio della azionabilita’ dei diritti di cui all’art. 24 Cost.” posto che, come precisato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 232 del 2004, “il preteso incentivo a proporre appelli dilatori e la possibilita’ di subire opposizioni all’esecuzione in caso di esercizio dell’azione esecutiva costituiscono, a tutto concedere alla loro plausibilita’, inconvenienti di mero fatto e non certamente indici della violazione delle invocate norme costituzionali”.

Nel caso in esame, quindi, il capo della sentenza di primo grado, contenente la condanna alle spese, costituisce legittimamente il titolo esecutivo sul quale e’ stata fondata l’esecuzione promossa.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e dell’art. 92 c.p.c., comma 2; insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in ordine alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Anche in questo caso la questione posta dal motivo e’ sufficientemente enucleata sulla base della intestazione dello stesso motivo.

Il motivo, pero’, non e’ fondato.

Il giudice del merito ha ritenuto di compensare – in virtu’ del potere discrezionale che gli spetta – le spese del giudizio fra le parti, sul presupposto dell’”incertezza degli orientamenti alla data di instaurazione del giudizio…” in ordine all’esecutivita’ del capo della sentenza relativo alle spese giudiziali.

Al di la’ della condivisione dell’affermazione, la motivazione adottata e’ astrattamente corretta ed adeguata al fine di giustificare la disposta compensazione (v. anche Cass. 27.3.2009 n. 7523).

Vale la pena di sottolineare che l’unica censura che sarebbe stata fondata sarebbe stata quella relativa alla statuizione del giudice del merito, che non ha ritenuto di accogliere la richiesta di cessazione della materia del contendere ed estinzione dell’azione esecutiva, per essere stata la sentenza di primo grado n. 610 del 2005 riformata, in sede di impugnazione, con la sentenza n. 385 in data 5.4.2007, con la quale la Corte d’Appello ha compensato “integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio”.

In questo caso, infatti, in base all’art. 336 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, – per il quale la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata – la sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva in ordine al capo concernente le spese giudiziali, riformata dal giudice di appello con la compensazione integrale delle stesse con riferimento ai giudizi di primo e secondo grado, per effetto di tale riforma perde l’efficacia di titolo esecutivo, in relazione, sia alle eventuali statuizioni di merito, sia a quelle relative alle spese in essa contenute; con la conseguenza che il processo esecutivo, iniziato sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, non puo’ essere proseguito, ed i relativi atti restano caducati: e cio’ deve essere dichiarato dal giudice dell’opposizione all’esecuzione che sia stata proposta.

Il successivo, eventuale nuovo accoglimento della domanda di condanna, pronunciato, a seguito della cassazione della sentenza di appello, dal giudice di rinvio, puo’ fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata, ma non puo’ comportare una ripresa dell’originario processo esecutivo (v. anche Cass. ord. 12.3.2009 n. 6042; cass. 24.5.2006 n. 12364).

Ma una tale censura non e’ stata proposta.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

La particolarita’ delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione TERZA civile della Corte di cassazione, il 24 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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